AS 2022 809
Ordinanza
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL personale domestico)
(CNL personale domestico)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:
Art. 5 cpv. 1
1 Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Franchi all’ora | |
|---|---|
| 19.50 |
| 21.40 |
| 23.55 |
| 21.40 |
Art. 9 cpv. 5
5 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
9 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |