Lexipedia

AS 2023 60

Convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 1/2022 del Comitato congiunto UE-PTC PTC = Paese di transito comune: s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione. che modifica i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito e le norme relative all’assistenza amministrativa nelle appendici I, III bis e IV di tale convenzione
Adottata il 25 agosto 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 25 agosto 2022

Preambolo

Testo originale

Il Comitato congiunto UE-PTC,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito (di seguito «la convenzione»), il Comitato congiunto istituito dalla Convenzione adotta, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(2) L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione2 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione3. Tale allegato stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale era necessaria per garantire l’interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. L’allegato B6 bis dell’appendice III bis della Convenzione rispecchia l’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3) L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione4 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione5. Tale allegato stabilisce i formati e i codici dei dati comuni per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei dati comuni per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I formati e i codici dei dati comuni dovevano essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni e notifiche siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati. L’allegato A1 bis dell’appendice III bis della Convenzione rispecchia l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4) Al fine di migliorare la leggibilità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito e i rispettivi formati e codici, l’allegato A1 bis e l’allegato B6 bis dell’appendice III bis sono fusi in un unico allegato A1 bis.

(5) Nell’appendice I i riferimenti all’appendice III dovrebbero essere rettificati e sostituiti dall’appendice III bis nel caso delle disposizioni applicabili a decorrere dalla data di aggiornamento dell’NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

(6) Le norme relative all’assistenza reciproca per il recupero dei crediti di cui all’appendice IV della Convenzione sono in vigore da relativamente molto tempo e non sono state modificate. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell’UE e dell’Unione europea. Le norme sono state rivedute al fine di allinearle alle rispettive norme dell’Unione modernizzate.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

ha adottato la presente decisione:

Art. 1

(1) L’appendice I della Convenzione è modificata conformemente all’allegato A della presente decisione.

(2) L’appendice III bis della Convenzione è modificata conformemente all’allegato B della presente decisione.

(3) L’appendice IV della Convenzione è modificata conformemente all’allegato C della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022

Per il Comitato congiunto:

Il presidente, Matthias Petschke

L’appendice I della Convenzione è così modificata:

(1) All’articolo 25, secondo comma, il testo «negli allegati A1 bis e B6 bis dell’appendice III» è sostituito dal seguente:

«nell’allegato A1 bis dell’appendice III bis»;

(2) all’articolo 27, secondo comma, il testo «all’allegato B6 bis dell’appendice III» è sostituito dal seguente:

«all’allegato A1 bis dell’appendice III bis»;

(3) all’articolo 41, paragrafo 3, il testo «appendice III» è sostituito dal seguente:

«appendice III bis».

L’appendice III bis della Convenzione è così modificata:

1. L’articolo 2 è così modificato:

(a) «nell’allegato B6 bis» è sostituito dal seguente:

«nell’allegato A1 bis»;

(b) «all’allegato A1 bis» è sostituito dal seguente:

«a tale allegato».

2. L’articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

(a) dopo il testo «all’allegato B4» è inserito il testo seguente:

«dell’appendice III»;

(b) il testo «all’allegato B5» è sostituito dal seguente:

«all’allegato B5 dell’appendice III bis».

3. All’articolo 8, il testo «della presente appendice» è sostituito dal seguente:

«dell’appendice III.».

4. All’articolo 9, dopo il testo «all’allegato B10» è inserito il testo seguente:

«dell’appendice III.».

5. All’articolo 10, paragrafo 1, dopo il testo «nell’allegato C3» è inserito il testo seguente:

«dell’appendice III.».

6. L’articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:

(a) dopo il testo «all’allegato C6» è inserito il testo seguente:

«dell’appendice III»;

(b) dopo il testo «all’allegato C7» è inserito il testo seguente:

«di tale appendice.».

7. L’allegato A1 bis è sostituito dal seguente:

L’appendice IV della Convenzione è sostituita dalla seguente:

«Assistenza reciproca per il recupero dei crediti

Oggetto

Art. 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all’articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell’allegato I della presente appendice.

Definizioni

Arti. 2

Ai sensi della presente appendice s’intende per:

  • – «autorità richiedente», l’autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 3;

  • – «autorità adita», l’autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.

Ambito di applicazione

Art. 3

La presente appendice si applica a:

  • a) tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo 3, lettera l), dell’appendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice;

  • b) interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

Richiesta di informazioni

Art. 4

1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2. La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

  • a) nome, indirizzo e altri dati utili all’identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;

  • b) informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;

  • c) altre informazioni, se necessarie.

3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

  • a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;

  • b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero

  • c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.

5. Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.

6. La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.

Richiesta di notifica

Art. 5

1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

2. La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:

  • a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario;

  • b) natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare;

  • c) informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;

  • d) altre informazioni, se necessarie.

2 bis. L’autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

4. La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato III della presente appendice.

Richiesta di recupero

Art. 6

1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.

