AS 2023 652
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. j e k
Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:
j. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2023: dell’1 per cento al minimo;
k. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2024: dell’1,25 per cento al minimo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |