AS 2022 86
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 2 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
2bis Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi: a. contributo per l’agricoltura biologica secondo l’articolo 66 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD); b. contributo per la rinuncia a fungicidi e insetticidi secondo l’allegato 6a numero 3.2 OPD.
3 Non sono versati contributi per:
e. fasce di colture estensive in campicoltura secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera j OPD.
Art. 2 lett. f e g Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: