AS 2023 337
Legge federale
concernente la tassa per l’utilizzazione
delle strade nazionali
(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)
(Legge sul contrassegno stradale, LUSN)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 20191,
decreta:
I
La legge del 19 marzo 20102 sul contrassegno stradale è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD»3.
Art. 2 Campo d’applicazione
La tassa è riscossa per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 20124 concernente la rete delle strade nazionali.
Art. 3 Oggetto della tassa
1 La tassa è dovuta per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.
2 La tassa non è dovuta per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante.
Titolo prima dell’art. 6
Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa
Art. 6a Forma del pagamento
La tassa è pagata:
a. con l’acquisto di un contrassegno adesivo; o
b. con la registrazione della targa di controllo nel sistema d’informazione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) (contrassegno elettronico).
Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5
Contrassegno adesivo
1 Abrogato
2 Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.
5 Il Consiglio federale disciplina l’apposizione del contrassegno adesivo.
Art. 7a Contrassegno elettronico
1 La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.
2 La tassa è considerata pagata per ogni veicolo regolarmente autorizzato a circolare con la targa di controllo registrata.
Art. 7b Verifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II
Il sistema d’informazione consente a chiunque di verificare l’avvenuto pagamento della tassa, a condizione che la persona che registra la targa di controllo vi acconsenta al momento della registrazione.
Art. 8 cpv. 2
2 Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente.
Art. 9 Rilascio del contrassegno adesivo
Il contrassegno adesivo è rilasciato dall’AFD.
Art. 9a Riscossione della tassa
1 La riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo compete:
a. all’AFD, al confine;
b. ai Cantoni, all’interno del Paese.
2 La riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico compete all’AFD.
Art. 10 cpv. 1
1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19856 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.
Art. 11 Controlli
1 Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli:
a. l’AFD, al confine e nell’area di confine ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20057 sulle dogane;
b. i Cantoni, all’interno del Paese.
2 Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l’AFD registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l’articolo 4 la tassa non è dovuta.
3 L’AFD e i Cantoni possono utilizzare dispositivi mobili e impianti per effettuare controlli automatizzati e a campione.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.
Titolo prima dell’art. 12a
Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa
Art. 12a Gestione di un sistema d’informazione
L’AFD gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:
a. la riscossione della tassa;
b. la verifica del pagamento della tassa;
c. il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.
Art. 12b Contenuto del sistema d’informazione
1 L’AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.
2 Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. indicazioni sui controlli eseguiti;
b. indicazioni relative a contravvenzioni secondo l’articolo 14.
3 Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b. i dati da rilevare;
c. l’autorizzazione al trattamento dei dati;
d. l’acquisizione e la trasmissione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. la sicurezza dei dati.
Art. 12c Acquisizione dei dati
Ai fini dell’adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati che riguardano detentori di veicoli e provengono da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.
Art. 12d Interfacce
1 Il sistema d’informazione dell’AFD può essere collegato con gli altri sistemi d’informazione dell’AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare con un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione.
2 Il collegamento del sistema d’informazione dell’AFD con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’AFD ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.
Art. 12e Comunicazione di dati ad autorità e organizzazioni con compiti di diritto pubblico
1 L’AFD può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.
2 L’AFD può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli secondo la presente legge.
3 I dati comunicati sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell’AFD.
Art. 12f Archiviazione e distruzione dei dati
1 I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.
2 I dati rilevati durante un controllo sono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d’informazione dell’AFD.
Art. 12g Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali.
2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su ri-chiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge.
3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell’adempimento della loro attività di servizio constatano un’infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per il perseguimento penale.
4 L’assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.
Titolo prima dell’art. 12h
Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale
Art. 12h Prescrizione del credito fiscale
1 Il credito fiscale si prescrive alla fine dell’anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione dell’autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.
3 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.
4 Se il credito fiscale risulta da una contravvenzione secondo l’articolo 14, la prescrizione si fonda sull’articolo 17.
Titolo prima dell’art. 13
Abrogato
Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis
Tutela giurisdizionale
1 Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all’AFD.
1bis Le decisioni di prima istanza dell’AFD possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.
Art. 14 cpv. 1
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.
Art. 15 cpv. 1, primo periodo
1 L’AFD persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a). …
Art. 16 cpv. 1
1 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. b).
Art. 18 cpv. 1, 3 e 4
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.
4 L’AFD e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.
Art. 19a Abolizione del contrassegno adesivo
Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo è abolito.
II
La legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 89e lett. b e k
I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati:
b. l’Amministrazione federale delle dogane10, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 199611 sull’imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;
k. gli organi cui è stata delegata la verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, per quanto attiene ai dati relativi a veicoli e detentori di cui necessitano a tal fine.
Art. 89g cpv. 6, secondo periodo
6 ... I dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali sono trasmessi automaticamente all’Amministrazione federale delle dogane.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Qualora sia adempiuta la condizione di cui all’articolo 19a, determina il momento dell’abolizione del contrassegno adesivo e mette in vigore a decorrere da tale data le modifiche di cui all’allegato.
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020 Il presidente: Alex Kuprecht | Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020 Il presidente: Andreas Aebi |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.12
2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2023.
3 Entreranno in vigore in un secondo tempo:
a. la modifica della legge federale sulla circolazione stradale (cifra II);
b. conformemente alla sua cifra III capoverso 3, le modifiche all’allegato della legge sul contrassegno stradale.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(cifra III cpv. 3)
La legge del 19 marzo 201013 sul contrassegno stradale è modificata come segue:
Art. 6a Pagamento della tassa
1 La tassa deve essere pagata con la registrazione della targa di controllo nel sistema d’informazione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD)14.
2 Essa deve essere pagata prima della prima utilizzazione di una strada nazionale I o II nel corso del periodo di tassazione.
3 La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.
Art. 7 e 7a
Abrogati
Art. 8 cpv. 2
2 La registrazione della targa di controllo dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente.
Art. 9
Abrogato
Art. 9a Riscossione della tassa
L’AFD è competente per la riscossione della tassa.
Art. 12a, frase introduttiva
L’AFD gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei seguenti compiti:
Art 13 cpv. 1
Abrogato
Art. 14 cpv. 1
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale la tassa è dovuta è punito con una multa di 200 franchi.
Art. 18 cpv. 4
Abrogato
Art. 19, primo periodo
L’AFD e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. ...
Art. 19a
Abrogato