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AS 2022 738

Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2

1 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

  • c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l’alimentazione di animali da reddito e da compagnia.

2 Essa si applica anche agli oli essenziali e ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali.

Art. 10 cpv. 2–4

2 La produzione vegetale biologica avviene su suolo vivo in associazione con il sottosuolo e il substrato roccioso.

3 Qualsiasi metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi (coltura idroponica) non è autorizzato.

4 In deroga al capoverso 2 è ammessa:

  • a. la coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di piante ornamentali ed erbe aromatiche vendute in vaso ai consumatori;

  • b. la coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto;

  • c. la produzione di semi germinati, segnatamente germogli, semi germogliati e crescione che vivono esclusivamente di riserve di sostanze nutritive presenti nelle sementi, da semi inumiditi con acqua tal quale, a condizione che le sementi soddisfino le disposizioni della presente ordinanza;

  • d. la produzione di cicoria belga inclusa l’immersione in acqua tal quale, a condizione che il materiale vegetale di moltiplicazione e il substrato soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 11 cpv. 1 lett. c

1 Onde regolare i parassiti, le malattie e le malerbe occorre prendere, in modo globale, segnatamente i provvedimenti seguenti:

  • c. procedimenti fisici;

Art. 13a cpv. 4

4 Nel caso di specie o sottogruppi di specie per i quali non esistono o esistono soltanto in quantità molto esigua sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica è possibile impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici senza dover fornire la prova di cui al capoverso 2 e senza procedere alla notificazione ai sensi del capoverso 3. Conformemente alle istruzioni del­l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), il gestore del sistema d’informazione designa in quest’ultimo tali varietà o specie.

Art. 16i lett. e

Oltre che sui principi generali stabiliti nell’articolo 3, la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate si basa sui seguenti principi:

  • e. l’uso di ingredienti o sostanze che contengono nanomateriali ingegnerizzati o ne sono costituiti non è autorizzato.

Art. 16j cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a e b nonché 4

2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze seguenti:

  • a. il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti; i lieviti e i prodotti a base di lieviti nonché gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola;

  • b. nelle derrate alimentari possono essere utilizzati soltanto gli additivi, le sostanze ausiliarie, le sostanze aromatizzanti e le preparazioni aromatiche, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali (oligoelementi incl.), le vitamine nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente all’articolo 16k;

4 Il DEFR può limitare o vietare l’applicazione di determinati procedimenti e trattamenti.

Art. 16k cpv. 3–5

3 Finché il DEFR non si è pronunciato sull’autorizzazione di ingredienti di origine agricola di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettera c, l’UFAG può, su domanda, autorizzarne l’utilizzazione in determinati prodotti finiti per un periodo di sei mesi al massimo se sono adempiute le prescrizioni della legislazione in materia di derrate alimentari e vi è una situazione di penuria temporanea. Nella domanda, il richiedente deve esporre:

  • a. la situazione di penuria;

  • b. l’impossibilità di ottenere in un altro modo il prodotto finito;

  • c. la durata prevedibile della situazione di penuria;

  • d. i provvedimenti previsti per risolvere la situazione di penuria.

4 L’autorizzazione di cui al capoverso 3 può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.

5 Il DEFR può definire altri criteri per l’autorizzazione o la revoca dell’autorizzazione di prodotti e sostanze di cui al capoverso 3.

Art. 18a Aromi

Per gli aromi possono essere utilizzate le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 soltanto se si tratta di preparazioni aromatiche o sostanze aromatizzanti naturali autorizzate conformemente all’articolo 16k per la trasformazione e se i loro componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti sono tutti di origine biologica.

Art. 22 lett. b

I prodotti importati possono essere designati come prodotti biologici:

  • b. se la produzione è sottoposta a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 o corrispondente alla procedura di controllo e di certificazione per gruppi di operatori di cui agli articoli 34–36 del regolamento (UE) 2018/8482.

Art. 23a cpv. 1

1 Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti secondo la procedura di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/8483 e che figurano nell’allegato II nella versione vigente del regolamento di esecuzione (UE) 2021/23254. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 lettera a.

Art. 24 cpv. 1

1 Per le importazioni deve essere allestito un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell’UE (Traces) giusta il regolamento (UE) 2021/23065. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere allestito un certificato di controllo parziale in Traces.

Art. 30ater Certificato

1 L’ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l’autorità di controllo di cui all’articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa soggetta al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto almeno dell’identità dell’impresa, della categoria dei prodotti per cui è valido il certificato e del suo periodo di validità.

2 Per categorie di prodotti s’intendono:

  • a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

  • b. animali e prodotti animali non trasformati;

  • c. prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;

  • d. alimenti per animali;

  • e. vino;

  • f. altri prodotti.

3 Il certificato può essere rilasciato anche in forma elettronica se la sua autenticità è provata con modalità elettroniche a prova di manomissione.

4 Gli enti di certificazione sono obbligati a pubblicare un elenco comune aggiornato dei certificati validi. L’UFAG può prescrivere dove i certificati devono essere pubblicati.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 39n Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2022

Fino al 31 dicembre 2023 è ancora possibile rilasciare certificati in virtù dell’articolo 30ater del diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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