AS 2022 767
Ordinanza
sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione
di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione
(Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)
(Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC);
in esecuzione dell’Accordo del 3 dicembre 19983 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Comunità europea e la
Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato I;
in esecuzione dell’Accordo del 17 novembre 20227 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
Art. 39 cpv. 1 lett. d
1 La SECO designa e conduce la delegazione svizzera negli organi degli accordi seguenti:
d. Accordo del 17 novembre 2022 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |