AS 2023 38
Legge federale sull’imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20211,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 1990 RS 642.11 sull’imposta federale diretta
Art. 22 cpv. 3
3 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Questa è calcolata come segue:
a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
Art. 33 cpv. 1 lett. b
1 Sono dedotti dai proventi:
b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
Art. 127 cpv. 1 lett. c
1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
c. gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA4, devono inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l’articolo 22 capoverso 3 lettera b;
2. Legge federale del 14 dicembre 1990 RS 642.14 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 2
2 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue:
a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19085 sul contratto d’assicurazione (LCA), il tasso d’interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all’articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20046 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:
se tale tasso d’interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l’ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l’anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:
se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
Art. 9 cpv. 2 lett. b
2 Sono deduzioni generali:
b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
3. Legge federale del 13 ottobre 1965 RS 642.21 sull’imposta preventiva
Art. 19 cpv. 3 e 4
3 L’assicuratore notifica all’AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.
4 Notifica all’AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19087 sul contratto d’assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022 Il presidente: Thomas Hefti | Consiglio nazionale, 17 giugno 2022 La presidente: Irène Kälin |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.9
25 gennaio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |