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AS 2022 98

AS 2022 98

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 16 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211 è mo- dificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus: a. la registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20152 sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari; b. l’obbligo di quarantena e di test; c. l’esecuzione della quarantena.

3 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 1 Sono soggette all’obbligo di registrare i loro dati di contatto e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell’al- legato 1.

Sezione 4 (art. 7) Abrogata

2022-0434 RU 2022 98

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2022 98

Art. 8 cpv. 1 e 4 1 Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 devono poter presentare il risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all’attestato del test sono disciplinati nell’allegato 2a.

4 Abrogato

Abrogata

Art. 11 cpv. 1 lett. a 1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano: a. l’esistenza del risultato negativo di un test secondo l’articolo 8 capoverso 1;

Abrogato

II Gli allegati 1–2a sono modificati come segue:

Allegato 1 Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1» (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. c, nonché 12 cpv. 1)

Allegato 1a Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1a»

Allegato 2 Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2» (art. 9a cpv. 2ter lett. e e f, nonché 12 cpv. 2)

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N. 2.1 lett. b

2.1 Una guarigione è valida per il seguente periodo:

b. nel caso di un test degli anticorpi contro la SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza COVID-19 del 4 giugno 20213).

Allegato 2a Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2a» (art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

III L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20194 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 17001

17001. Mancata attestazione di un’analisi di biologia molecolare per il

SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con risultato negativo all’entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200

IV La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.005.

16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 818.102.2 4 RS 314.11 5 Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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