AS 2023 313
AS 2023 313
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Nell’articolo 12a «Calendario vaccinale 2022» è sostituito con «Calendario vaccinale 2023».
Art. 12a cpv. 1 lett. g, j ed m, nonché 2 e 3
1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:
Misura | Condizione |
|---|---|
| Contro i sierogruppi ACWY secondo il Calendario vaccinale 2023. Contro il sierogruppo B per le persone con maggiore rischio di malattia e per la profilassi post-esposizione secondo il Calendario vaccinale 2023. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione. |
| Vaccinazioni di base e di recupero secondo il Calendario vaccinale 2023. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età. |
|
2 Per le vaccinazioni di cui al capoverso 1 l’assicurazione assume i costi della consulenza vaccinale seguenti:
a. anamnesi vaccinale con verifica dello stato vaccinale;
b. valutazione delle indicazioni e controindicazioni;
c. informazione e ottenimento del consenso informato.
3 Se la vaccinazione è effettuata per motivi professionali e di viaggio, i costi della consulenza vaccinale non sono assunti dall’assicurazione.
II
Gli allegati 1–32 sono modificati.
III
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
2 L’articolo 12a capoversi 2 e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2024.
16 giugno 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
Allegato
(cifra III)
Modifica di un altro atto normativo
L’allegato dell’ordinanza del DFI del 20 novembre 20123 sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori è modificato come segue:
Struttura uniforme degli insiemi di dati valida in tutta la Svizzera
N. 1.2
1.2 Insieme di dati medici
Denominazione | Variabile della statistica medica | Contenuto |
|---|---|---|
Peso alla nascita | 2.2.V04 | In grammi |
Diagnosi principale | 4.2.V010 | Codice ICD-10-GM |
Complemento alla diagnosi principale | 4.2.V020 | Codice ICD-10-GM |
1a – 49a diagnosi secondaria | 4.2.V030, 4.2.V040 ecc. fino a 4.2.V510 | Codice ICD-10-GM |
Trattamento principale | 4.3.V010 | Codice CHOP |
Lateralità del trattamento principale | 4.3.V011 | 0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile |
Inizio del trattamento principale | 4.3.V015 | Data (con indicazione dell’ora) |
1° – 99° trattamento secondario | 4.3.V020, 4.3.V030 ecc. fino a 4.3.V1000 | Codice CHOP |
1° – 99° trattamento secondario, lateralità | 4.3.V021, 4.3.V031 ecc. fino a 4.3.V1001 | 0 = da ambo i lati 1 = unilaterale a destra 2 = unilaterale a sinistra 3 = unilaterale, lato 9 = sconosciuto vuoto = non applicabile |
1° – 99° trattamento secondario, inizio | 4.3.V025, 4.3.V035 ecc. fino a 4.3.V1005 | Data (con indicazione dell’ora) |
Durata della respirazione artificiale | 4.4.V01 | Numero di ore |
Peso all’ammissione | 4.5.V01 | In grammi |
Chiarimento garante | 2.2.V06 | 0 = no 1 = sì 9 = sconosciuto |
Motivazione della degenza in ospedale | – | Secondo la colonna «N.» dell’allegato 1a cifra II dell’ordinanza del 29 sett. 1995 sulle prestazioni4 |