AS 2023 262
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina e 3
1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
3 Concerne soltanto il testo francese
II
L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
17 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 8 cpv. 4 lett. a)
Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività
Albania
Bosnia e Erzegovina
Georgia
Kosovo
Macedonia del Nord
Moldova
Montenegro
Serbia
Taiwan (Taipei cinese)
Ucraina