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AS 2023 40

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari è modificata come segue:

Art. 7b cpv. 3

3 I veterinari che dispongono di un’autorizzazione alla dispensazione di medicamenti rilasciata dal Cantone competente possono importare medicamenti per il cambiamento di destinazione destinati ad animali da compagnia con una notifica secondo l’articolo 7 capoversi 2 e 3 se:

  • a. i medicamenti sono omologati in un Paese con un sistema di controllo equivalente dei medicamenti;

  • b. non si tratta di medicamenti di cui all’articolo 7 capoverso 4; e

  • c. sono soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 2.

Art. 8 cpv. 5 e 6

5 I medicamenti con sostanze attive antimicrobiche come specificato al numero 1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/12552 non possono essere utilizzati per gli animali da reddito. L’uso per gli animali da compagnia è consentito solo come ultima possibilità terapeutica nel caso di una buona prognosi di guarigione.

6 In caso di modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255, il DFI può adeguare il rimando.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

25 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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