2. A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.

Art. 7

1. La richiesta di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2. L’autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

  • a) se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;

  • b) quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;

  • c) se l’importo del credito è superiore a 1500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

3. La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

  • a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione della persona interessata;

  • b) natura esatta del credito o dei crediti;

  • c) importo del credito o dei crediti;

  • d) altre informazioni, se necessarie;

  • e) una dichiarazione dell’autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

Art. 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio.

All’omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente si applica l’articolo 12.

Art. 9

1. Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.

2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all’autorità richiedente.

È altresì trasferito all’autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 11

L’autorità adita informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.

Richieste contestate

Art. 12

1. Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, questi deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

2. Non appena l’autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall’autorità richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia.

2 bis. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, l’autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è avviata davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

4. Qualora l’organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari

Art. 13

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, purché l’adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.

1 bis. La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

2. Per l’attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

3. La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato IV della presente appendice.

Deroghe

Art. 14

L’autorità adita non è tenuta:

  • a) ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;

  • b) ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all’ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l’autorità;

  • c) a procedere al recupero del credito quando l’autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;

  • d) ad accordare assistenza se l’importo totale dei crediti per i quali è chiesta l’assistenza è inferiore a 1500 EUR.

L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.

Art. 15

1. I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

2. Gli atti di recupero compiuti dall’autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.

3. L’autorità richiedente e l’autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.

Riservatezza

Art. 16

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

  • a) alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;

  • b) alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

  • c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Art. 17

1. Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.

2. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.

Spese di assistenza

Art. 18

1. I paesi interessati rinunciano da una parte e dall’altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l’autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.

Autorità abilitate

Art. 19

I paesi comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.

Art. 2022

(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)

Disposizioni finali

Art. 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all’applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Art. 24–26

(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26).

(art. 4 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della richiesta)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

(Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di informazioni

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente informazioni a norma dell’articolo 4 dell’appendice IV della convenzione.

Informazioni relative
alla persona interessata1

Informazioni relative al credito
o ai crediti

Informazioni richieste

a)

Nome e indirizzo

{

noto* presunto*

  • – Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese

b)

Altre informazioni utili riguardanti la persona di cui sopra
– debitore principale
– co-debitore
– terzo detentore

  • – Natura esatta del credito o dei crediti

  • – Altre indicazioni

Altre autorità adite

(Firma)

(Timbro ufficiale)

* Cancellare la menzione inutile.

1 Persona fisica o giuridica.

(art. 5 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo,
numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della domanda)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

  • (Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richie-sta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di notifica

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente notifica, a norma dell’articolo 5 dell’appendice IV della convenzione, dell’atto/della decisione (*) seguente:

Informazioni relative alla persona interessata1

Natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare

Informazioni relative al credito o ai crediti

Altre informazioni

a)

Nome e indirizzo

{

noto*
presunto*

  • – Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

b)

Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario

  • – Natura esatta del credito o dei crediti

c)

Altre informazioni

  • – Altre indicazioni

(Firma)

(Timbro ufficiale)

  • * Cancellare la menzione inutile.

  1. Persona fisica o giuridica.

Certificato

Il sottoscritto funzionario attesta

  • – che l’atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta in data … La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità (¹) (*):

  • – che l’atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto non doveva essere notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta per i seguenti motivi (*)…

(Data)

(Firma)

(Timbro ufficiale)

__________________

  • * Cancellare la dicitura inutile.

  • (¹) Indicare con precisione se la notifica è stata effettuata personalmente al destinatario o secondo un’altra procedura.

(art. 6–13 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della richiesta)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

(Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di recupero/adozione di provvedimenti cautelari (*)

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente:

  • – il recupero del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato a norma dell’articolo 7 dell’appendice IV della convenzione; le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte (*);

  • – l’adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell’articolo 13 dell’appendice IV della Convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata (*)

Informazioni relative alla persona interessata1

Informazioni relative al credito

Natura esatta del credito

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità richiedente

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita

Tasso di cambio utilizzato

Altre informazioni

a)

Nome e indirizzo

{

noto*
presunto*

Importo somma capitale dovuto1

Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione

b)

Altre informazioni utili

Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente2

Termine di prescrizione

– debitore principale

– co-debitore

– terzo detentore

Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente2

Beni del debitore detenuti da una terza persona

Totale

(Firma)

Dettaglio dei documenti annessi

(Timbro
ufficiale)

  • * Cancellare la menzione inutile.

  1. Persona fisica o giuridica.

  1. In caso di titolo esecutivo globale, indicare l’importo dei crediti di natura differente.

»

Convenzione del 20 maggio 1987<br />relativa ad un regime comune di transito<br />Decisione n. 1/2022 del Comitato congiunto UE-PTC PTC = Paese di transito comune: s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione. che modifica i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito e le norme relative all’assistenza amministrativa nelle appendici I, III bis e IV di tale convenzione<br />Adottata il 25 agosto 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 25 agosto 2022 | Lexipedia | Lexipedia