Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
«contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Polonia in virtù del presente Accordo quadro;
«accordo specifico per il Paese» (allegato): assegnazione tematica e geografica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e la Polonia nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia e nelle misure di sostegno;
«memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri) destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;
«unità di coordinamento nazionale»: ente pubblico nazionale della Polonia incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia;
«programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie della Polonia realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico;
«componente del programma»: serie di attività svolte con il sostegno del contributo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati per il rispettivo programma;
«operatore della componente del programma»: qualsiasi soggetto giuridico del settore pubblico o privato a cui l’operatore del programma affida la responsabilità di preparare e attuare una componente del programma;
«operatore del programma»: qualsiasi soggetto giuridico del settore pubblico o privato responsabile della preparazione e della gestione di un programma;
«progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte del programma;
«regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della coesione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia;
«misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia;
«accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le autorità competenti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno;
«programma di cooperazione tra la Svizzera e la Polonia »: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro;
«sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.