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AS 2023 527

Protocollo
che modifica l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica del Perù
concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 14 ottobre 2021Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 giugno 2023

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Perù,

considerando l’Accordo concluso il 24 gennaio 20001 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea (qui di seguito «l’Accordo»);

riconoscendo l’esigenza di rivedere alcuni articoli dell’Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’articolo 1 paragrafo 1 lettera c dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

  • (c) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Perù, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni rappresentato dalla Direzione generale dell’aeronautica civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;

Art. 2

L’articolo 8 dell’Accordo è sostituito dal testo seguente:

Art. 8 Riconoscimento di certificati e sicurezza tecnica

1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

Se i privilegi o le condizioni delle licenze o dei certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una qualsiasi persona o impresa di trasporti aerei o in relazione a un aeromobile utilizzato nell’esercizio di servizi aerei, permettono una deroga ai requisiti minimi stabiliti nella Convenzione, e se tale deroga è notificata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, l’altra Parte può chiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche allo scopo di chiarire la pratica in oggetto.

2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

3. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

4. Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che l’altra Parte non osserva né applica efficacemente i menzionati standard di sicurezza corrispondenti in quel momento ai requisiti minimi stabiliti nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere gli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure opportune entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto, è dato motivo per applicare l’articolo 7 (Revoca dell’autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo.

5. A prescindere dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a loro nome per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile per controllare la validità dei documenti relativi all’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.

6. Se una tale ispezione dell’area di traffico o una serie di ispezioni simili dà adito a seri motivi:

  • (a) per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti in quel momento in base alla Convenzione; oppure

  • (b) per temere lacune a livello di rispetto ed esecuzione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti in quel momento in base alla Convenzione,

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i documenti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato non soddisfano né superano i requisiti minimi in vigore conformemente a questa Convenzione.

7. Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di dette imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

8. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

9. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 3

All’articolo 4 (Applicazione di leggi e regolamenti) dell’Accordo è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

4. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti soltanto a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro azioni violente, violazioni di confine, pirateria aerea e contrabbando di sostanze stupefacenti, provvedimenti per il controllo dell’immigrazione o circostanze particolari in conformità con la legislazione nazionale pertinente dell’altra Parte non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 4

Nell’Accordo è inserito un nuovo articolo 11bis formulato come segue:

Art. 11bis Leasing

1. Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 8 (Riconoscimento di certificati e sicurezza tecnica) e 5 (Sicurezza dell’aviazione).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluso da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

3. I contratti di wet lease possono essere utilizzati in via eccezionale o per soddisfare un fabbisogno temporaneo e devono essere previamente presentati per approvazione alle autorità competenti sia del locatore sia del locatario, nonché all’autorità competente dell’altra Parte nella quale è previsto l’esercizio dell’aeromobile in wet lease.

Art. 5

All’allegato dell’Accordo è aggiunto il seguente testo:

Note:

Le imprese designate delle Parti hanno il diritto di servire punti nel territorio dell’altra Parte separatamente o in combinazione su uno stesso volo (coterminalisation) a condizione che, ad eccezione dei propri scali intermedi, non vengano esercitati diritti di traffico.

Ogni impresa designata di una Parte può, a sua discrezione, su determinati o su tutti i voli:

1. effettuare voli in una direzione o in entrambe;

2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;

3. servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti situati oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;

4. rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;

5. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili;

6. servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo, rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti o di collegamento;

in questo contesto non valgono limitazioni di direzione o limitazioni geografiche e non è possibile perdere i diritti di traffico accordati con l’Accordo, sempre che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore non appena le Parti si sono notificate reciprocamente per iscritto e per via diplomatica l’adempimento delle rispettive formalità nazionali necessarie a tal fine. La data di entrata in vigore è la data dell’ultima notifica.

2. Il presente Protocollo resta in vigore per lo stesso periodo e secondo le stesse modalità dell’Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Lima, Perù, il 14 ottobre 2021, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, spagnolo e tedesco, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione del presente Protocollo, prevale il testo inglese. Per ilConsiglio federale svizzero: Stefano Vescovi Per ilGoverno della Repubblica del Perù: Oscar José Ricardo Maùrtua de Romana

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