AS 2023 829
Ordinanza del DFI
sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari
(Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
(Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 8
8 Le attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto utilizzati per il trasporto o il deposito di una delle sostanze o dei prodotti menzionati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) che provocano allergie o altre reazioni indesiderate non possono essere utilizzati per il trasporto o il deposito di derrate alimentari che non contengono questa sostanza o questo prodotto, a meno che tali attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.
Art. 25 cpv. 4
4 I prodotti surgelati devono essere preimballati. Costituiscono un’eccezione:
a. i prodotti greggi o intermedi, destinati alla trasformazione industriale o artigianale;
b. i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio destinati alla consegna diretta ai consumatori.
Titolo dopo l’articolo 27
(art. 3 cpv. 2 lett. b, 5 cpv. 1, 24 cpv. 2, 32 cpv. 6, 66 cpv. 3 e 4, 67 cpv. 1 e 2, 71 cpv. 1 e 74)
Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari
Numero 1.24 nota a piè di pagina
| Cronobacter spp. | 30 | 0 | Non rilevabile in 10 g | SN EN ISO 22964 | Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità |