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AS 2023 63

Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 115 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,

ordina:

I

L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 118c Disposizione transitoria della modifica dell’8 febbraio 2023

Le partite con le seguenti derrate alimentari già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’8 febbraio 2023 possono essere importate fino al 16 aprile 2023 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi:

  • a. arachidi dalla Bolivia;

  • b. foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) dall’India;

  • c. rape (Brassica rapa ssp. rapa) dal Libano;

  • d. semi di sesamo dalla Nigeria;

  • e. gombo (okra) dal Vietnam;

  • f. estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti.

II

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2023.

8 febbraio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 37 cpv. 1, 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43

N. 1

  1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932.

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