AS 2023 805
Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (OTM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20161 sul trasporto di merci è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 14 capoverso 3, 18 capoverso 4, 19 capoverso 4, 20 capoverso 3, 21 capoverso 4, 22 capoverso 1 e 25 della legge del 25 settembre 20152 sul trasporto di merci (LTM);
visto l’articolo 38 della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
visti gli articoli 8 capoverso 1 e 9 della legge del 19 dicembre 20084 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf),
Art. 15 cpv. 1 e 2 bis
1 Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze superiori a 600 chilometri, e nel traffico combinato transalpino accompagnato, la Confederazione indennizza alle imprese di trasporto ferroviario e a terzi i costi non coperti delle offerte di trasporto da essa ordinate ed effettivamente fornite.
2bis Nel traffico combinato transalpino non accompagnato, su distanze inferiori a 600 chilometri, la Confederazione può versare un'indennità forfettaria per spedizione. Tale indennità è superiore a quella versata per spedizione su distanze superiori a 600 chilometri. L'UFT stabilisce l'importo dell'indennità per spedizione.
Art. 18, rubrica, e cpv. 1
Limite di validità dei contributi d’esercizio e indennità
1 I contributi d’esercizio e le indennità della Confederazione per le prestazioni nel traffico combinato transalpino non accompagnato sono limitati sino alla fine del 2030.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |