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AS 2024 102

Ordinanza sulla politica regionale (OPR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 novembre 20071 sulla politica regionale è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 7 capoverso 3, 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20062 sulla politica regionale,

Art. 1 cpv. 1 lett. a e b nonché 41 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d’impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:a. dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra conformemente alla definizione di agglomerati3 dell’Ufficio federale di statistica;b. dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Ginevra.4 Le proposte di estensione della zona d’impatto territoriale devono essere presentate insieme al programma d’attuazione.

Art. 2a Contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali1 In base all’articolo 7 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale, si applicano i seguenti criteri:a. il progetto deve generare impulsi economici su scala regionale e produrre effetti a livello sovraziendale;b. il progetto deve produrre benefici commerciali per attori terzi, che devono potervi accedere e generare entrate con i loro modelli aziendali;c. il progetto non può essere finanziato con un mutuo. Non genera alcuna entrata diretta, se non marginale, per il gestore che ha investito nel progetto; quest’ultimo è tuttavia in grado di assicurare l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura;d. il progetto non sarebbe presumibilmente realizzato senza contributi a fondo perso.2 L’importo massimo dei contributi a fondo perso per la promozione di progetti infrastrutturali è di 50 000 franchi, tenuto conto del rincaro. A ciò si aggiungono fondi cantonali equivalenti e mezzi propri adeguati del gestore del progetto. Il budget complessivo per un progetto di questo tipo è di al massimo 700 000 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2024.

21 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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