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AS 2023 709

Ordinanza
concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2, nota a piè di pagina (concerne soltanto il testo francese), n. 3, prima nota a piè di pagina e n. 3, seconda nota a piè di pagina (concerne soltanto il testo francese)

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

  • a. sostanza che desta preoccupazione: qualsiasi sostanza, esclusi i principi attivi, che possiede un’intrinseca capacità di provocare effetti negativi, immediatamente o a distanza di tempo, sull’uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull’ambiente e che è contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un rischio di tale effetto; fatti salvi altri motivi di preoccupazione si tratta segnatamente delle seguenti sostanze:

    1. sostanze che soddisfano i criteri per essere considerate inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi del regolamento (CE) n. 850/20042 o che soddisfano i criteri per essere considerate «persistenti», «bioaccumulabili» e «tossiche» (PBT) o «molto persistenti» e «molto bioaccumulabili» (vPvB) conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)3;

Titolo prima dell’art. 2a

Capitolo 1a: Indicatori dei rischi ambientali associati all’impiego di biocidi secondo l’articolo 25a LPChim

Art. 2a

1 L’immissione nell’acqua potabile, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee dei principi attivi dei tipi di prodotto 7, 8, 10, 18 e 21 ai sensi dell’allegato 10 costituisce un rischio potenzialmente elevato.

2 L’obiettivo è che le concentrazioni misurate nelle acque dei principi attivi di cui al capoverso 1 non superino i seguenti valori limite:

  • a. per i principi attivi o i loro prodotti di degradazione nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo: 0,1 µg/l;

  • b. per i principi attivi nelle acque superficiali:

    1. i valori limite di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numero 4 dell’ordinanza del 28 ottobre 19984 sulla protezione delle acque (OPAc) (valori limite ecotossicologici), oppure

    2. se il principio attivo non figura nell’allegato 2 OPAc: la concentrazione fissata al momento della sua approvazione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto sugli organismi acquatici.

3 L’UFAM determina sulla base di indicatori in che misura l’obiettivo è stato realizzato.

4 A tal fine calcola annualmente per ciascun principio attivo di cui al capoverso 1, con i dati misurati disponibili, il rapporto tra il numero delle acque analizzate nelle quali è stato misurato un superamento e il numero complessivo delle acque analizzate.

Art. 11d lett. a, frase introduttiva e c, frase introduttiva

I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se:

  • a. soddisfano i criteri previsti dal regolamento CLP5 per essere classificati come:

  • c. hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/21006:

Art. 17 cpv. 1 lett. c

1 I servizi di valutazione esaminano i documenti nella propria sfera di competenze come segue:

  • c. i documenti per la valutazione di un principio attivo presentati all’organo di notifica in virtù di un trattato di diritto internazionale: secondo i principi dei capi II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché del capo II del regolamento delegato (UE) n. 1062/20147; ciò vale anche per la valutazione della proroga dell’approvazione di un principio attivo;

Art. 24 cpv. 1 lett. d

1 L’organo di notifica modifica, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione se:

  • d. da una verifica secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque risulta che è necessaria una modifica affinché i valori limite ivi menzionati non siano più ripetutamente e ampiamente superati.

Titolo dopo l’art. 30b

Capitolo 2a: Obbligo di comunicazione relativo alle quantità di biocidi immessi sul mercato

Art. 30c

1 Chi immette sul mercato un biocida per la prima volta deve comunicare all’organo di notifica ogni anno, al più tardi il 31 maggio dell’anno successivo, i seguenti dati:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono;

nome commerciale e numero dell’omologazione federale del biocida;

la quantità immessa sul mercato;

i principi attivi contenuti nel biocida e la loro concentrazione;

il tipo di prodotto ai sensi dell’allegato 10.

2 La comunicazione deve essere effettuata nel formato elettronico stabilito dall’organo di notifica.

Art. 38a Etichettatura per determinati biocidi classificati come pericolosi

Se un biocida classificato come pericoloso ai sensi dell’articolo 3 OPChim9 a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta è immesso sul mercato, il titolare dell’omologazione deve indicare l’UFI oltre alle informazioni elencate all’articolo 38 capoversi 2–4, secondo le prescrizioni dell’articolo 15a capoversi 3 e 4 OPChim.

Art. 40 cpv. 1

1 Per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi occorre, ove applicabile, redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 5 e 18–22 OPChim10; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’omologazione.

Art. 62c cpv. 3

Abrogato

II

Gli allegati 5 e 8 sono modificati come segue:

Allegato 5 n. 2.3 cpv. 1, nota a piè di pagina (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 3 lett. a, nota a piè di pagina

3 Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:

  • a. in conformità con la direttiva 2010/63/UE11; e

Allegato 8 n. 2 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina (concerne soltanto il testo francese) e n. 3.1 cpv. 3 lett. a, nota a piè di pagina

3 Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:

  • a. in conformità con la direttiva 2010/63/UE12; e

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici13

Sostituzione di un’espressione

Nelle seguenti disposizioni, nel rimando al regolamento UE-REACH il testo nella nota a piè di pagina «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4» è sostituito da «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f»:

  • a. art. 4 cpv. 2;

  • b. art. 16 cpv. 1;

  • c. art. 17;

  • d. art. 28;

  • e. art. 43 cpv. 2 lett. c;

  • f. art. 70 cpv. 1;

  • g. art. 84 lett. a n. 3;

  • h. allegato 1 n. 1;

Art. 2 cpv. 5

5 Là dove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento UE-REACH, del regolamento UE-CLP o della direttiva 75/324/CEE che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni dei suddetti atti normativi, si applicano anche queste altre disposizioni; in tal caso si applica la versione stabilita nella nota a piè di pagina del capoverso 2 lettera f rispettivamente del capoverso 4 dell’atto normativo UE interessato o, in caso di rimando agli allegati del regolamento UE-CLP o del regolamento UE-REACH, si applica la versione stabilita nell’allegato 2 numero 1 rispettivamente nell’allegato 4 numero 3. Fanno eccezione i rinvii successivi alle disposizioni del regolamento UE-REACH e del regolamento UE-CLP secondo l’allegato 1 numero 2; in questo caso si applicano le disposizioni svizzere menzionate nell’allegato 1 numero 2.

Art. 14 cpv. 3, 3bis, 6 e 7

3 Qualora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche abbia autorizzato una denominazione chimica alternativa secondo l’articolo 24 del regolamento UE-CLP, il suo impiego è considerato autorizzato in Svizzera dal momento in cui l’organo di notifica ha preso atto dei seguenti documenti e dati:

  • a. decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

  • b. dati relativi all’identità della sostanza conformemente all’articolo 49 lettera c numeri 1–3.

3bis Qualora nell’uso della denominazione chimica vengano utilizzati secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettera b del regolamento UE-CLP la denominazione e il numero di identificazione che figurano nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature secondo l’articolo 42 del regolamento UE-CLP deve essere presentata, su richiesta dell’organo di notifica, l’identità della sostanza conformemente all’allegato VI sezioni 2.1–2.3 del regolamento UE-REACH14.

6 Il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione possono impiegare senza autorizzazione un nome chimico alternativo durante i primi sei anni successivi:

  • a. all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza;

  • b. alla registrazione di una sostanza che rientra nel disciplinamento dell’articolo 119 paragrafo 2 lettera f del regolamento UE-REACH e per la quale all’organo di notifica vengono presentati la prova dell’avvenuta registrazione e i dati relativi all’identità della sostanza conformemente all’articolo 49 lettera c numeri 1–3.

7 Se entro il periodo di cui al capoverso 6 non è stata presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo, né una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e i dati di cui al capoverso 3, dopo la scadenza di tale periodo deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP.

Art. 49 cpv. 1 lett. d n. 7

1 L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

  • d. per i preparati:

    1. per i preparati che contengono nanomateriali: i seguenti dati, se sono indicati nella scheda di dati di sicurezza: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

Art. 54 cpv. 1 lett. m

1 Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

  • m. il calcestruzzo fresco e preconfezionato, il gesso e il cemento conformi alle formule standard di cui all’allegato VIII parte D del regolamento UE-CLP e provvisti dell’UFI prescritto dall’organo di notifica.

Art. 75 cpv. 5

5 Sempre che si tratti di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati, si applica quanto segue:

  • a. nella procedura di richiamo i dati possono essere resi accessibili solo alle autorità cantonali di cui al capoverso 2 e solo ai fini della verifica dell’UFI;

  • b. la trasmissione alle autorità e ai servizi di cui ai capoversi 2, 3 e 4 è ammessa soltanto se:

    1. è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale,

    2. serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza, oppure

    3. serve a far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.

Art. 93c cpv. 4, frase introduttiva e lett. a

4 Alle vecchie sostanze notificate prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica quanto segue:

  • a. il notificante è esonerato dagli obblighi di cui agli articoli 46 e 47, il rappresentante esclusivo e l’importatore sono esonerati dall’obbligo di cui all’articolo 46;

2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici15

Allegato, n. II/9.1.1, 9.2 e 9.2.1

Franchi

  • 9.1.1 Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto

30 000 – 60 000

  • 9.2 Emolumento per la proroga dell’approvazione di un principio attivo per un tipo di prodotto

40 000 – 190 000

  • 9.2.1 Emolumento suppletivo per un ulteriore tipo di prodotto

7 500 – 22 500

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