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AS 2023 123

Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 38 Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

In applicazione dell’articolo 10 paragrafo 4d primo e secondo periodo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti annuali massimi di nuovi permessi rilasciati ai lavoratori (salariati e indipendenti) della Croazia sono fissati come segue:

  • a. 1053 permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS;

  • b. 1204 permessi di dimora UE/AELS.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

3 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio<br />(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia