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AS 2022 752

Ordinanza
concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
e il supplemento per i cereali
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
(Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3 lett. c

1 I contributi per singole colture sono versati per superfici con le seguenti colture:

  • d. fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens);

3 Non sono versati contributi per:

  • c. superfici con colza, girasoli, zucche per l’estrazione di olio, lino per l’estrazione di olio, papavero, cartamo, soia, fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens), raccolti prima della loro maturazione o non per l’estrazione dei granelli;

Art. 2 lett. e

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

franchi

  • e. fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens), nonché miscele ai sensi dell’articolo 6b capoverso 2

1000

Art. 6b cpv. 2

2 Il contributo per miscele di fagioli (Phaseolus), piselli (Pisum), lupini (Lupinus), vecce (Vicia), ceci (Cicer) e lenticchie (Lens) con cereali o dorella è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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