AS 2023 719
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 16 novembre 2023
Preambolo
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
ordina:
I
L’ordinanza della SEFRI del 18 ottobre 20161 sulla formazione professionale di base Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 4, cpv. 1, lett. c, n. 3 concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 5
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Art. 5
1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | Totale |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 80 | 80 | 90 | 250 |
| 120 | 120 | 110 | 350 |
Totale conoscenze professionali | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 120 | 120 | 120 | 360 |
| 40 | 40 | 40 | 120 |
Totale delle lezioni | 360 | 360 | 360 | 1080 |
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20062 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 cpv. 2
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:
Anno | Corsi | Competenze operative / obiettivi di valutazione | Num. giorni |
|---|---|---|---|
1. | 1 | Obiettivo di valutazione «riconoscere le situazioni di pericolo e attuare le misure» | 1 |
1. | 2 | Competenza operativa «lavare i tessili con le procedure e gli impianti adeguati» e obiettivo di valutazione «schizzare lo svolgimento generale e le varie fasi operative di una lavanderia a secco e ad acqua» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia industriale/artigianale; Competenza operativa «lavare a secco o ad acqua i tessili con le procedure e gli impianti adeguati» e obiettivo di valutazione «schizzare lo svolgimento generale e le varie fasi operative di una lavanderia a secco e ad acqua» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia a secco e ad acqua | 1 |
1. | 3 | Obiettivo di valutazione «garantire l’igiene personale e aziendale» | 2 |
2. | 4 | Obiettivo di valutazione «eseguire la smacchiatura dei tessili» | 2 |
2. | 5 | Obiettivo di valutazione «utilizzare in modo professionale le sostanze chimiche» | 2 |
2. | 6 | Obiettivo di valutazione «effettuare i controlli e la manutenzione degli impianti» | 2 |
3. | 7 | Obiettivo di valutazione «programmare e manovrare gli impianti» | 3 |
Totale | 13 |
Art. 9 cpv. 1
1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione3 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
Art. 17 cpv. 1 lett. a
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
Voce | Campi di competenze operative | Ponderazione |
|---|---|---|
1 | Elaborazione degli ordini dei clienti, preparazione dei carichi | 20 % |
2 | Trattamento dei tessili | 50 % |
3 | Rifinitura dei tessili | 30 % |
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei gestori della cura dei tessili AFC
1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei gestori della cura dei tessili AFC è composta da:
a. 4–8 rappresentanti dell’Associazione svizzera degli specialisti per il trattamento dei tessili (ASTT);
b. almeno un rappresentante delle scuole professionali;
c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
c. gli orientamenti sono rappresentati.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2023
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di gestore della cura di tessili AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2023 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per gestore della cura di tessili AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17 cpv. 1 lett. a) si applicano dal 1° gennaio 2027.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
16 novembre 2023 | Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Martina Hirayama |