AS 2022 788
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32abis, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1bis, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari;
visto l’articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20166 sull’energia (LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio,
Art. 7 cpv. 1, 2 e 3
1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale, di una qualifica riconosciuta come equivalente o sotto la loro direzione:
2 La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un’apposita autorizzazione speciale o di una qualifica riconosciuta come equivalente.
3 Il Dipartimento competente disciplina le modalità delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione. Tiene conto degli obiettivi di protezione.
Art. 8 cpv. 2, 3 e 4
2 Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell’UE o dell’AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera, fatte salve le disposizioni in materia di autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari.
3 Su domanda di una scuola o di un’istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l’organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un’autorizzazione speciale. Tale equivalenza è esclusa per l’impiego di prodotti fitosanitari.
4 Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l’esperienza professionale come equivalente a un’autorizzazione speciale e fissa le condizioni che devono essere adempiute per tale riconoscimento. Tale equivalenza è esclusa per l’impiego di prodotti fitosanitari.
Art. 8a Autorizzazioni speciali UE/AELS in materia di prodotti fitosanitari
1 L’equiparazione prevista dall’articolo 8 capoverso 2 è esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono l’impiego di prodotti fitosanitari alle persone residenti in Svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone dell’allegato K della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 19609.
2 Su richiesta dei titolari di autorizzazioni speciali corrispondenti rilasciate in Stati membri dell’UE o dell’AELS, il Dipartimento competente decide se riconoscere le loro qualifiche professionali. Tale riconoscimento consente di ottenere un’autorizzazione speciale svizzera.
3 Se il Dipartimento constata differenze sostanziali tra la formazione straniera e quella svizzera, prevede misure volte a compensarle (provvedimenti di compensazione), segnatamente sotto forma di un esame o di un tirocinio di adattamento.
4 I prestatori di servizi sono dispensati dal riconoscimento. Tuttavia sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di dichiarazione e verifica delle loro qualifiche professionali.
Art. 9 Campo d’applicazione territoriale e temporale
1 L’autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.
2 L’autorizzazione speciale che consente l’impiego a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di cinque anni. Può essere prorogata di volta in volta di cinque anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all’articolo 10 prima della scadenza dell’autorizzazione speciale.
3 Il Dipartimento competente può limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali.
Art. 10 Formazione continua obbligatoria
1 Chiunque sia titolare di un’autorizzazione speciale e svolga un’attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull’evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.
2 Il Dipartimento competente può stabilire, se necessario, le modalità della formazione continua obbligatoria, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione continua.
3 Per le autorizzazioni speciali che consentono l’impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall’UFAM.
Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva
1 Se il titolare di un’autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute o dei lavoratori riguardanti il campo d’applicazione della sua autorizzazione speciale, l’autorità cantonale può, mediante decisione:
Art. 12 cpv. 4 e 6
4 Il Dipartimento o l’organo da esso designato definisce gli organi che sono incaricati degli esami, tengono gli esami e rilasciano le autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall’UFAM.
6 Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l’UFAM:
a. decide, su richiesta scritta, se un organo incaricato della formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l’articolo 10;
b. controlla gli organi incaricati della formazione continua;
c. revoca il riconoscimento a un organo incaricato della formazione continua se, nonostante un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.
Art. 12a Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni
1 In virtù dell’articolo 49 capoverso 1 LPAmb, su richiesta presentata all’UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni di base e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Questi organi possono ottenere gli aiuti finanziari nei seguenti settori:
a. agricoltura;
b. orticoltura;
c. settori particolari, ovvero impiego di erbicidi nell’agricoltura e nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, dei terreni militari, dell’area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché degli edifici commerciali, industriali o pubblici;
d. economia forestale.
2 Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d’importo forfettario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese necessarie per una formazione efficace. Tali spese includono la concezione, l’organizzazione, la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione.
3 Il DATEC disciplina il contenuto e gli obiettivi delle formazioni e fissa i criteri determinanti per la concessione degli aiuti finanziari mediante ordinanza. In generale, i contenuti, gli obiettivi e i criteri sono stabiliti per il periodo coperto dalla decisione di finanziamento.
Art. 23a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2022
1 I titolari di un’abilitazione all’impiego di prodotti fitosanitari rilasciata secondo l’articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono annunciare questa abilitazione all’UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla.
2 Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente e annunciate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un’autorizzazione speciale valida per cinque anni i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 16 novembre 202210 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari.
3 I titolari che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l’intera formazione continua ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2029.
4 Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente non sono più valide dal 1° gennaio 2027.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2 L’allegato numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2027.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
Allegato
(n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici11
Allegato, numero III n. 3 e 4
CHF | |
|---|---|
| 50 |
| 300–500 |
| 50 |
| |
| 200–7 000 |
| 200–5 000 |
2. Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari13
Art. 64 cpv. 5
5 I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per uso non professionale o destinati alla protezione dei raccolti, possono essere forniti solo a un utilizzatore professionale titolare di un’autorizzazione speciale che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Prima di fornire tali prodotti, il venditore deve verificare l’identità dell’utilizzatore e il campo di applicazione nonché la validità della sua autorizzazione speciale conformemente all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 novembre 202214 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari.