AS 2023 272
Accordo
tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera e il Ministero federale per il digitale e i trasporti della Repubblica federale di Germania concernente la modifica dell’Accordo del 17 dicembre 1953 tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose con autoveicoli
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera
e
il Ministero federale per il digitale e i trasporti della Repubblica federale di Germania,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
desiderosi di modificare l’Accordo del 17 dicembre 19531 tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose con autoveicoli (di seguito denominato «Accordo»);
vista la decisione (UE) 2020/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due Paesi;
tenuto conto dell’Accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
considerato che le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e l’efficienza economica dei servizi di trasporto di viaggiatori con autobus;
coscienti che le operazioni di cabotaggio permettono di rafforzare e approfondire ulteriormente l’esistente stretta integrazione di tali regioni frontaliere,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Il paragrafo 3 dell’Accordo è così modificato:
Il titolo riceve il seguente tenore:
«§ 3 Trasporti occasionali con vetture da turismo»
Il primo capoverso riceve il seguente tenore:
«(1) Le limitazioni previste nel § 1, primo capoverso, lettere a e b, non sono applicabili ai trasporti eseguiti con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, a trasportare fino a nove persone, conducente compreso. I trasporti occasionali con vetture da turismo sono tuttavia autorizzati solo se il vettore è in possesso di un permesso a norma delle leggi e prescrizioni nazionali del suo Paese di residenza e se si astiene dal caricare nuovi viaggiatori nell’altro Stato contraente.»
Art. 2
Dopo il paragrafo 4 dell’Accordo è inserito il seguente paragrafo 4a:
«§ 4a Trasporti interni nei servizi internazionali di linea con torpedoni
(1) Nei servizi internazionali di linea con torpedoni (veicoli destinati, per costruzione e attrezzatura, a trasportare oltre nove persone, conducente compreso), un trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa Parte contraente, effettuato da un vettore stabilito nella Confederazione Svizzera o nell’Unione europea, è autorizzato solo a norma del secondo capoverso nelle zone di frontiera ivi designate.
(2) Il trasporto nei servizi internazionali di linea con torpedoni secondo il primo capoverso è autorizzato solo nelle zone di frontiera:
a) nella Confederazione Svizzera: nei Cantoni di Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Turgovia e Zurigo;
b) nella Repubblica federale di Germania: nei circondari Bodenseekreis, Costanza, Lindau, Lörrach, Ravensburg, Schwarzwald-Baar-Kreis e Waldshut.
(3) Le autorità competenti delle Parti contraenti fissano di comune accordo i perimetri, nella rispettiva zona di frontiera di cui al secondo capoverso, all’interno dei quali è autorizzato il trasporto nei servizi internazionali di linea con torpedoni. Esse assicurano il rispetto dei principi di reciprocità e di parità di trattamento dei trasportatori stabiliti nella Confederazione Svizzera e nell’Unione europea per l’accesso al mercato, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.»
Art. 3
I paragrafi 6, 11 e 17 dell’Accordo sono abrogati.
Art. 4
Dopo il paragrafo 15 dell’Accordo è inserito il seguente paragrafo 15a:
«§ 15a Autorità competenti
Le autorità competenti designate per l’esecuzione del presente Accordo sono:
nella Confederazione Svizzera:
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
nella Repubblica federale di Germania:
le autorità superiori in materia di trasporti nei diversi Stati (Länder) per il settore del trasporto di persone con autoveicoli e il Ministero federale per il digitale e i trasporti per il settore del trasporto di merci con autoveicoli.»
Art. 5
Il paragrafo 16 dell’Accordo riceve il seguente tenore:
«§ 16 Vigilanza
Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano nel rispettivo territorio affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.»
Art. 6
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Lipsia il 24 maggio 2023 in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Albert Rösti | Per il Volker Wissing |