Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.
L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione per l’invalidità.