Lexipedia

AS 2023 233

Ordinanza
sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSG)
(OOSG)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 maggio 20221 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 1a Sistema di monitoraggio: gestione

Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.

Art. 1b Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

2 Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

3 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.

4 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

5 Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 2 cpv. 1

1 L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.

Art 4 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

Art. 7 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese<br />(OOSG) | Lexipedia | Lexipedia