AS 2023 141
Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del DDPS del 3 aprile 20201 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia è modificato come segue:
N. 4.1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–d nonché 2
1 L’emolumento annuo per il servizio di posizionamento Swiss Positioning Service secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del DDPS del 5 giugno 20082 sulla misurazione nazionale ammonta a:
b. 1500 franchi per una licenza;
c. in caso di acquisizione di più licenze presso lo stesso venditore, che si tratti dell’Ufficio federale di topografia o di un rivenditore: 600 franchi per la seconda e terza licenza e 200 franchi per ogni licenza supplementare;
d. per gli istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato: 150 franchi per ogni licenza.
2 In caso di acquisizione per la rivendita, sull’emolumento annuo è concesso uno sconto del 20–80 per cento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.
1° marzo 2023 | Dipartimento federale della difesa, Viola Amherd |