AS 2023 179
Ordinanza
concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere
e la loro sorveglianza sul mercato
(Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
(Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 maggio 20101 sull’immissione in commercio di prodotti confor-mi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva e primo trattino
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sull’efficienza energetica:
– Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.
29 marzo 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |