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AS 2022 769

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 febbraio 20181 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

1 Il soldo del grado ammonta per giorno a:

Grado

franchi

comandante di corpo

43.50

divisionario

39.—

brigadiere

36.50

colonnello

33.50

tenente colonnello

29.—

maggiore

26.—

capitano

23.50

primotenente

19.—

tenente

17.50

aiutante capo

16.50

aiutante maggiore

16.50

aiutante di stato maggiore

16.—

aiutante sottufficiale

14.50

sergente maggiore capo

14.—

furiere

14.—

sergente maggiore

13.—

sergente capo

12.50

sergente

11.50

caporale

10.—

appuntato capo

9.50

appuntato

8.50

soldato

7.50

recluta

6.—

II

L’allegato è modificato come segue:

N. 2

Per persona e notte

Camere in

hotel e trattorie

fr.

edifici pubblici e privati

fr.

  1. Camere

Prezzi delle camere (riscaldamento compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr.:

  • Manutenzione delle camere e dell’equipag­­giamento personale da parte della truppa (vedi art. 68 e 81)

  • 2.1 Singoli militari donne, quadri superiori se alloggiano in camere

100.—

  • 2.2 Sottufficiali e militari di truppa, se le condizioni di servizio permettono l’utilizzo di camere.

50.–

Le indennità summenzionate sono aumentate del 25 % quando la camera è occupata sino a quattro notti

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr