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AS 2022 779

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 8b cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

1 L’appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti:

  • c. un’attestazione degli organi d’esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge;

  • d. l’iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un’autorità, in cui figura se il subappaltatore è stato controllato e se rispetta le condizioni salariali e lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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