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AS 2023 838

Proroga dell’Accordo di esecuzione provvisorio
sulla base e nell’ambito dell’Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale
Concluso il 7 dicembre 2023Entrato in vigore il 1° gennaio 2024

Preambolo

L’Ufficio federale svizzero delle strade
e
il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti,

di seguito «Parti contraenti»,

visto l’articolo 47 dell’Accordo di polizia del 19991 tra Svizzera e Germania e con l’obiettivo di una migliore esecuzione amministrativa e dello sviluppo della cooperazione,

hanno deciso quanto segue:

Art. 1 Proroga

L’Accordo di esecuzione provvisorio in merito al riconoscimento reciproco di targhe e permessi di circolazione tra l’Ufficio federale svizzero delle strade e il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti, concluso nel 20212 tra Svizzera e Germania sulla base dell’articolo 47 dell’Accordo di polizia del 1999, è prorogato. Esso è valido fino all’emanazione di un accordo di durata illimitata avente lo stesso oggetto, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2024.

Art. 2 Entrata in vigore

La proroga entra in vigore il 1° gennaio 2024.

In fede di che i rappresentanti sottoscritti delle due Parti contraenti, dovutamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Berna il 23 novembre 2023 Perl’Ufficio federale delle strade:Jürg Röthlisberger Fatto a Berlino il 7 dicembre 2023 Per il Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti:Iris Reimold

Proroga dell’Accordo di esecuzione provvisorio<br />sulla base e nell’ambito dell’Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale<br />Concluso il 7 dicembre 2023Entrato in vigore il 1° gennaio 2024 | Lexipedia | Lexipedia