AS 2023 520
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia,
visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:
I
L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.
5 settembre 2023 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione
N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina
1 Divieto
1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083.
N. 4
4 Disposizione transitoria della modifica del 5 settembre 2023
Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2023/11324 sono ora elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino al 30 novembre 2023.