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AS 2023 313

AS 2023 313
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Nell’articolo 12a «Calendario vaccinale 2022» è sostituito con «Calendario vaccinale 2023».

Art. 12a cpv. 1 lett. g, j ed m, nonché 2 e 3

1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • g. Vaccinazione contro

    i meningococchi

Contro i sierogruppi ACWY secondo il Calendario vaccinale 2023.

Contro il sierogruppo B per le persone con maggiore rischio di malattia e per la profilassi post-esposizione secondo il Calendario vaccinale 2023.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  • j. Vaccinazione contro la varicella

Vaccinazioni di base e di recupero secondo il Calendario vaccinale 2023.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

  • m. Concerne soltanto il testo tedesco

2 Per le vaccinazioni di cui al capoverso 1 l’assicurazione assume i costi della consulenza vaccinale seguenti:

  • a. anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale;

  • b. valutazione delle indicazioni e controindicazioni;

  • c. informazione e ottenimento del consenso informato.

3 Se la vaccinazione è effettuata per motivi professionali e di viaggio, i costi della consulenza vaccinale non sono assunti dall’assicurazione.

II

Gli allegati 1–32 sono modificati.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

2 L’articolo 12a capoversi 2 e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2024.

16 giugno 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

Allegato

(cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

L’allegato dell’ordinanza del DFI del 20 novembre 20123 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori è modificato come segue:

Struttura uniforme degli insiemi di dati valida in tutta la Svizzera

N. 1.2

1.2 Insieme di dati medici

Denominazione

Variabile della statistica medica

Contenuto

Peso alla nascita

2.2.V04

In grammi

Diagnosi principale

4.2.V010

Codice ICD-10-GM

Complemento alla diagnosi principale

4.2.V020

Codice ICD-10-GM

1a – 49a diagnosi secondaria

4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510

Codice ICD-10-GM

Trattamento principale

4.3.V010

Codice CHOP

Lateralità del trattamento principale

4.3.V011

0 = da ambo i lati

1 = unilaterale a destra

2 = unilaterale a sinistra

3 = unilaterale, lato
sconosciuto

9 = sconosciuto

vuoto = non applicabile

Inizio del trattamento principale

4.3.V015

Data (con indicazione dell’ora)

1° – 99° trattamento secondario

4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000

Codice CHOP

1° – 99° trattamento secondario, lateralità

4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001

0 = da ambo i lati

1 = unilaterale a destra

2 = unilaterale a sinistra

3 = unilaterale, lato
sconosciuto

9 = sconosciuto

vuoto = non applicabile

1° – 99° trattamento secondario, inizio

4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005

Data (con indicazione dell’ora)

Durata della respirazione artificiale

4.4.V01

Numero di ore

Peso all’ammissione

4.5.V01

In grammi

Chiarimento garante

2.2.V06

0 = no

1 = sì

9 = sconosciuto

Motivazione della degenza in ospedale

Secondo la colonna «N.» dell’allegato 1a cifra II dell’ordinanza del 29 sett. 1995 sulle prestazioni4

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