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AS 2023 562

Ordinanza del DFF
concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Modifica del 28 settembre 2023

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza del DFF del 30 ottobre 20111 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 Il compenso per prestazioni fornite dai Cantoni e da terzi incaricati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 16 giugno 20232 sul contrassegno stradale ammonta al 9,8 per cento del prezzo dei contrassegni da essi venduti.

Art. 2 cpv. 2

2 All’UDSC spetta inoltre un compenso per i costi che gli derivano se i seguenti compiti sono delegati a terzi in virtù dell’articolo 18 capoversi 3 e 4 LUSN:

  • a. il controllo;

  • b. la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo al confine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023.

28 settembre 2023

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

Ordinanza del DFF<br />concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali<br />Modifica del 28 settembre 2023 | Lexipedia | Lexipedia