AS 2023 123
Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 38 Disciplinamento transitorio
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati come segue:
a. 1053 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;
b. 1204 permessi di dimora UE/AELS.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
3 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |