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AS 2023 169

Ordinanza sull’adeguamento dei tassi d’interesse secondo la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20201 sulle fideiussioni solidali COVID-19,

ordina:

I

La legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e b

1 Il tasso d’interesse ammonta:

  • a. all’1,5 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID-192;

  • b. all’2,0 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e all’2.0 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2023.3

29 marzo 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr