AS 2022 706
Ordinanza
della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
(Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
(Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
Preambolo
La Commissione federale delle case da gioco (CFCG)
ordina:
I
L’ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro del 12 novembre 20181 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 5:
Documentazione, rifiuto o interruzione della relazione d’affari
(art. 3–7 LRD)
Art. 18 Documentazione
Se la casa da gioco non effettua alcuna comunicazione perché è riuscita a dissipare il sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l’articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.
Art. 19
Abrogato
Art. 20 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari
La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari oppure, fatto salvo l’articolo 12a dell’ordinanza dell’11 novembre 20152 sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d’affari già avviata se:
a. non riesce a verificare l’identità del giocatore o identificare l’avente economicamente diritto;
b. non riesce a chiarire il contesto economico del giocatore;
c. dubita delle indicazioni fornite dal giocatore anche dopo che è stata attuata la procedura di cui all’articolo 5 capoverso 1 LRD;
d. sospetta che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del giocatore o sul suo contesto economico oppure sull’avente economicamente diritto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
25 ottobre 2022 | In nome della Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Fabio Abate |