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AS 2024 129

Ordinanza concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 19321 sull’alcool,

ordina:

Art. 1 Ripartizione del capitale

Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.

L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità.

Art. 2 Versamento

Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.

Art. 3 Abrogazione di altri atti nomativi

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 28 settembre 20184 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione;

  2. l’ordinanza del 9 settembre 19985 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

27 marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi