Lexipedia

AS 2023 306

Ordinanza
concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani
(Ordinanza sui trapianti)
(Ordinanza sui trapianti)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

2 Qualora si prelevino soltanto tessuti o cellule, ma non organi, da una persona deceduta, è sufficiente un certificato di morte ai sensi del diritto cantonale. La persona responsabile del prelievo verifica preventivamente se è disponibile un certificato di morte valido e lo allega alla documentazione del prelievo.

Art. 12b cpv. 3 e 4

3 Essa vigila sulla sicurezza degli investimenti del patrimonio del fondo e garantisce la liquidità necessaria. Il consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento sugli investimenti. Il reddito da capitale è destinato al fondo per i controlli postdonazione.

4 L’istituzione comune trasmette all’UFSP entro la fine di giugno un rapporto annuale sulla sua attività. Il rapporto è parte integrante dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.

Art. 12e cpv. 2

2 Presenta all’UFSP e all’istituzione comune entro la fine di aprile il conteggio delle spese sostenute l’anno precedente. Eventuali differenze dall’anno precedente vengono compensate con la seconda rata di cui all’articolo 12b capoverso 2 o all’articolo 12d.

Art. 12f cpv. 1 e 1bis

1 Chi in Svizzera preleva da una persona vivente un organo destinato a un ricevente non assicurato presso un assicuratore svizzero (art. 14 cpv. 2 della legge sui trapianti) deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore.

1bis Chi in Svizzera preleva da una persona vivente cellule staminali del sangue destinate a un ricevente con domicilio in Svizzera non assicurato presso un assicuratore svizzero (art. 14 cpv. 2 della legge sui trapianti) deve assicurarsi che il ricevente o il suo assicuratore estero paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore.

Art. 15a cpv. 1 lett. a e 4

1 Chi preleva organi a una persona vivente deve notificare all’UFSP i seguenti dati:

  • a. l’anno di nascita, il sesso, il gruppo sanguigno e la nazionalità del donatore e del ricevente;

4 Se il domicilio del donatore o del ricevente è all’estero, l’UFSP può trasmettere i dati in forma anonimizzata al Comitato per i trapianti di organi del Consiglio d’Europa.

II

Gli allegati 2 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 21 settembre 20183 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 32 Procedimenti per gli espianti non standardizzabili

Gli espianti non standardizzabili il cui procedimento di fabbricazione è standardizzabile possono essere immessi in commercio o trapiantati in maniera autologa soltanto se il procedimento di fabbricazione è omologato da Swissmedic.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.

16 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 10a cpv. 1 lett. a, 15b cpv. 1–3 e 6, 15c)

Notifica al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune di donazioni di organi e cellule staminali del sangue da parte di persone viventi

N. 3 lett. c

3 Notifiche all’istituzione comune

All’istituzione comune devono essere notificati i seguenti dati concernenti gli aspetti assicurativi:

  • c. se la competenza è dell’assicurazione per l’invalidità: il competente ufficio AI ai sensi dell’articolo 40 dell’ordinanza del 17 gennaio 19614 sull’assicurazione per l’invalidità e il numero AVS.

(art. 23 cpv. 2)

Valutazione dell’idoneità alla donazione, esclusione dalla donazione, test obbligatori, test da eseguire, requisiti dei test e procedura applicabile in caso di esito reattivo del test all’HIV, all’HBV e all’HCV

N. 2

2 Esclusione dalla donazione

  • 2.1 Sono escluse dalla donazione le persone:

    • a. con infezioni sistemiche gravi incurabili o di origine sconosciuta;

    • b. con una malattia prionica o che presentano il rischio di essere colpite da una tale malattia, il sospetto di un’infezione con il virus della rabbia o con un’altra malattia degenerativa del sistema nervoso centrale di origine sconosciuta;

    • c. con leucemia (acuta o cronica) attiva, linfoma o plasmocitoma.

  • 2.2 Nel caso di una donazione di cornea sono inoltre escluse le persone con retinoblastoma, melanoma maligno con malattia metastatica nota o tumori maligni del segmento anteriore dell’occhio.

Ordinanza<br />concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani<br />(Ordinanza sui trapianti) | Lexipedia | Lexipedia