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AS 2023 253

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visto l’articolo 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza stabilisce la zona di osservazione di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina l’estensione delle zone di controllo.

Essa stabilisce le misure applicabili nella zona di osservazione per la protezione del pollame da cortile dall’influenza aviaria.

Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.

Sezione 2: Zone di osservazione e di controllo

Art. 2 Zona di osservazione

La zona di osservazione comprende tutta la Svizzera, inclusa l’enclave di Büsingen.

Art. 3 Zona di controllo

L’estensione delle zone di controllo intorno alle zone di riproduzione che rappresentano un rischio per le aziende detentrici di pollame è di regola di 1 km.

Sezione 3: Misure

Art. 4 Obbligo di notifica e di documentazione dei detentori di animali nelle zone di osservazione e di controllo

I detentori di animali nelle zone di osservazione e di controllo devono notificare immediatamente a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrice di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.

I detentori di animali che detengono almeno 100 capi di pollame devono inoltre tenere una documentazione degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

Art. 5 Obblighi di notifica dei veterinari

I veterinari notificano all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame nelle zone di osservazione e di controllo in cui si riscontrano:

  • a. animali con sintomi respiratori;

  • b. una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;

  • c. una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure

  • d. un aumento del tasso di mortalità di oltre il tre per cento in una settimana.

In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari notificano all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame con meno di 100 capi di pollame se in una settimana sono morti più di due esemplari.

Art. 6 Mercati ed esposizioni

Ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe che si tengono nelle zone di controllo non è consentito esporre pollame.

Art. 7 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame

Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nelle zone di controllo e di osservazione siano eseguiti controlli a campione dei virus influenzali di tipo A nelle aziende detentrici di pollame.

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2023 con effetto sino al 31 luglio 20233.

25 maggio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

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