AS 2022 784
Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 1ter e 2
1ter Un prodotto fitosanitario è autorizzato per un uso non professionale solo se, oltre ai capoversi 1 e 1bis, sono adempiuti anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1.
2 Il richiedente deve dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–h sono soddisfatti e, nel caso dei prodotti fitosanitari per uso non professionale, anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1; sono escluse dall’obbligo della prova le parti dei requisiti che riguardano la classificazione e l’etichettatura del prodotto.
Art. 64 cpv. 4
4 Possono essere forniti a utilizzatori non professionali esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per un uso non professionale. I coadiuvanti di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera d non possono essere consegnati ad utilizzatori non professionali.
Art. 68 cpv. 4 e 4bis
4 Un prodotto fitosanitario secondo l’articolo 2 capoverso 1 o un coadiuvante secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera d può essere impiegato da utilizzatori professionali nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie solo se non soddisfa nessuno dei criteri indicati nell’allegato 12 numero 2.
4bis La restrizione di cui al capoverso 4 non si applica all’uso su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.
Art. 86h Disposizione transitoria concernente la modifica del 16 novembre 2022
1 I prodotti fitosanitari destinati a un uso non professionale e autorizzati prima del 16 novembre 2022 sono riesaminati entro il 31 dicembre 2024 secondo i criteri di cui all’articolo 17 capoverso 1ter. Dopo un’eventuale revoca dell’autorizzazione, le scorte dei prodotti interessati possono essere immesse sul mercato ancora per un periodo di dodici mesi e, successivamente, utilizzate ancora per altri dodici mesi.
2 Le autorizzazioni dei coadiuvanti destinati a un uso non professionale che sono state rilasciate prima del 16 novembre 2022 verranno revocate entro il 31 dicembre 2024. Le scorte esistenti possono essere ancora immesse sul mercato durante un periodo di dodici mesi dalla revoca e in seguito utilizzate ancora per altri dodici mesi.
II
L’allegato 11 è modificato secondo la versione qui annessa:
Numero 13
Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:
le indicazioni seguenti contenute nell’autorizzazione secondo l’articolo 18: istruzioni, condizioni per l’uso e oneri nonché dose di applicazione, se del caso compresa la dose massima di applicazione per superficie e per applicazione e il numero massimo di applicazioni all’anno; la dose di applicazione è espressa in unità metriche per ciascuna applicazione:
– per i prodotti destinati all’uso professionale in quantità per ettaro,
– per i prodotti destinati all’uso non professionale in quantità per metro quadrato;
III
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 12 secondo la versione qui annessa.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 17, 64 e 68)
Requisiti per prodotti fitosanitari destinati a usi non professionali e restrizioni per l’uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti nelle zone d’insediamento
1. Requisiti ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1ter per un prodotto fitosanitario ai fini dell’autorizzazione per uso non professionale
a. non contiene alcun principio attivo elencato nell’allegato 1 parte E;
b. se è destinato a eliminare vegetali indesiderati o parti di vegetali oppure a influire sulla crescita indesiderata di vegetali, non contiene alcun principio attivo ad azione sistemica;
c. l’etichettatura del prodotto non comprende alcun elemento di cui all’allegato 7 e secondo l’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20082 non è classificato o non va classificato in una delle categorie seguenti:
cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2,
mutageno di categoria 1A, 1B o 2,
tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2,
sensibilizzante della pelle di categoria 1,
lesioni oculari gravi di categoria 1,
sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
tossicità specifica per alcuni organi bersaglio di categoria 1 o 2,
esplosivo,
corrosivo per la pelle di categoria 1A, 1B o 1C,
pericolo acuto per l’ambiente acquatico di categoria 1,
pericolo cronico per l’ambiente acquatico di categoria 1 o 2;
d. secondo la valutazione dei rischi non è pericoloso per le api;
e. non esiste un uso per il quale è richiesta una misura specifica per ridurre il rischio non alimentare, eccetto l’impiego di un dispositivo di protezione individuale da parte dell’utilizzatore. Il dispositivo di protezione deve essere ragionevolmente esigibile per l’utilizzatore privato e può includere solo calzature robuste, guanti, occhiali, indumenti a maniche lunghe o copricapo.
2. Criteri di divieto ai sensi dell’articolo 68 capoverso 4 per l’uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti nelle zone d’insediamento
a. contengono un principio attivo elencato nell’allegato 1 parte E, tranne nel caso in cui figuri nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19973 sull’agricoltura biologica;
b. l’etichettatura del prodotto contiene un elemento di cui all’allegato 7 o il prodotto è classificato o va classificato secondo l’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20084 in una delle categorie seguenti:
cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2,
mutageno di categoria 1A, 1B o 2,
tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2,
sensibilizzante della pelle di categoria 1,
sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
esplosivo.