AS 2023 495
Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
Modifica del 6 settembre 2023
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 marzo 20231 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b–e e i
1 La presente ordinanza disciplina:
b. Abrogata
c. Abrogata
d. Abrogata
e. gli interessi e i costi per prestazioni di terzi;
i. Abrogata
Art. 4 cpv. 1, 2, 5 e 6 nonché art. 5–7
Abrogati
Art. 8, rubrica e cpv. 2–6
Interessi e costi per prestazioni di terzi
2–6 Abrogati
Art. 10a–13 nonché sezione 3a (art. 14a)
Abrogati
Titolo prima dell’art. 15
Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 15 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 marzo 2027.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2023.
6 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |