AS 2022 843
Ordinanza sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane
Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva
3 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:
Art. 14 Commissione per la politica economica
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.
2. Legge federale 15 dicembre 20173 sull’importazione di prodotti agricoli trasformati del
Art. 1 Dazi all’importazione
Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la Commissione per la politica economica da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.
3. Legge del 9 ottobre 19814 sulle preferenze tariffali
Art. 4 cpv. 1
1 Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2024.
9 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |