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AS 2023 645

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Preambolo

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visto l’articolo 21 capoverso 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo (OAsi 1),

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7 novembre 2023

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 21 cpv. 3)

Chiave di riparto per l’attribuzione proporzionale alla popolazione

percentuale

percentuale

Argovia

8,1

Nidvaldo

0,5

Appenzello Esterno

0,6

Obvaldo

0,4

Appenzello Interno

0,2

Sciaffusa

1,0

Basilea Campagna

3,4

Svitto

1,9

Basilea Città

2,2

Soletta

3,2

Berna

11,9

San Gallo

6,0

Friburgo

3,8

Ticino

4,0

Ginevra

5,8

Turgovia

3,3

Glarona

0,5

Uri

0,4

Grigioni

2,3

Vaud

9,4

Giura

0,8

Vallese

4,1

Lucerna

4,8

Zugo

1,5

Neuchâtel

2,0

Zurigo

17,9