AS 2023 169
Ordinanza sull’adeguamento dei tassi d’interesse secondo la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20201 sulle fideiussioni solidali COVID-19,
ordina:
I
La legge del 18 dicembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. a e b
1 Il tasso d’interesse ammonta:
a. all’1,5 per cento annuo, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 3 OFis-COVID-192;
b. all’2,0 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e all’2.0 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l’importo di credito garantito da una fideiussione solidale di cui all’articolo 4 OFis-COVID-19;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2023.3
29 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |