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AS 2023 670

AS 2023 670
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2220

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1104.

  • 2220

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

8.40

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023.

21 novembre 2023

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Isabelle Emmenegger

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