AS 2023 789
Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:
Art. 13e Disposizioni transitorie della modifica del 24 novembre 2023
1 Le derrate alimentari contenenti principi attivi per i quali la modifica del 24 novembre 2023 stabilisce un livello massimo inferiore possono essere importate e fabbricate nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° luglio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2 In deroga al capoverso 1, le derrate alimentari contenenti le sostanze attive clotianidina e thiamethoxan possono essere consegnate ai consumatori fino al 7 marzo 2026 nel rispetto del livello massimo secondo il diritto anteriore.
II
L’allegato 2 è modificato2.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
24 novembre 2023 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss |