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AS 2023 495

Ordinanza
concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica
Modifica del 6 settembre 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 marzo 20231 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b–e e i

1 La presente ordinanza disciplina:

  • b. Abrogata

  • c. Abrogata

  • d. Abrogata

  • e. gli interessi e i costi per prestazioni di terzi;

  • i. Abrogata

Art. 4 cpv. 1, 2, 5 e 6 nonché art. 5–7

Abrogati

Art. 8, rubrica e cpv. 2–6

Interessi e costi per prestazioni di terzi

2–6 Abrogati

Art. 10a–13 nonché sezione 3a (art. 14a)

Abrogati

Titolo prima dell’art. 15

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 15 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 marzo 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2023.

6 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica<br />Modifica del 6 settembre 2023 | Lexipedia | Lexipedia