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AS 2023 301

Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
(OITE-PT-DFI)
(OITE-PT-DFI)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 giugno 20233.

19 giugno 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 103

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1153, GU L 152 del 13.6.2023, pag. 7.

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