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AS 2023 652

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. j e k

Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

  • j. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2023: dell’1 per cento al minimo;

  • k. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2024: dell’1,25 per cento al minimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr