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AS 2023 725

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OFoP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 148k cpv. 1bis

1bis Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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