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AS 2023 561

Ordinanza sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale (OTDI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 20201 sulla trasformazione digitale e l’informatica è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «strategia TDI» è sostituito con «Strategia Amministrazione federale digitale».

2 Nel titolo prima dell’articolo 20 e negli articoli 18 capoverso 1, 21 e 22 capoverso 1 «progetti chiave TDT» è sostituito con «progetti chiave».

3 In tutta l’ordinanza «risorse assegnate alla TDT» è sostituito con «risorse per la digitalizzazione e le TIC».

Art. 4 cpv. 5

5 Prepara gli affari del Consiglio federale relativi alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale e svolge i mandati che ne risultano.

Art. 5 Ruolo

1 Il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) è un organo interdipartimentale che fornisce consulenza al delegato TDT e alle unità amministrative nel coordinare la trasformazione digitale e la governance delle TIC tra i dipartimenti.

2 I dipartimenti che emanano direttive interdipartimentali su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC consultano previamente il Consiglio TDT.

Art. 8, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo della sezione prima dell’art. 13

Capitolo 3: Strategie

Sezione 1: Strategia Amministrazione federale digitale

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, f e g, nonché 2

1 Il settore TDT della CaF emana direttive valide per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 2, concernenti:

  • a. le strategie parziali, ossia le linee direttrici che definiscono l’orientamento generale della trasformazione digitale e della governance delle TIC, la delimitazione dell’uso delle stesse e la pianificazione dello sviluppo di taluni suoi aspetti a medio termine;

  • b. i processi, ossia il modo in cui i compiti legati alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC devono essere svolti e gli strumenti di aiuto da utilizzare;

  • f. la gestione del portafoglio, ossia le attività necessarie al coordinamento dei programmi, dei progetti e di altri sviluppi di soluzioni in materia di trasformazione digitale nonché al raggruppamento di applicazioni o prestazioni TIC in seno all’Amministrazione federale, e le relative misure e gli strumenti di aiuto da utilizzare;

  • g. il controllo della gestione, ossia la raccolta, il trattamento, la verifica e l’interpretazione d’informazioni che servono alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC nonché le relative misure.

2 Il settore TDT della CaF consulta previamente il Consiglio TDT. Nel caso di direttive di portata minore, la consultazione può essere effettuata presso un altro organo.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c

1 La procedura per la composizione delle controversie è volta a comporre le controversie tra dipartimenti o tra un dipartimento e il settore TDT della CaF concernenti:

  • b. la concessione di una deroga a una direttiva del settore TDT della CaF;

  • c. l’emanazione da parte di un dipartimento di una direttiva interdipartimentale su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC.

Art. 20, frase introduttiva

I progetti chiave dell’Amministrazione federale sono progetti o programmi concernenti la trasformazione digitale e le TIC che necessitano di un rafforzamento della condotta strategica e operativa, del coordinamento e della sorveglianza a causa:

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. i, n. 4 e 5, nonché 2

1 I dati seguenti delle unità GDB sono gestiti in modo centralizzato nel sistema GDB, sempreché siano necessari per l’esecuzione dei processi di supporto sostenuti:

  • i. altri dati, ossia:

    1. condizioni d’acquisto,

    2. relazioni fra unità GDB.

2 Nel sistema GDB non possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione e non possono essere eseguite profilazioni.

Art. 28 cpv. 1 lett. b

1 Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 2 hanno accesso:

  • b. ai dati di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere a–h, per quanto ne abbiano bisogno per l’esecuzione dei processi di supporto sostenuti o altre disposizioni ne permettano l’accesso per scopi diversi dall’esecuzione dei processi di supporto sostenuti.

Art. 33, rubrica

Risorse assegnate in modo centralizzato

Art. 34 cpv. 3

3 I dipartimenti, la Cancelleria federale e il settore TDT della CaF possono proporre al CDF audit sulla digitalizzazione e le TIC in seno all’Amministrazione federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2023.

29 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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