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AS 2022 855

Scambio di lettere del 12/15 dicembre 2022
concernente la modifica dell’Accordo del 29 novembre 1996
tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera
Entrato in vigore il 15 dicembre 2022

Preambolo

Traduzione

Il capo

del Dipartimento federale
degli affari esteri



Berna, 15 dicembre 2022

Signor Jagan Chapagain

Segretario generale

Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Casella postale 303

1211 Ginevra 19

Signor Segretario generale,

ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 12 dicembre 2022 dal seguente tenore:

«Onorevole Consigliere federale,

ho l’onore di riferirmi alle discussioni che hanno fatto seguito alla richiesta della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (di seguito «Federazione internazionale») di modificare l’Accordo del 29 novembre 19961 tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera (di seguito «Accordo di sede»). Propongo di modificare l’articolo 14 paragrafo 2, di aggiungere una lettera c all’articolo 16 e di abrogare la lettera e dell’articolo 17 dell’Accordo di sede come segue, mantenendo invariate le altre disposizioni dell’Accordo:

Art. 14 Privilegi e immunità concessi al Presidente della Federazione internazionale, al Segretario generale, ai Vicesegretari e al Segretario generale aggiunto

«2. Le persone summenzionate non aventi la nazionalità svizzera sono esentate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Federazione internazionale; tale esenzione si applica alle persone di nazionalità svizzera a condizione che la Federazione internazionale preveda un’imposizione interna. […]»

Art. 16 Privilegi e immunità concessi a tutti i collaboratori della Federazione internazionale

«I collaboratori della Federazione internazionale beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  • a) […]

  • b) […]

  • c) esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Federazione internazionale; tale esenzione si applica ai funzionari di nazionalità svizzera a condizione che la Federazione internazionale preveda un’imposizione interna. Sono parimenti esenti in Svizzera al momento del loro versamento le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensione o da un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo, nonché tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte a collaboratori della Federazione internazionale a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non godono dell’esenzione i redditi dei capitali versati, nonché le rendite e le pensioni pagate a ex collaboratori della Federazione internazionale.

  • La Svizzera si riserva, tuttavia, la possibilità di tener conto dei salari, delle retribuzioni e degli altri elementi del reddito oggetto dell’esenzione per determinare l’aliquota dell’imposta applicabile agli altri elementi, normalmen­te imponibili, del reddito dei collaboratori.»

Art. 17 Privilegi e immunità concessi ai collaboratori non svizzeri della Federazione internazionale

«Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 16, i collaboratori della Federazione internazionale non aventi la nazionalità svizzera:

  • a) […]

  • b) […]

  • c) […]

  • d) […]

  • e) Abrogata»

La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra l’approvazione del Consiglio federale svizzero. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo mediante scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire, onorevole Consigliere federale, l’assicurazione della mia più alta considerazione.»

Sono lieto di confermarle che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni di cui sopra. Di conseguenza, la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo mediante scambio di lettere che entra in vigore in data odierna.

Voglia gradire, signor Segretario generale, l’assicurazione della mia più alta considerazione.

Ignazio Cassis

Consigliere federale

Scambio di lettere del 12/15 dicembre 2022 concernente la modifica dell’Accordo del 29 novembre 1996tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in SvizzeraEntrato in vigore il 15 dicembre 2022

Scambio di lettere del 12/15 dicembre 2022<br />concernente la modifica dell’Accordo del 29 novembre 1996<br />tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera<br />Entrato in vigore il 15 dicembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia