La presente ordinanza disciplina gli obblighi in materia di pubblicazione dei rischi, dei fondi propri, della liquidità, delle remunerazioni nonché dei principi del governo d’impresa («corporate governance»).
AS 2024 138
Ordinanza della FINMA
sugli obblighi di pubblicazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
(OPub-FINMA)
(OPub-FINMA)
Preambolo
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 12 capoverso 5 e 42 lettera c dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche (OBCR);
visto l’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP);
visti gli articoli 17e capoverso 4 e 17s capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 20123 sulla liquidità (OLiq);
visti gli articoli 66 capoverso 5 e 68 capoverso 6 dell’ordinanza del 6 novembre 20194 sugli istituti finanziari (OIsFi),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Campo di applicazione
La presente ordinanza si applica ai seguenti istituti:
a. alle banche ai sensi dell’articolo 1a della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche (LBCR);
b. alle società di intermediazione mobiliare che gestiscono conti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari;
c. ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari ai sensi dell’articolo 3c capoversi 1 e 2 LBCR.
Se non disposto diversamente, le disposizioni applicabili alle banche si applicano altresì agli altri istituti che sottostanno alla presente ordinanza.
La presente ordinanza non si applica:
a. ai banchieri privati di cui all’articolo 16 capoverso 2 OFoP;
b. alle succursali svizzere di banche e società di intermediazione mobiliare estere.
Art. 3 Principi
Alla pubblicazione si applicano i seguenti principi:
a. chiarezza: le informazioni pubblicate devono essere comprensibili;
b. adeguatezza: le attività e i rischi essenziali della banca devono essere pubblicati in modo adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
c. esaustività: deve essere possibile valutare i rischi essenziali come pure la gestione dei rischi della banca e all’occorrenza del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario; la chiarezza deve essere garantita fornendo eventualmente indicazioni concernenti le pertinenti poste del bilancio o del conto economico; le informazioni non significative devono essere omesse e la relativa giustificazione deve essere documentata internamente;
d. coerenza: le pubblicazioni devono essere presentate in maniera coerente da un periodo all’altro; le variazioni significative devono essere adeguatamente motivate e commentate.
Sezione 2 Estensione degli obblighi di pubblicazione
Art. 4 Aspetti generali
L’estensione della pubblicazione si basa in particolare:
a. sulla categorizzazione della banca secondo l’allegato 3 OBCR;
b. sulla rilevanza sistemica della banca secondo l’articolo 124a OFoP;
c. sugli approcci che la banca utilizza per il calcolo dei fondi propri minimi.
Gli obblighi di pubblicazione sono definiti negli allegati 1–5. Essi disciplinano in particolare le informazioni da pubblicare e la frequenza della pubblicazione.
La pubblicazione secondo gli allegati 2 e 3 deve comprendere le informazioni concernenti l’esercizio in esame e i dati comparativi eventualmente prescritti nelle tabelle relativi ai periodi precedenti.
Su riserva delle disposizioni seguenti, le informazioni indicate di seguito devono essere pubblicate in ogni caso:
a. per tutte le banche: le informazioni secondo l’allegato 2, tabelle KM1, OV1, CR1, CR4, ORA, IRRBBA, IRRBBA1, IRRBB1 e LIQA, nonché le indicazioni sul governo d’impresa secondo l’allegato 4;
b. per le banche di rilevanza sistemica, oltre alle informazioni di cui alla lettera a: le informazioni secondo gli allegati 3 e 5;
c. per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, oltre alle informazioni di cui alle lettere a e b: le informazioni secondo l’allegato 2, tabelle KM2, TLAC1, TLAC2, TLAC3 e GSIB1;
d per le banche che a livello di singolo istituto, gruppo finanziario o conglomerato finanziario devono detenere fondi propri minimi pari a 10 miliardi di franchi: le informazioni secondo l’allegato 2 tabelle REMA, REM1, REM2 e REM3.
Tutte le informazioni e le tabelle diverse da quelle di cui al capoverso 4 non devono essere pubblicate, se non hanno alcun valore informativo.
Le pubblicazioni concernenti i quattro esercizi precedenti devono continuare a essere messe a disposizione, eccetto le pubblicazioni secondo gli allegati 4 e 5.
Art. 5 Pubblicazione integrale
Le banche seguenti sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale:
a. banche delle categorie 1–3;
b. banche delle categorie 4 e 5 che effettuano operazioni di cartolarizzazione relativamente a posizioni estere o applicano approcci modello secondo gli articoli 59, 77 o 88 OFoP.
Art. 6 Pubblicazione parziale
Le banche delle categorie 4 e 5 che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 lettera b sottostanno all’obbligo di pubblicazione parziale.
Art. 7 Casi particolari
Le banche che possono applicare le semplificazioni di cui all’articolo 47a OFoP (banche del regime per le piccole banche) devono pubblicare esclusivamente le informazioni secondo l’allegato 2 numero 1.5 tabella KM1.
Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti non devono pubblicare:
a. i rischi di tasso d’interesse secondo l’allegato 2 tabelle IRRBBA, IRRBBA1 e IRRBB1, se nel portafoglio della banca non vi sono rischi di tasso d’interesse significativi;
b. i rischi di liquidità secondo l’allegato 2 tabelle LIQA, LIQ1 e LIQ2.
Se una banca di rilevanza sistemica detiene fondi propri per adempiere le esigenze di cui al titolo quinto capitolo 4 OFoP che non può impiegare contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b OFoP (art. 132 cpv. 6 OFoP), deve pubblicare in forma adeguata anche i seguenti valori nelle tabelle secondo l’allegato 2 previa deduzione dei fondi propri indicati di seguito:
a. fondi propri di base di qualità primaria;
b. fondi propri di base;
c. quote di capitale basate sul rischio;
d. «leverage ratio».
La tabella CCA deve essere pubblicata almeno con frequenza semestrale dalle banche delle categorie 1 e 2 e con frequenza annuale dalle banche della categoria 3 come pure dalle banche delle categorie 4 e 5 sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale. È necessario un ulteriore aggiornamento se vi sono stati un’emissione, un rimborso, un riscatto, una conversione, una rinuncia al credito oppure un’ulteriore variazione significativa di altro tipo concernente gli strumenti di capitale o altri strumenti che contribuiscono alla capacità di assorbire le perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) della banca.
La tabella OR1 si applica solo alle banche il cui indicatore commerciale ammonta a più di 1,25 miliardi di franchi o che calcolano il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati di perdita. Per le banche delle categorie 4 e 5 con obbligo di pubblicazione parziale ciò si applica per analogia alle tabelle OR2 e OR3.
La tabella CCyB1 si applica solo alle banche che devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso secondo l’articolo 44a OFoP.
Art. 8 Cambiamento di circostanze
Se in una banca si verifica un cambiamento di circostanze che comporta una modifica degli obblighi di pubblicazione, questi valgono a partire dal momento di tale cambiamento.
Se esiste un diritto transitorio in relazione alle informazioni pubblicate, la banca deve indicare se e in che misura essa applica tale diritto transitorio o se applica il nuovo diritto.
Sezione 3 Pubblicazione su base consolidata
Art. 9 Gruppi finanziari, conglomerati finanziari e grandi banche
Se le norme in materia di fondi propri e di liquidità si applicano a livello di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, gli obblighi di pubblicazione devono essere adempiuti solo su base consolidata, con le seguenti eccezioni:
a. le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1 devono essere pubblicate anche a livello di singolo istituto; possono essere pubblicate anche dal gruppo finanziario o dal conglomerato finanziario; in tal caso, l’istituto interessato deve indicare un esplicito rimando nel suo rapporto di gestione;
b. se i fondi propri minimi di una banca ammontano complessivamente a più di 4 miliardi di franchi per il rischio di credito e per il rischio di credito della controparte e la banca svolge un’attività internazionale significativa, le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1 devono essere pubblicate anche a livello delle filiali bancarie e dei gruppi finanziari subordinati, in Svizzera e all’estero, tenuti a rispettare le norme in materia di fondi propri e di liquidità; la pubblicazione deve essere effettuata con frequenza trimestrale.
Il perimetro di consolidamento per la pubblicazione corrisponde a quello secondo l’articolo 7 OFoP per il calcolo consolidato dei fondi propri computabili e dei fondi propri minimi.
I fondi propri minimi secondo il capoverso 1 lettera b sono calcolati come media delle indicazioni corrispondenti nelle comprove dei fondi propri degli ultimi quattro semestri precedenti il giorno di riferimento.
Art. 10 Organizzazioni centrali
Gli obblighi di pubblicazione non si applicano alle banche affiliate a un’organizzazione centrale che, conformemente all’articolo 10 capoverso 1 OFoP, la FINMA ha esentato dall’adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di singolo istituto. L’organizzazione centrale deve adempiere gli obblighi di pubblicazione a livello consolidato.
Art. 11 Banche sotto dominio straniero
Le banche sotto dominio straniero sono esentate dall’adempimento degli obblighi di pubblicazione se vengono pubblicate informazioni comparabili a livello di gruppo all’estero e il rapporto di gestione della banca sotto dominio straniero contiene un esplicito rimando al riguardo.
Le seguenti informazioni devono tuttavia essere pubblicate anche a livello della banca sotto dominio straniero:
a. le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1; e
b. le informazioni concernenti il governo d’impresa secondo l’allegato 4.
Le informazioni di cui al capoverso 2 devono essere pubblicate con frequenza annuale nel rapporto di gestione della banca sotto dominio straniero.
Sezione 4 Modalità di pubblicazione e competenza all’interno della banca
Art. 12 Tipo di pubblicazione
L’allegato 1 stabilisce:
a. nella colonna «tipo di informazione», per quali informazioni è richiesta una descrizione qualitativa e per quali una descrizione quantitativa; e
b. nella colonna «formato della tabella», in che misura le tabelle possono essere adeguate.
Le tabelle fisse devono essere pubblicate nella forma predefinita. Le righe e le colonne non pertinenti possono essere tralasciate. Se necessario, è possibile inserire altre righe e colonne. La numerazione predefinita delle righe e delle colonne non può tuttavia essere modificata, nemmeno se vengono tralasciate o aggiunte righe e colonne.
Le tabelle flessibili possono essere adeguate dalla banca, se ciò è necessario ai fini della pertinenza delle informazioni; sono fatte salve disposizioni di diverso tenore negli allegati. È possibile derogare alla presentazione e alla granularità prescelta delle tabelle flessibili solo in casi eccezionali debitamente motivati.
Le tabelle secondo l’allegato 2 devono essere pubblicate indicando la loro denominazione e il loro riferimento.
Le banche che pubblicano le informazioni in lingua inglese possono riprendere, nelle tabelle secondo l’allegato 2, il tenore originale dello standard minimo di Basilea in materia di pubblicazione (DIS) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
Art. 13 Forma della pubblicazione
Le banche devono pubblicare le informazioni in modo tale che siano facilmente accessibili.
Esse devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 2 e 3 sul loro sito Internet. Le banche delle categorie 4 e 5 che non dispongono di un sito Internet devono pubblicare tali informazioni nel rapporto di gestione.
Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 2 e 3 in un rapporto a sé stante, eccetto le tabelle CCA e GSIB1 secondo l’allegato 2. Tale documento può anche costituire un elemento separato del rapporto intermedio o del rapporto di gestione, se può essere chiaramente identificato come parte dell’obbligo di pubblicazione.
Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione parziale e non pubblicano nel rapporto di gestione le informazioni secondo l’allegato 2 devono indicare in tale rapporto dove tali informazioni sono disponibili.
Nella pubblicazione dei contenuti delle tabelle flessibili secondo gli allegati 2 e 3 è possibile indicare un rimando a ulteriori fonti, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a. le fonti sono facilmente accessibili;
b. la qualità e l’attendibilità delle fonti sono comparabili a quelle dei dati rilevati internamente;
c. il rimando contiene le seguenti informazioni:
il riferimento e la denominazione della tabella secondo l’allegato 1,
nome completo della fonte a cui il rimando fa riferimento e in cui sono pubblicate le informazioni,
link al sito Internet;
indicazione della pagina e del numero della sezione della fonte in cui sono pubblicate le informazioni.
Le banche devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 4 e 5 sul loro sito Internet o in un apposito capitolo del rapporto di gestione.
Le banche che effettuano la pubblicazione secondo gli articoli 9–11 devono indicare nei loro rapporti di gestione dove è possibile consultare la pubblicazione consolidata.
Art. 14 Tempistica e scadenza della pubblicazione
I dati aggiornati dopo ogni periodo annuale sono pubblicati entro quattro mesi dalla chiusura del conto annuale. La scadenza concernente la pubblicazione delle remunerazioni può essere prorogata al massimo di altri due mesi, se una pubblicazione entro quattro mesi non è possibile in considerazione della data dell’assemblea generale ordinaria.
I dati aggiornati dopo ogni periodo intermedio sono pubblicati entro due mesi dalla fine del periodo intermedio.
Se la fine del periodo intermedio coincide con la fine del periodo annuale, si applicano i termini di cui al capoverso 1.
La data dell’allestimento o dell’adeguamento delle informazioni pubblicate deve essere indicata in modo inequivocabile.
Art. 15 Valuta
Se non diversamente specificato, le informazioni devono essere pubblicate nella valuta del conto annuale.
Art. 16 Approvazione
L’organo della banca preposto all’alta direzione, alla vigilanza e al controllo deve approvare i principi specifici all’istituto in base ai quali la banca adempie gli obblighi di pubblicazione della presente ordinanza e la portata della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere sottoposta a un controllo interno comparabile con quello per la pubblicazione del conto annuale e, all’occorrenza, del conto di gruppo.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Disposizioni transitorie
La preparazione delle informazioni destinate alla pubblicazione secondo le tabelle di cui agli allegati 2 e 3 e relative a giorni di riferimento precedenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è disciplinata dalla legislazione applicabile alla data di riferimento corrispondente. Sono fatte salve disposizioni derogatorie nelle tabelle.
La pubblicazione con giorno di riferimento 31 dicembre 2024 si basa sul diritto applicabile in tale giorno.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 marzo 2024 | Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Marlene Amstad |
(art. 4 cpv. 2, 12 cpv. 1 nonché 13 cpv. 5 lett. c)
Obblighi di pubblicazione
1 Principi
Le righe con sfondo grigio indicano le tabelle che devono essere obbligatoriamente pubblicate secondo l’articolo 4 capoverso 4.
2 Termini e abbreviazioni
2.1 Tipo di informazione
QC: descrizione quantitativa con commenti
QUAL: descrizione qualitativa
2.2 Formato della tabella
FX: tabella fissa (art. 12 cpv. 2)
FL: tabella flessibile (art. 12 cpv. 3)
2.3 Approcci
IND: obbligo di pubblicazione indipendente dall’approccio applicato
AS: obbligo di pubblicazione per le banche che applicano l’approccio standard corrispondente
MOD: obbligo di pubblicazione per le banche che applicano l’approccio modello corrispondente
2.4 Frequenza della pubblicazione
T: trimestrale
T(S): le banche che non pubblicano le loro informazioni finanziarie con frequenza trimestrale possono limitarsi a una pubblicazione semestrale. Le banche della categoria 3 e le banche delle categorie 4 e 5 con pubblicazione integrale possono limitarsi a una pubblicazione semestrale, anche se pubblicano volontariamente le loro informazioni finanziare con frequenza trimestrale.
S: semestrale
A: annuale
n.a.: nessun obbligo di pubblicazione
3 Tabella
3.1 Pubblicazione secondo l’allegato 2
Frequenza della pubblicazione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambito | Riferimento | Denominazione della tabella | Tipo di informazione | Formato della tabella | Approcci | Banche di rilevanza sistemica | Banche prive | |||
Attive a livello | Non attive a livello | Cat. 1–3 ed | Cat. 4–5 con | |||||||
1 | Visione d’insieme della gestione dei rischi, indicatori e chiave e posizioni ponderate in funzione del rischio («Risk-Weighted Assets», RWA) | KM1 | Indicatori prudenziali fondamentali | QC | FX | IND | T | T | T(S) | A |
2 | KM2 | Indicatori fondamentali relativi alle esigenze in materia di «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) a livello di gruppo di risoluzione | QC | FX | IND | T | n.a. | n.a. | n.a. | |
3 | OVA | Approccio in materia di gestione dei rischi da parte della banca | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
4 | OV1 | Visione d’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) | QC | FX | IND | T | T(S) | T(S) | A | |
5 | Confronto delle RWA secondo l’approccio modello e secondo l’approccio standard | CMS1 | Confronto delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) secondo l’approccio modello e secondo l’approccio standard per tipo di rischio | QC | FX | MOD | T | T(S) | S | n.a. |
6 | CMS2 | Confronto delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) per i rischi di credito secondo l’approccio basato sui rating interni (IRB) e secondo l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS‑BRI) per ogni classe di posizione | QC | FX | MOD | S | S | S | n.a. | |
7 | Composizione dei fondi propri e della TLAC | CCA | Caratteristiche principali dei fondi propri computabili e degli altri strumenti con «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) | QUAL/QC | FL | IND | S | S | A | n.a. |
8 | CC1 | Presentazione dei fondi propri computabili | QC | FX | IND | S | S | A | n.a. | |
9 | CC2 | Riconciliazione del bilancio con i fondi propri computabili | QC | FL | IND | S | S | A | n.a. | |
10 | TLAC1 | Composizione della «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale a livello di gruppo di risoluzione | QC | FX | IND | S | n.a. | n.a. | n.a. | |
11 | TLAC2 | «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) delle società del gruppo importanti: rango dei crediti a livello dell’unità giuridica | QC | FX | IND | S | n.a. | n.a. | n.a. | |
12 | TLAC3 | Unità di risoluzione: rango dei crediti a livello dell’unità giuridica | QC | FX | IND | S | n.a. | n.a. | n.a. | |
13 | Relazione tra i valori contabili e i valori prudenziali | LIA | Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
14 | LI1 | Confronto fra i valori contabili e le posizioni prudenziali | QC | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
15 | LI2 | Presentazione delle differenze fra le posizioni prudenziali e i valori contabili sulla base del conto annuale o del conto di gruppo | QC | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
16 | PV1 | Valutazione prudente | QC | FX | IND | A | A | A | n.a. | |
17 | Onere che grava i valori patrimoniali | ENC | Valori patrimoniali gravati e non gravati | QC | FX | IND | S | S | S | n.a. |
18 | Remunerazioni | REMA | Remunerazioni: politica | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
19 | REM1 | Remunerazioni: distribuzioni | QC | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
20 | REM2 | Remunerazioni: pagamenti speciali | QC | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
21 | REM3 | Remunerazioni: distribuzioni di vario tipo | QC | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
22 | Rischio di credito | CRA | Rischio di credito: indicazioni generali | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
23 | CR1 | Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi | QC | FX | IND | S | S | A | A | |
24 | CR2 | Rischio di credito: variazioni nei portafogli creditizi e titoli di debito in stato di default | QC | FX | IND | S | S | A | A | |
25 | CRB | Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi | QUAL/QC | FL | IND | A | A | A | A | |
26 | CRC | Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. | |
27 | CR3 | Rischio di credito: visione d’insieme delle tecniche di riduzione del rischio | QC | FX | IND | S | S | A | A | |
28 | CRD | Rischio di credito: informazioni sull’applicazione di rating esterni nell’AS‑BRI | QUAL | FL | AS | A | A | A | n.a. | |
29 | CR4 | Rischio di credito: posizioni ed effetti della riduzione del rischio di credito secondo l’AS‑BRI | QC | FX | AS | S | S | A | A | |
30 | CR5 | Rischio di credito: posizioni ripartite per classi di posizioni e ponderazione del rischio secondo l’AS‑BRI | QC | FX | AS | S | S | A | A | |
31 | CRE | IRB: informazioni relative ai modelli | QUAL | FL | MOD | A | A | A | n.a. | |
32 | CR6 | IRB: posizioni per classe di posizione e probabilità di default | QC | FX | MOD | S | S | S | n.a. | |
33 | CR7 | IRB: effetto di riduzione del rischio dei derivati di credito sulle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) | QC | FX | MOD | S | S | S | n.a. | |
34 | CR8 | IRB: variazioni delle posizioni esposte al rischio di credito ponderate in funzione del rischio | QC | FX | MOD | T | T(S) | T(S) | n.a. | |
35 | CR9 | IRB: valutazione delle stime di probabilità di default in base alle classi di posizioni | QC | FL | MOD | A | A | A | n.a. | |
36 | CR10 | IRB: finanziamenti speciali secondo l’approccio «supervisory slotting» | QC | FL | MOD | S | S | S | n.a. | |
37 | Rischio di credito della controparte | CCRA | Rischio di credito della controparte: indicazioni generali | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
38 | CCR1 | Rischio di credito della controparte: analisi secondo approcci | QC | FX | IND | S | S | n.a. | n.a. | |
39 | CCR3 | Rischio di credito della controparte: posizioni ripartite per classi di posizioni e ponderazione del rischio secondo l’AS‑BRI | QC | FX | AS | S | S | A | A | |
40 | CCR4 | IRB: rischio di credito della controparte per classi di posizioni e probabilità di default | QC | FX | MOD | S | S | S | n.a. | |
41 | CCR5 | Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte | QC | FL | IND | S | S | A | A | |
42 | CCR6 | Rischio di credito della controparte: posizioni in derivati di credito | QC | FL | IND | S | S | A | n.a. | |
43 | CCR7 | Rischio di credito della controparte: variazioni delle posizioni esposte al rischio di credito della controparte ponderate in funzione del rischio secondo l’approccio modello EPE | QC | FX | MOD | T | T(S) | T(S) | n.a. | |
44 | CCR8 | Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali (CCP) | QC | FX | IND | S | S | A | A | |
45 | Cartolarizzazioni | SECA | Cartolarizzazioni: indicazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
46 | SEC1 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca | QC | FL | IND | S | S | A | n.a. | |
47 | SEC2 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione | QC | FL | IND | S | S | A | n.a. | |
48 | SEC3 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti fondi propri minimi presso le banche che svolgono la funzione di «originator» o «sponsor» | QC | FX | IND | S | S | A | n.a. | |
49 | SEC4 | Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti fondi propri minimi presso le banche che svolgono la funzione di «investor» | QC | FX | IND | S | S | A | n.a. | |
50 | Rischi di mercato | MRA | Rischi di mercato: indicazioni generali | QUAL | FL | IND | A | A | A | A |
51 | MR1 | Rischi di mercato: esigenze in materia di fondi propri minimi secondo l’approccio standard | QC | FX | AS | S | S | A | n.a. | |
52 | MRB | Rischi di mercato: indicazioni in caso di applicazione dell’approccio modello | QUAL | FL | MOD | A | A | A | n.a. | |
53 | MR2 | Rischi di mercato: fondi propri minimi secondo l’approccio modello | QC | FX | MOD | T | T(S) | T(S) | n.a. | |
54 | MR3 | Rischi di mercato: fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice | QC | FX | AS | S | S | A | n.a. | |
55 | Rischio di eventuali adeguamenti di valore di derivati e operazioni di finanziamento in titoli (rischio CVA) | CVAA | Rischio CVA: indicazioni qualitative generali sulla gestione del rischio CVA | QUAL | FL | IND | A | A | A | n.a. |
56 | CVA1 | Rischio CVA: approccio di base ridotto (BA‑CVA) | QC | FX | AS | S | S | A | n.a. | |
57 | CVA2 | Rischio CVA: approccio di base integrale (BA‑CVA) | QC | FX | AS | S | S | A | n.a. | |
58 | CVAB | Rischio CVA: indicazioni qualitative in caso di applicazione dell’approccio avanzato (F‑CVA) | QUAL | FL | AS | A | A | A | n.a. | |
59 | CVA3 | Rischio CVA: indicazioni quantitative in caso di applicazione dell’approccio avanzato (F‑CVA) | QC | FX | AS | S | S | A | n.a. | |
60 | CVA4 | Rischio CVA: variazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) secondo l’approccio avanzato (F-CVA) | QC | FX | AS | T | T(S) | n.a. | n.a. | |
61 | Rischi operativi | ORA | Rischi operativi: indicazioni qualitative sulla gestione dei rischi operativi | QUAL | FL | IND | A | A | A | A |
62 | OR1 | Rischi operativi: cronologia delle perdite | QC | FX | IND | A | A | A | A | |
63 | OR2 | Rischi operativi: indicatore commerciale e sottocomponenti | QC | FX | IND | A | A | A | A | |
64 | OR3 | Rischi operativi: fondi propri minimi | QC | FX | IND | A | A | A | A | |
65 | Rischi di tasso d’interesse del portafoglio della banca | IRRBBA | Rischi di tasso d’interesse: obiettivi e direttive per la gestione del rischio di tasso d’interesse del portafoglio della banca | QUAL/QC | FL | IND | A | A | A | A |
66 | IRRBBA1 | Rischio di tasso d’interesse: indicazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e sulla ridefinizione dei tassi d’interesse | QC | FX | IND | A | A | A | A | |
67 | IRRBB1 | Rischio di tasso d’interesse: indicazioni quantitative sul valore attuale e sui ricavi a titolo di interessi | QC | FX | IND | A | A | A | A | |
68 | Indicatori per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (G‑SIB) | GSIB1 | Indicatori per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (G‑SIB) | QC | FL | IND | A | n.a. | n.a. | n.a. |
69 | Cuscinetto anticiclico esteso, se la banca adempie i criteri di cui all’articolo 44a OFoP | CCyB1 | Ripartizione geografica delle posizioni per il cuscinetto anticiclico esteso secondo gli standard minimi di Basilea | QC | FL | IND | S | S | A | n.a. |
70 | «leverage ratio» | LR1 | «Leverage ratio»: confronto fra gli attivi di bilancio e l’esposizione totale | QC | FX | IND | T | T(S) | A | n.a. |
71 | LR2 | «Leverage ratio»: presentazione dettagliata | QC | FX | IND | T | T(S) | A | n.a. | |
72 | Liquidità | LIQA | Liquidità: gestione dei rischi di liquidità | QUAL/QC | FL | IND | A | A | A | A |
73 | LIQ1 | Liquidità: informazioni sulla quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) | QC | FX | IND | T | T(S) | T(S) | n.a. | |
74 | LIQ2 | Liquidità: informazioni sulla quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) | QC | FX | IND | S | S | S | n.a. |
3.2 Pubblicazione secondo gli allegati 3–5
Frequenza di pubblicazione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambito | Riferimento | Denominazione della tabella | Tipo di informazione | Formato della tabella | Approcci | Banche di rilevanza sistemica | Banche prive | |||
Attive a livello | Non attive a livello | Cat. 1–3 | Cat. 4–5 con | |||||||
75 | Banche di rilevanza sistemica | Allegato 3 | Pubblicazione supplementare concernente i fondi propriper le banche di rilevanza sistemica | QC | FX | IND | T | T | n.a. | n.a. |
76 | Governo d’impresa | Allegato 4 | Pubblicazione concernente il governo d’impresa | QUAL | FL | IND | A | A | A | A |
77 | Rischi finanziari legati al clima | Allegato 5 | Pubblicazione concernente i rischi finanziari legati al clima | QUAL | FL | IND | A | A | n.a. | n.a. |
(art. 4 cpv. 2–4, 7 cpv. 1–3, 9 cpv. 1, 11 cpv. 2, 12 cpv. 4 e 5, 13 cpv. 2–5, 17 cpv. 1 nonché allegato 1 n. 3.1)
Pubblicazione concernente i fondi propri, la liquidità, le remunerazioni e i rischi
1 Tabella KM1: Indicatori prudenziali fondamentali
1.1 In generale
1.1.1 Scopo
Visione d’insieme degli indicatori prudenziali.
1.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
1.1.2.1 Tabella da utilizzare
Per la presentazione degli indicatori prudenziali fondamentali devono essere utilizzate le seguenti tabelle:
a. per la pubblicazione trimestrale: la tabella secondo il numero 1.2;
b. per la pubblicazione semestrale: la tabella secondo il numero 1.3;
c. per la pubblicazione annuale: la tabella secondo il numero 1.4;
d. per la pubblicazione annuale relativa agli istituti del regime per le piccole banche (art. 47a OFoP): la tabella secondo il numero 1.5.
1.1.2.2 Commento minimo richiesto
Le variazioni significative rispetto al periodo precedente (T-1) devono essere adeguatamente motivate e commentate.
1.1.2.3 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Se a una banca è soggetta a requisiti più elevati rispetto ai fondi propri minimi dell’8 per cento delle RWA, per esempio a causa dell’esigenza in materia di capitale minimo di 10 milioni di franchi per le banche secondo gli articoli 15 e 16 OBCR, tali requisiti più elevati sono determinanti. In tal caso occorre precisare in una nota a piè di pagina che viene riportato un importo di 10 milioni di franchi, invece dei fondi propri minimi dell’8 per cento delle RWA, a causa dell’esigenza di un capitale minimo assoluto secondo agli articoli 15 e 16 dell’OBCR. Le quote di capitale devono essere calcolate come rapporto tra il capitale considerato e le RWA e non sulla base del capitale minimo assoluto di 10 milioni di franchi.
b. Per la pubblicazione della quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) si applica quanto segue: il calcolo del LCR trimestrale si basa sulla tabella LIQ1.
c. Righe 14c e 14d: il calcolo dei valori medi si basa sulla tabella LR2, righe 28–31a.
1.2 Tabella relativa alla pubblicazione trimestrale
Alle grandi banche con pubblicazione trimestrale secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b si applica quanto segue: le filiali bancarie estere possono utilizzare i valori calcolati in conformità alle prescrizioni locali. Se non esistono indicazioni locali, per esempio in materia di «leverage ratio», si può rinunciare a riportare le informazioni corrispondenti. Per quanto concerne il capitale previsto secondo le righe 12a–12c, devono essere indicate solo le esigenze estere generali, cioè senza fondi propri supplementari specifici per l’istituto secondo l’articolo 45 OFoP. Le banche di rilevanza sistemica possono rinunciare a pubblicare le informazioni delle righe 12a–12e. In caso di rinuncia alla pubblicazione, esse informano tuttavia in merito al cuscinetto anticiclico secondo l’articolo 44 OFoP.
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
T = trimestre | T | T–1 | T–2 | T–3 | T–4 | |
Fondi propri computabili (CHF) | ||||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||||
2 | Fondi propri di base (Tier 1) | |||||
3 | Totale capitale complessivo | |||||
Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) (CHF) | ||||||
4 | RWA | |||||
4a | RWA prima dell’«output floor» (art. 45a cpv. 3 OFop) | |||||
Quote di capitale basate sul rischio (% RWA) | ||||||
5 | Quota di CET1 (%) | |||||
5b | Quota di CET1 prima dell’«output floor» | |||||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | |||||
6b | Quota di Tier 1 prima dell’«output floor» | |||||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | |||||
7b | Quota di capitale complessivo (%) prima dell’«output floor» | |||||
Esigenze concernenti il cuscinetto per il CET1 (% RWA) | ||||||
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea7 (2,5 %) | |||||
9 | Cuscinetto anticiclico secondo gli standard minimi di Basilea8: cuscinetto anticiclico esteso secondo l’art. 44a OFoP) (%) | |||||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri dovuto alla rilevanza sistemica internazionale o nazionale9 (%) | |||||
11 | Esigenze complessive concernenti il cuscinetto di qualità CET1 (%) (righe 8 + 9 + 10) | |||||
12 | CET1 disponibile per l’adempimento delle esigenze concernenti il cuscinetto (riga 11) previa deduzione del CET1 per l’adempimento delle esigenze minime e all’occorrenza per l’adempimento delle esigenze in materia di capacità di assorbire le perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) (%) | |||||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 OFoP (% RWA) | ||||||
12a | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | |||||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | |||||
12c | Quota prevista di CET1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | |||||
12d | Quota prevista di Tier 1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | |||||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | |||||
«Leverage ratio» secondo lo standard minimo di Basilea10 | ||||||
13 | Esposizione totale (LRD) (CHF) | |||||
14 | «Leverage ratio», espresso come Tier 1 in % del LRD, incluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | |||||
14b | «Leverage ratio» (%), escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | |||||
14c | «Leverage ratio» (%), incluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, tenendo conto dei valori medi per le operazioni di finanziamento in titoli (valori patrimoniali SFT) | |||||
14d | «Leverage ratio» (%), escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, tenendo conto dei valori medi per i valori patrimoniali SFT | |||||
14e | Fondi propri minimi (art. 42 OFoP) Il valore più elevato:
| |||||
Quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | LCR (%) | |||||
Quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) | ||||||
18 | Provvista stabile disponibile (CHF) | |||||
19 | Provvista stabile necessaria (CHF) | |||||
20 | NSFR (%) |
1.3 Tabella relativa alla pubblicazione semestrale
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
T = semestre | T | T–(3 mesi) | T–1 | (T–1)–(3 mesi) | T–2 | |
Fondi propri computabili (CHF) | n.a. | n.a. | ||||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | n.a. | n.a. | |||
2 | Fondi propri di base (Tier 1) | n.a. | n.a. | |||
3 | Totale capitale complessivo | n.a. | n.a. | |||
Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) (CHF) | n.a. | n.a. | ||||
4 | RWA | n.a. | n.a. | |||
4a | RWA prima dell’«output floor» (art. 45a cpv. 3 OFoP) | n.a. | n.a. | |||
Quote di capitale basate sul rischio (% RWA) | n.a. | n.a. | ||||
5 | Quota di CET1 (%) | n.a. | n.a. | |||
5b | Quota di CET1 prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | |||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | n.a. | n.a. | |||
6b | Quota di Tier 1 prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | |||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | n.a. | n.a. | |||
7b | Quota di capitale complessivo (%) prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | |||
Esigenze concernenti il cuscinetto per il CET1 (% RWA) | n.a. | n.a. | ||||
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea11 (2,5 %) | n.a. | n.a. | |||
9 | Cuscinetto anticiclico secondo gli standard minimi di Basilea12: cuscinetto anticiclico esteso secondo l’art. 44a OFoP) (%) | n.a. | n.a. | |||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri dovuto alla rilevanza sistemica internazionale o nazionale13 (%) | n.a. | n.a. | |||
11 | Esigenze complessive concernenti il cuscinetto di qualità CET1 (%) (righe 8 + 9 + 10) | n.a. | n.a. | |||
12 | CET1 disponibile per l’adempimento delle esigenze concernenti il cuscinetto (riga 11) previa deduzione del CET1 per l’adempimento delle esigenze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze in materia di capacità di assorbire le perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) (%) | n.a. | n.a. | |||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 OFoP (% RWA) | n.a. | n.a. | ||||
12a | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | n.a. | n.a. | |||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | n.a. | n.a. | |||
12c | Quota prevista di CET1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | |||
12d | Quota prevista di Tier 1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | |||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | |||
«Leverage ratio» secondo lo standard minimo di Basilea14 | n.a. | n.a. | ||||
13 | Esposizione totale (LRD) (CHF) | n.a. | n.a. | |||
14 | «Leverage ratio», espresso come fondi propri di base in % del LRD, incluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | n.a. | n.a. | |||
14b | «Leverage ratio» (%), senza impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | n.a. | n.a. | |||
14e | Fondi propri minimi (art. 42 OFoP) Il valore più elevato:
| n.a. | n.a. | |||
Quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | LCR (%) | |||||
Quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) | n.a. | n.a. | ||||
18 | Provvista stabile disponibile (CHF) | n.a. | n.a. | |||
19 | Provvista stabile necessaria (CHF) | n.a. | n.a. | |||
20 | NSFR (%) | n.a. | n.a. |
1.4 Tabella relativa alla pubblicazione annuale
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
T = anno | T | T–(3 mesi) | T–(6 mesi) | T–(9 mesi) | T–1 | |
Fondi propri computabili (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
2 | Fondi propri di base (Tier 1) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
3 | Totale capitale complessivo | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
4 | RWA | n.a. | n.a. | n.a. | ||
4a | RWA prima dell’«output floor» (art. 45a cpv. 3 OFoP) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Quote di capitale basate sul rischio (% RWA) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
5 | Quota di CET1 (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
5b | Quota di CET1 prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | n.a. | ||
6 | Quota di fondi propri di base (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
6b | Quota di Tier 1 prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | n.a. | ||
7 | Quota di capitale complessivo (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
7b | Quota di capitale complessivo (%) prima dell’«output floor» | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Esigenze concernenti il cuscinetto per il CET1 (% RWA) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
8 | Cuscinetto di fondi propri secondo gli standard minimi di Basilea15 (2,5 %) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
9 | Cuscinetto anticiclico secondo gli standard minimi di Basilea16: cuscinetto anticiclico esteso secondo l’art. 44a OFoP (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
10 | Cuscinetto supplementare di fondi propri dovuto alla rilevanza sistemica internazionale o nazionale17 (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
11 | Esigenze complessive concernenti il cuscinetto di qualità CET1 (%) (righe 8 + 9 + 10) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12 | CET1 disponibile per l’adempimento delle esigenze concernenti il cuscinetto (riga 11) previa deduzione del CET1 per l’adempimento delle esigenze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze in materia di capacità di assorbire le perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Quote di capitale previsto secondo l’allegato 8 OFoP (% RWA) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
12a | Cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12b | Cuscinetto anticiclico (art. 44 e 44a OFoP) (%) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12c | Quota prevista di CET1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12d | Quota prevista di Tier 1 (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | n.a. | ||
12e | Quota prevista di capitale complessivo (%) secondo l’allegato 8 OFoP, maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP | n.a. | n.a. | n.a. | ||
«Leverage ratio» secondo lo standard minimo di Basilea18 | n.a. | n.a. | n.a. | |||
13 | Esposizione totale (LRD) (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
14 | «Leverage ratio», espresso come Tier 1 in % del LRD, incluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | n.a. | n.a. | n.a. | ||
14b | «Leverage ratio» (%), escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali | n.a. | n.a. | n.a. | ||
14e | Fondi propri minimi (art. 42 OFoP) Il valore più elevato:
| n.a. | n.a. | n.a. | ||
Quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | LCR (%) | |||||
Quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
18 | Provvista stabile disponibile (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
19 | Provvista stabile necessaria (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
20 | NSFR (%) | n.a. | n.a. | n.a. |
1.5 Tabella relativa alla pubblicazione annuale per le banche del regime per le piccole banche
Nel quadro del regime per le piccole banche, per le banche delle categorie 4 e 5 i fondi propri minimi sono determinanti nella misura dell’8 per cento del denominatore del «leverage ratio» semplificato. Se a una banca si applicano requisiti più elevati, in particolare a causa dell’esigenza in materia di capitale minimo di 10 milioni di franchi per le banche secondo gli articoli 15 e 16 OBCR e di 1,5 milioni di franchi per le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 62 OIsFi, tali requisiti più elevati sono determinanti. In tal caso occorre indicare in una nota a piè di pagina che viene riportato un importo di 10 o di 1,5 milioni di franchi anziché i fondi propri minimi pari all’8 per cento del denominatore del «leverage ratio» semplificato.
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
T = anno | T | T–(3 mesi) | T–(6 mesi) | T–(9 mesi) | T–1 | |
Fondi propri computabili (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
1 | Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
2 | Fondi propri di base (Tier 1) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
3 | Totale capitale complessivo | n.a. | n.a. | n.a. | ||
«Leverage ratio» semplificato (%) | n.a. | n.a. | n.a. | |||
13a | Attivi al netto del «goodwill» e delle partecipazioni, maggiorati delle operazioni fuori bilancio (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
14f | «Leverage ratio» semplificato, espresso come Tier 1 in % degli attivi, al netto del «goodwill» e delle partecipazioni, maggiorato delle operazioni fuori bilancio | n.a. | n.a. | n.a. | ||
14g | Fondi propri necessari secondo l’articolo 47b capoverso 1 lettera a OFoP (CHF) | n.a. | n.a. | n.a. | ||
Quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) | ||||||
15 | Numeratore del LCR: totale delle attività liquide di elevata qualità (CHF) | |||||
16 | Denominatore del LCR: totale del deflusso netto di fondi (CHF) | |||||
17 | LCR (%) |
2 Tabella KM2: Indicatori fondamentali relativi alle esigenze in materia di «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) a livello di gruppo di risoluzione
2.1 Scopo
Informazioni sulla TLAC a livello di gruppo di risoluzione.
2.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella KM2 secondo il numero 20 DIS nella versione secondo l’allegato 1 OFoP, tuttavia gli importi devono essere calcolati in base alle disposizioni dell’OFoP, ad eccezione del titolo quinto dell’OFoP.
3 Tabella OVA: Approccio in materia di gestione dei rischi da parte della banca
3.1 Scopo
Descrivere la strategia della banca e in che modo l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo e la direzione valutano e gestiscono i rischi. Descrivere la tolleranza al rischio da parte della banca per quanto concerne le sue attività principali e tutti i rischi essenziali.
3.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
3.2.1 Commento minimo richiesto
Occorre indicare almeno le seguenti informazioni:
a. in che modo il modello di business si rapporta con il profilo generale di rischio, nello specifico descrizione dei principali rischi del modello di business e tutti i rischi connessi, e in che modo il profilo di rischio della banca è connesso alla politica di rischio approvata dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
b. gestione del rischio:
responsabilità all’interno della banca, in particolare supervisione e delega delle competenze nonché separazione delle funzioni per tipologia di rischio e per unità operativa,
relazioni tra le strutture di gestione del rischio coinvolte, segnatamente l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la direzione, i comitati di rischio a sé stanti, le strutture di gestione del rischio, la funzione di compliance e la revisione interna;
c. canali utilizzati per comunicare la politica del rischio in seno alla banca, segnatamente:
codice di condotta,
direttive per limitare i rischi o i processi operativi in caso di violazione o superamento dei limiti di rischio,
processi di gestione delle tematiche concernenti i rischi fra le unità responsabili per l’assunzione dei rischi e le unità responsabili per il controllo dei rischi;
d. entità e principali caratteristiche dei sistemi di misurazione del rischio;
e. processi di rendiconto in materia di rischi all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo come pure alla direzione, in particolare per quanto riguarda la portata e i contenuti principali dei rapporti sui rischi;
f. informazioni qualitative per lo svolgimento di prove di stress («stress test»), segnatamente i portafogli sottoposti a tali testi, gli scenari e i metodi impiegati nonché l’utilizzo delle prove di stress nel contesto della gestione del rischio;
g. strategie e processi per la gestione del rischio, il rilevamento e la riduzione dei rischi inerenti al modello di business e processi per la sorveglianza continua dell’efficacia del rilevamento e della riduzione del rischio.
3.2.2 Rimando al rapporto di gestione
Un rimando parziale o integrale al rapporto di gestione è consentito se contiene integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.
4 Tabella OV1: Visione d’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA)
4.1 In generale
4.1.1 Scopo
Fornire una visione d’insieme delle RWA che rappresentano il denominatore delle quote di capitale basate sul rischio.
4.1.2 Commento minimo richiesto
a. I motivi che portano a variazioni significative delle cifre relative al periodo precedente devono essere identificati e spiegati.
b. Se la colonna c contiene un valore che non corrisponde all’8 per cento del valore riportato nella colonna a, occorre fornire una spiegazione.
c. Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale (punto 4.3): devono essere indicati gli approcci applicati per determinare i fondi propri minimi basati sul rischio:
rischi di credito: approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS‑BRI);
rischi di mercato: approccio standard semplice dei rischi di mercato, con o senza approccio «de minimis» o approccio standard dei rischi di mercato;
rischi operativi: il moltiplicatore interno delle perdite è fissato a uno o è calcolato in modo specifico per la banca.
4.2 Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale
4.2.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Colonna a: indicare le RWA. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo delle RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi basati sul rischio, questi ultimi devono essere convertiti in equivalenti di RWA moltiplicandoli per il valore 12,5, come per i rischi di mercato e per i rischi operativi.
b. Colonna b: indicare le RWA pubblicate relative al periodo precedente, segnatamente al trimestre o al semestre precedente.
c. Colonna c: indicare i fondi propri minimi basati sul rischio alla data di riferimento. Essi corrispondono di norma all’8 per cento delle RWA.
d. Riga 1: Devono essere indicati le RWA e i fondi propri minimi in base alle disposizioni delle tabelle CRA–CR10.
e. Riga 6: Indicare le informazioni concernenti il rischio di credito della controparte in base alle disposizioni delle tabelle CCRA–CCR8.
f. Le righe 7a e 7b devono essere compilate unicamente dalle banche che applicano il rispettivo approccio semplificato.
g. Riga 11: gli strumenti con carattere di partecipazione nel portafoglio della banca devono essere riportati alle righe 1 e 2.
h. La riga 14a deve essere compilata unicamente dalle banche che applicano tale approccio semplificato.
i. Riga 15: indicare le informazioni concernenti le esigenze relative alle posizioni da transazioni non regolate secondo l’art. 77f OFoP.
j. Riga 16: indicare i valori concernenti le posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca. Le RWA devono essere determinate sulla base dei fondi propri minimi. Le RWA non devono necessariamente corrispondere alle RWA secondo le tabelle SEC3 e SEC4 che vengono determinate prima dell’applicazione di un limite massimo o «cap».
k. Riga 20: le informazioni devono essere coerenti con i fondi propri minimi per i rischi di mercato (tabelle MRA–MR3). Esse devono comprendere le RWA e i fondi propri minimi per le posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, ma non le RWA e i fondi propri minimi per il rischio di credito della controparte.
l. Riga 23: indicare le RWA o l’esigenza supplementare in materia di fondi propri dovuta ai supplementi di cui all’articolo 5a capoverso 2 OFoP a causa della riclassificazione di posizioni tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca, calcolata come somma di tutti i supplementi individuali. Le banche prive di rilevanza sistemica possono rinunciare alla pubblicazione se le riclassificazioni non sono significative.
m. Riga 25: indicare le RWA dei seguenti importi inferiori alla soglia 2 del 10 per cento rispettivamente alla soglia 3 del 15 per cento:
partecipazioni qualificate in ambito finanziario;
i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights»);
le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee («Deferred Tax Assets», DTA), al netto dell’importo delle passività fiscali differite.
n. Righe 26–28: nella riga 26, indicare l’ammontare in termini percentuali dell’«output floor» utilizzato dalla banca per calcolare l’adeguamento per il limite inferiore («floor»), espresso in RWA alle righe 27 e 28. I fondi propri supplementari necessari secondo l’articolo 45 OFoP non devono essere considerati. Le soglie minime o gli adeguamenti imposti che provocano un effetto a livello inferiore anziché globale, in particolare in una categoria di rischio, devono essere considerati nel rendiconto concernente le esigenze in materia di fondi propri della corrispondente categoria di rischio.
4.2.2 Tabella
a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
RWA | RWA | Fondi propri minimi | ||
T | T–1 | T | ||
1 | Rischio di credito, senza rischio di credito della controparte | |||
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
5a |
| |||
6 | Rischio di credito della controparte | |||
7 |
| |||
7a |
| |||
7b |
| |||
8 |
| |||
9 |
| |||
10 | Adeguamenti di valore del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (CVA) | |||
11 | Strumenti con carattere di partecipazione nel portafoglio della banca, determinati secondo l’approccio basato sul mercato o del metodo del modello interno durante il termine transitorio di cinque anni | n.a | n.a. | n.a. |
12 | Quote in patrimoni collettivi gestiti – approccio «Look-Through» (LTA) | |||
13 | Quote in patrimoni collettivi gestiti – approccio basato su un mandato (MBA) | |||
14 | Quote in patrimoni collettivi gestiti – approccio «Fallback» (FBA) | |||
14a | Quote in patrimoni collettivi gestiti – approccio semplificato | |||
15 | Rischio di regolamento | |||
16 | Posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca | |||
17 |
| |||
18 |
| |||
19 |
| |||
19a |
| |||
20 | Rischi di mercato | |||
20a |
| |||
21 |
| |||
22 |
| |||
23 | Esigenze di fondi propri concernenti la riclassificazione di posizioni fra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca | |||
24 | Rischi operativi | |||
25 | Importi inferiori alla soglia per le deduzioni, posizioni ponderate in funzione del rischio con un fattore del 250 % | |||
26 | «Output floor» applicato (%) | n.a. | ||
27 | Adeguamenti per il limite inferiore prima dell’applicazione del limite massimo provvisorio | n.a. | ||
28 | Adeguamenti per il limite inferiore dopo l’applicazione del limite massimo provvisorio | n.a. | ||
29 | Totale |
4.3 Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale
4.3.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Colonna a: indicare le RWA. Se le prescrizioni non prevedono direttamente il calcolo delle RWA, bensì il calcolo dei fondi propri minimi, questi ultimi devono essere convertiti in equivalenti di RWA moltiplicandoli per il valore 12,5, come per i rischi di mercato e per i rischi operativi.
b. Colonna b: indicare le RWA pubblicati relativi al periodo precedente.
c. Colonna c: indicare i fondi propri minimi basati sul rischio alla data di riferimento. Essi corrispondono di norma all’8 per cento delle RWA.
d. Riga 1: le informazioni devono includere anche il rischio di credito della controparte, i rischi relativi agli strumenti con carattere di partecipazione nel portafoglio della banca e alle quote in patrimoni collettivi gestiti come pure il rischio di regolamento. Se uno o più di questi rischi sono significativi o degni di nota per altri motivi, le banche devono compilare le corrispondenti righe «Di cui».
e. Riga 25: indicare le RWA dei seguenti importi inferiori alla soglia 2 del 10 per cento rispettivamente alla soglia 3 del 15 per cento:
partecipazioni qualificate in ambito finanziario;
i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights»);
le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee («Deferred Tax Assets», DTA), al netto dell’importo delle passività fiscali associate.
4.3.2 Tabella
a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
RWA | RWA | Fondi propri minimi | ||
T | T–1 | T | ||
1 | Rischi di credito | |||
20 | Rischi di mercato | |||
24 | Rischi operativo | |||
25 | Importi inferiori alle soglie per le deduzioni, posizioni ponderate in funzione del rischio con un fattore del 250 % | |||
27 | Totale (1 + 20 + 24 + 25) |
5 Tabella CMS1: Confronto delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) calcolate secondo l’approccio modello e secondo l’approccio standard per tipo di rischio
5.1 In generale
5.1.1 Scopo
Confronto delle RWA calcolate secondo l’approccio modello e secondo l’approccio standard per tipo di rischio.
5.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
5.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. Tutte le variazioni significative avvenute nel periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
b. Devono essere spiegati tutti i principali fattori che generano differenze da un lato tra le RWA secondo l’approccio modello utilizzate per il calcolo della quota di capitale basata sul rischio e dall’altro tra le RWA secondo l’approccio standard che verrebbero utilizzate se le banche non potessero utilizzare i modelli interni. Ciò include in particolare la classe o la sottoclasse di attivi di uno specifico tipo di rischio, le ipotesi principali alla base delle stime degli indicatori e le differenze a livello nazionale nell’applicazione.
c. Le spiegazioni devono essere specifiche e, all’occorrenza, poter essere integrate da informazioni quantitative. In particolare, nei casi in cui le RWA per le posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca costituiscono un fattore significativo che genera differenze, le banche devono spiegare in che misura essere utilizzino ognuno dei tre approcci standard possibili per il calcolo delle RWA per le posizioni di cartolarizzazione. I tre approcci possibili sono l’approccio per le cartolarizzazioni basato su rating esterni (SEC-ERBA), l’approccio standard per le cartolarizzazioni (SEC‑CA) e la ponderazione del rischio con un fattore del 1250 per cento.
5.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le misure per il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 77 capoverso 2 OFoP devono essere considerate nella colonna a riga 1.
5.2 Tabella
a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
RWA | |||||
Tipo di rischio | RWA calcolate secondo | RWA per i portafogli | Totale RWA effettive | RWA integralmente calcolate secondo | |
1 | Rischio di credito, senza rischio di credito della controparte | ||||
2 | Rischio di credito della controparte | ||||
3 | Adeguamenti di valore del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (CVA) | n.a. | |||
4 | Cartolarizzazioni nel portafoglio della banca | ||||
5 | Rischi di mercato | ||||
6 | Rischi operativi | n.a. | |||
7 | RWA rimanenti | n.a. | |||
8 | Totale |
6 Tabella CMS2: Confronto delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) per i rischi di credito secondo l’approccio basato sui rating interni (IRB) e secondo l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS‑BRI) per ogni categoria di posizioni
6.1 In generale
6.1.1 Scopo
Confronto delle RWA per i rischi di credito secondo l’IRB e secondo l’AS‑BRI a esclusione dei rischi di credito della controparte, del rischio CVA e dei rischi derivanti da posizioni di cartolarizzazione.
6.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
6.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
6.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le misure per il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 77 capoverso 2 OFoP devono essere considerate nella colonna a.
6.2 Tabella
a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
RWA | |||||
Classe di posizione / ponderazione del rischio | RWA calcolate | RWA per colonna a | Totale RWA effettive | RWA integralmente calcolate | |
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali | ||||
2 |
| ||||
3 |
| ||||
4 | Banche | ||||
5 | Enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo | ||||
6 | Imprese: finanziamenti speciali | ||||
7 |
| ||||
8 |
| ||||
9 |
| ||||
10 | Imprese: altri finanziamenti | ||||
11 |
| ||||
12 |
| ||||
13 | Retail | ||||
14 |
| ||||
15 |
| ||||
16 |
| ||||
17 | Strumenti con carattere di partecipazione | n.a. | n.a. | ||
18 | Altro | ||||
19 | Totale |
7 Tabella CCA: Caratteristiche principali dei fondi propri computabili e degli altri strumenti con «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC)
7.1 In generale
7.1.1 Scopo
Descrivere le caratteristiche principali dei dei fondi propri computabili della banca riconosciuti ai sensi del diritto in materia di vigilanza e, all’occorrenza, di altri strumenti con TLAC riconosciuti, eccetto gli strumenti con TLAC interni e gli altri strumenti di debito «senior».
7.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
7.1.2.1 Commento minimo richiesto
Descrizione completa dell’integralità delle condizioni e delle clausole di tutti gli strumenti contenuti nei fondi propri e nella TLAC.
7.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Indicare «n.a.» se una registrazione non è applicabile.
b. Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono ripartire gli strumenti nei tre seguenti gruppi di colonne, in funzione delle esigenze adempiute da tali strumenti:
1. solo esigenze in materia di fondi propri;
2, esigenze sia in materia di fondi propri sia in materia di TLAC;
3. solo esigenze in materia di TLAC.
c. Colonna «Informazioni quantitative o qualitative»: deve essere prevista una colonna separata per ogni strumento di capitale, su riserva dell’articolo 3 lettera c. Se tra parentesi quadre non figurano indicazioni sui concetti da utilizzare, le informazioni sono fornite sotto forma di testo libero.
d. Riga 2: sono considerati identificatori univoci in particolare il codice CUSIP, il codice ISIN o il Bloomberg ID per gli investimenti privati.
e. Riga 31: indicare l’evento determinante per la rinuncia al credito, incluso il momento di insolvibilità incombente («point of non-viability», PONV). Indicare singolarmente tutte le autorità di vigilanza che possono attivare la rinuncia al credito, specificando se la rinuncia al credito avviene su base contrattuale o statutaria.
f. Riga 32: per ogni evento determinante, indicare se la rinuncia al credito è stata sempre integrale, parzialmente facoltativa o sempre facoltativa.
g. Riga 8: l’importo riportato deve essere aggiornato al termine dell’ultimo trimestre a livello di singolo istituto e almeno alla fine dell’ultimo semestre a livello di gruppo.
7.2 Tabella
Informazioni quantitative o qualitative | ||
|---|---|---|
1 | Emittente | |
2 | Identificatore univoco | |
3 | Diritto applicabile allo strumento | |
3a | Per gli altri strumenti TLAC computabili che sottostanno al diritto estero: modalità con cui viene adempiuto il criterio di esecutività di cui alla sezione 13 del «TLAC Term Sheets»19 | [contrattuale] [statutaria] [n.a.] |
Trattamento prudenziale | ||
4 |
| [CET1] [AT1] [Tier 2] |
5 |
| [CET1] [AT1] [Tier 2] [non computabile] |
6 |
| [singolo istituto] [gruppo] [singolo istituto e gruppo] |
7 |
| [titolo di partecipazione] [titolo di debito] [strumento ibrido] [strumento di altro tipo] |
8 |
| |
9 | Valore nominale dello strumento | |
10 | Classificazione contabile | [capitale azionario] [impegno – «amortised cost»] [impegno – opzione al «fair value»] [quote minoritarie in filiali consolidate] |
11 | Data iniziale di emissione | |
12 | Con o senza scadenza | [senza scadenza] [con scadenza] |
13 |
| |
14 | Risoluzione anticipata dell’emittente, previa approvazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza | [sì] [no] |
15 |
| |
16 | Date del rimborso successive, se applicabile | |
Dividendi, cedole | ||
17 |
| [fisso] [variabile] [fisso e successivamente variabile] [variabile e successivamente fisso] |
18 |
| |
19 |
| [sì] [no] |
20 |
| [totalmente facoltativo] [parzialmente facoltativo] [vincolante] |
21 |
| [sì] [no] |
22 |
| [non cumulativo] [cumulativo] |
23 | Convertibile o non convertibile | [Convertibile[ [non convertibile] |
24 |
| |
25 |
| |
26 |
| |
27 |
| [obbligatoria] [facoltativa] |
28 |
| [CET1] [AT1] [Tier 2] [altro] |
29 |
| |
30 | Rinuncia al credito | [sì] [no] |
31 |
| |
32 |
| |
33 |
| [permanente] [temporanea] [n/a] |
34 |
| |
34a | Tipo di postergazione | [strutturale] [statutaria] [contrattuale] [deroga alla subordinazione] |
35 | Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione: indicazione del tipo di strumento di rango immediatamente superiore nella gerarchia dei creditori dell’unità giuridica interessata | |
36 | Presenza di caratteristiche di impediscono un riconoscimento integrale secondo gli standard minimi di Basilea nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP | [sì] [no] |
37 | In caso di risposta affermativa: descrizione di tali caratteristiche |
8 Tabella CC1: Presentazione dei fondi propri computabili
8.1 In generale
8.1.1 Scopo
Visione d’insieme delle differenti componenti dei fondi propri computabili secondo il perimetro di consolidamento prudenziale, a livello di gruppo finanziario.
8.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
8.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. Le variazioni significative rispetto al periodo precedente devono essere spiegate.
b. All’occorrenza devono essere fornite informazioni sull’inclusione di società del gruppo attive nel settore assicurativo, rinunciando a indicazioni concernenti le società captive (art. 12 OFoP).
8.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le righe non utilizzate possono essere tralasciate nella pubblicazione.
b. Colonna b: per le righe contrassegnate da «Di cui» occorre indicare sistematicamente i riferimenti per mostrare le relazioni tra i valori e le righe della presente tabella e della tabella CC2 (n. 9.1.2.2 lett. e sulla tabella CC2).
c. Riga 14: le banche prive di autorizzazione regolamentare per l’applicazione dell’opzione al «fair value» devono indicare tutti gli adeguamenti di cui agli articoli 51–57 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 202421 sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OPFP-FINMA).
d. Righe 68a–68g: queste righe non si applicano alle banche di rilevanza sistemica.
8.2 Tabella
a | b | ||
|---|---|---|---|
Importi | Riferimenti | ||
Fondi propri di base di qualità primaria (CET1) | |||
1 | Capitale sociale emesso e versato, integralmente computabile | ||
2 | Riserve da utili, incluse le riserve per rischi bancari generali, previa deduzione delle passività fiscali differite, se non sono stati costituiti accantonamenti corrispondenti, utili o perdite riportati e utile conseguito o perdita registrata nel periodo indicato | ||
3 | Riserve di capitale e riserva di conversione in valuta estera nelle chiusure consolidate e altre riserve | ||
4 | Capitale sociale emesso e versato riconosciuto in via transitoria e con «phase out», tuttavia ciò riguarda solo le banche che non sono organizzate sotto forma di società anonima | ||
5 | Quote minoritarie computabili come CET1 | ||
6 | CET1, prima degli adeguamenti prudenziali | ||
Adeguamenti prudenziali relativi ai CET1 | |||
7 | Valutazione prudente | ||
8 | «Goodwill» al netto delle passività fiscali differite contabilizzate | ||
9 | Altri valori immateriali, senza diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights»), previa deduzione delle passività fiscali differite contabilizzate | ||
10 | Attività fiscali differite la cui realizzazione dipende dalla redditività futura | ||
11 | Banche che utilizzano una norma contabile internazionale: riserve derivanti dalla valutazione delle coperture dei flussi di pagamento («cash flow hedge»). | ||
12 | Differenza tra le perdite attese e le rettifiche di valore (disavanzo IRB) | ||
13 | Ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione | ||
14 | Banche che utilizzano una norma contabile internazionale: utili o perdite sulla base del proprio rischio di credito | ||
15 | Crediti nei confronti di istituti della previdenza professionale orientati alle prestazioni previa deduzione delle passività fiscali differite contabilizzate | ||
16 | Posizione lunga («long») netta in strumenti CET1 propri | ||
17 | Partecipazioni reciproche in strumenti di capitale proprio, computabili come CET1 | ||
17a | Partecipazioni qualificate sulle quali viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari e computabili come strumenti CET1, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 8 cpv. 2, 3 e 7 OFoP). | ||
17b | Partecipazioni a società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività e computabili come strumenti CET1, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 9 cpv. 3 OFoP). | ||
18 | Importo eccedente il valore soglia 1 del 10 % delle partecipazioni non qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti CET1 | ||
19 | Importo eccedente il valore soglia 2 del 10 % delle partecipazioni qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti CET1 | ||
20 | Importo eccedente il valore soglia 2 del 10 % dei diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights») | ||
21 | Importo eccedente il valore soglia 2 del 10 % delle altre attività fiscali differite dovute a differenze temporanee («Deferred Tax Assets»), al netto dell’importo delle passività fiscali associate | ||
22 | Importo eccedente il valore soglia 3 del 15 % | ||
23 |
| ||
24 |
| ||
25 |
| ||
26 | Altri adeguamenti specifici | ||
26a |
| ||
27 | Importo delle deduzioni a livello dei fondi propri di base supplementari (AT1) eccedenti i AT1 | ||
28 | Totale degli adeguamenti relativi ai CET1 | ||
29 | CET1 netto | ||
Fondi propri di base supplementari (AT1) | |||
30 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili | ||
31 |
| ||
32 |
| ||
33 | Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria e con «phase out» | ||
34 | Quote minoritarie computabili come AT1 | ||
35 |
| ||
36 | AT1 prima degli adeguamenti prudenziali | ||
Adeguamenti prudenziali relativi ai AT1 | |||
37 | Posizione lunga («long») netta in strumenti AT1 propri | ||
38 | Partecipazioni reciproche in strumenti di capitale, computabili come AT1 | ||
38a | Partecipazioni qualificate sulle quali viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari, computabili come strumenti AT1, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 8 cpv. 3 e 7 OFoP). | ||
38b | Partecipazioni a società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività, computabili come strumenti AT1, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 9 cpv. 3 OFoP). | ||
39 | Importo eccedente il valore soglia 1 del 10 % delle partecipazioni non qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti AT1 | ||
40 | Importo eccedente il valore soglia 2 del 10 % delle partecipazioni qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti AT1 | ||
41 | Altre deduzioni | ||
42 | Importo delle deduzioni a livello del Tier 2 eccedenti il capitale Tier 2 | ||
42a | Deduzioni relative all’AT1 coperte dal capitale CET1 | ||
43 | Totale degli adeguamenti relativi all’AT1 | ||
44 | AT1 netto | ||
45 | Fondi propri di base (Tier 1) netto (= CET1 netto + AT1 netto) | ||
Fondi propri complementari (Tier 2) | |||
46 | Strumenti emessi e versati, integralmente computabili, previa deduzione degli ammortamenti calcolatori (art. 30 cpv. 2 OFoP) | ||
47 | Strumenti emessi e versati, riconosciuti in via transitoria e con «phase out» | ||
48 | Quote minoritarie computabili come Tier 2 | ||
49 |
| ||
50 | Rettifiche di valore, accantonamenti e ammortamenti per motivi di prudenza nonché riserve obbligatorie su immobilizzazioni finanziarie. Riguarda solo la pubblicazione a livello di singolo istituto. Previa deduzione delle passività fiscali differite, se a questo scopo non è stato effettuato un accantonamento. | ||
51 | Tier 2 prima degli adeguamenti regolamentari | ||
Adeguamenti prudenziali ai Tier 2 | |||
52 | Posizione lunga («long») netta in strumenti Tier 2 propri e altri strumenti con «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) | ||
53 | Partecipazioni reciproche in strumenti di capitale proprio, computabili come strumenti T2 o altri strumenti TLAC | ||
53a | Partecipazioni qualificate sulle quali viene esercitata un’influenza dominante con gli altri proprietari e computabili come strumenti Tier 2 o altri strumenti TLAC, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 8 cpv. 3 e 7 OFoP). | ||
53b | Partecipazioni a eventuali società del gruppo che non vengono consolidate per ragioni di significatività e computabili come strumenti Tier 2 o altri strumenti TLAC, trattate secondo l’approccio di deduzione corrispondente senza valore soglia (art. 9 cpv. 3 OFoP). | ||
54 | Importo eccedente il valore soglia 1 del 10% delle partecipazioni non qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti Tier 2 o altri strumenti TLAC | ||
55 | Importo eccedente il valore soglia 2 del 10 % delle partecipazioni qualificate in ambito finanziario, computabili come strumenti Tier 2 o altri strumenti TLAC | ||
56 | Altre deduzioni | ||
56a | Deduzioni relative al Tier 2 coperte da AT1 | ||
57 | Totale degli adeguamenti relativi al Tier 2 | ||
58 | Tier 2 netto | ||
59 | Fondi propri computabili (Tier 1 netto + Tier 2 netto) | ||
60 | Totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) | ||
Quote di capitale | |||
61 | Quota di CET1 (riga 29), in % delle RWA | ||
62 | Quota di Tier 1 (riga 45), in % delle RWA | ||
63 | Quota relativa ai fondi propri computabili (riga 59), in % delle RWA | ||
64 | Esigenze concernenti il cuscinetto CET1 specifiche all’istituto in conformità agli standard minimi di Basilea22: cuscinetto di fondi propri + cuscinetto anticiclico esteso secondo l’articolo 44a OFoP + cuscinetto di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica, in % delle RWA | ||
65 |
| ||
66 |
| ||
67 |
| ||
68 | CET1 disponibile in adempimento delle esigenze concernenti il cuscinetto in conformità agli standard minimi di Basilea (riga 64), previa deduzione del CET1 a copertura delle esigenze minime e all’occorrenza a copertura delle esigenze in materia di TLAC, in % delle RWA | ||
68a | Esigenza complessiva di CET1 secondo l’allegato 8 OFoP maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP, in % delle RWA | ||
68b |
| ||
68c | CET1 disponibile, in % delle RWA | ||
68d | Esigenza complessiva di Tier 1 secondo l’allegato 8 OFoP maggiorata del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP, in % delle RWA | ||
68e | Tier 1 disponibile, in % delle RWA | ||
68f | Fondi propri minimi maggiorati del cuscinetto di fondi propri secondo l’allegato 8 OFoP maggiorati del cuscinetto anticiclico secondo gli articoli 44 e 44a OFoP, in % delle RWA | ||
68g | Fondi propri computabili, in % delle RWA | ||
Importi inferiori ai valori soglia per le deduzioni (prima della ponderazione del rischio) | |||
72 | Partecipazioni non qualificate in ambito finanziario e altri strumenti TLAC acquistati in ambito finanziario | ||
73 | Partecipazioni qualificate in ambito finanziario computabili come CET1 | ||
74 | Diritti per il servizio dei mutui ipotecari | ||
75 | Attività fiscali differite dovute a differenze temporanee, al netto dell’importo delle passività fiscali associate | ||
Limiti massimi applicabili per l’inclusione nel Tier 2 | |||
76 | Rettifiche di valore computabili nel Tier 2 in relazione a posizioni che sottostanno all’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS‑BRI), prima dell’applicazione del limite massimo | ||
77 | Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore dopo l’AS‑BRI | ||
78 | Rettifiche di valore computabili nel Tier 2 in relazione a posizioni alle quali viene applicato l’approccio basato sui rating interni (IRB), prima dell’applicazione del limite massimo | ||
79 | Limite massimo per il computo delle rettifiche di valore dopo l’IRB |
9 Tabella CC2: Riconciliazione del bilancio con i fondi propri computabili
9.1 In generale
9.1.1 Scopo
Evidenziare le differenze fra il perimetro di consolidamento contabile e il perimetro di consolidamento prudenziale. Mostrare i nessi fra il bilancio e i valori indicati nella tabella CC1 relativamente alla composizione dei fondi propri computabili. La base è costituita dai valori secondo i principi contabili applicati dalla banca.
9.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
9.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. Descrivere il perimetro di consolidamento rilevante per il calcolo dei fondi propri, fornendo informazioni qualitative sulle differenze significative rispetto al perimetro di consolidamento contabile.
b. Indicare i nomi delle principali società del gruppo che sono integrate nel perimetro di consolidamento contabile e non nel perimetro di consolidamento regolamentare, e viceversa. Indicare inoltre il totale di bilancio e il capitale proprio di queste società del gruppo e descrivere le attività principali.
c. Indicare i nomi delle principali società del gruppo per le quali vengono impiegati metodi di consolidamento divergenti secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti e il diritto in materia di vigilanza. La scelta di metodi divergenti deve essere motivata. Indicare inoltre il totale di bilancio e il capitale proprio di queste società del gruppo e descrivere le attività principali.
d. Indicare le variazioni principali a livello del perimetro di consolidamento rispetto al periodo precedente.
9.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Questa tabella può essere combinata con la tabella LI1. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non possono essere modificate.
b. Se il bilancio secondo il perimetro di consolidamento prudenziale contiene posizioni che non figurano nel bilancio pubblicato secondo le disposizioni sulla presentazione dei conti, occorre aggiungere le righe corrispondenti e indicare il valore zero nella colonna a.
c. Una singola colonna compilata è sufficiente a livello della chiusura singola e della chiusura consolidata, se il perimetro di consolidamento contabile e quello prudenziale coincidono. In questo caso, occorre indicare esplicitamente nella pubblicazione di gruppo che i due perimetri di consolidamento coincidono.
d. Le banche che utilizzano una norma contabile internazionale riconosciuta adeguano la presentazione e le voci di bilancio di conseguenza.
e. Colonna c «Riferimenti»: per le righe contrassegnate da «Di cui» occorre indicare sistematicamente i riferimenti per mostrare le relazioni tra i valori e le righe della presente tabella e della tabella CC1 (n. 8.1.2.2 lett. b della tabella CC1).
9.2 Tabella
a | b | c | |
|---|---|---|---|
Bilancio | In conformità | In conformità al perimetro | Riferimenti |
Attivi | |||
Liquidità | |||
Crediti nei confronti di banche | |||
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento in titoli | |||
Crediti nei confronti della clientela | |||
Crediti ipotecari | |||
Attività di negoziazione | |||
Valori di rimpiazzo positivi di strumenti finanziari derivati | |||
Altri strumenti finanziari con valutazione al «fair value» | |||
Immobilizzazioni finanziarie | |||
Ratei e risconti attivi | |||
Partecipazioni | |||
Immobilizzazioni materiali | |||
Valori immateriali | |||
| |||
| |||
| |||
Altri attivi | |||
| |||
| |||
Capitale sociale non versato | |||
Totale attivi | |||
Impegni | |||
Impegni nei confronti di banche | |||
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento in titoli | |||
Impegni risultanti da depositi della clientela | |||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | |||
Valori di rimpiazzo negativi di strumenti finanziari derivati | |||
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al «fair value» | |||
Obbligazioni di cassa | |||
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti | |||
Ratei e risconti passivi | |||
Altri passivi | |||
Accantonamenti | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Totale impegni | |||
| |||
| |||
Capitale proprio | |||
Riserve per rischi bancari generali | |||
Capitale sociale | |||
| |||
| |||
Riserve legali / riserve facoltative / utile (perdite) riportato(e) / utile conseguito (o perdita registrata) | |||
Quote di capitale proprie | |||
Quote minoritarie computabili nelle chiusure consolidate | |||
| |||
| |||
Totale capitale proprio |
10 Tabella TLAC1: Composizione della «Total Loss Absorbing Capacity» (TLAC) delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale a livello di gruppo di risoluzione
10.1 Scopo
Informazioni sulla TLAC delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale a livello di gruppo di risoluzione.
10.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella TLAC1 secondo il numero 25 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, tuttavia gli importi devono essere calcolati in base alle disposizioni dell’OFoP, ad eccezione del titolo quinto dell’OFoP.
11 Tabella TLAC2: «Total loss absorbing capacity» (TLAC) delle società del gruppo importanti: rango dei crediti a livello dell’unità giuridica
11.1 Scopo
Informazioni sul rango degli impegni di una società del gruppo importante che ha emesso strumenti TLAC interni a una società soggetta a risoluzione.
11.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella TLAC2 secondo il numero 25 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
12 Tabella TLAC3: Unità di risoluzione: rango dei crediti a livello dell’unità giuridica
12.1 Scopo
Informazioni sul rango degli impegni di ogni società soggetta a risoluzione.
12.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella TLAC3 secondo il numero 25 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, tuttavia gli importi devono essere calcolati in base alle disposizioni dell’OFoP, ad eccezione del titolo quinto dell’OFoP.
13 Tabella LIA: Spiegazione delle differenze fra i valori contabili e i valori prudenziali
13.1 Scopo
Spiegazioni di tipo qualitativo concernenti le differenze fra i valori contabili in conformità alla presentazione dei conti (tabella LI1) e i valori delle posizioni impiegati a scopi prudenziali (tabella LI2).
13.2 Commento minimo richiesto
Occorre indicare almeno le seguenti informazioni:
a. i motivi alla base delle differenze fra i valori contabili in conformità alla chiusura annuale o al conto di gruppo (tabella LI1) e ai valori prudenziali (tabella LI2) devono essere spiegati;
b. i motivi alla base delle differenze significative tra i valori nella colonne a e nella colonna b della tabella LI1 devono essere spiegati;
c. i motivi alla base delle differenze fra i valori contabili e le posizioni risultanti da disposizioni prudenziali (tabella LI2) devono essere spiegati;
d. devono essere descritti i sistemi e i controlli che assicurano che le stime siano prudenti e affidabili nonché che rispettino le disposizioni sulla valutazione prudente. Le spiegazioni corrispondenti devono comprendere le seguenti informazioni:
i metodi di valutazione, in particolare le spiegazioni sulla portata dell’utilizzo dei metodi «mark-to-market» e «mark-to-model»,
una descrizione del processo indipendente di verifica dei prezzi,
i processi per determinare gli adeguamenti di valore o per la costituzione di riserve di valutazione, compresa la descrizione dei processi e dei metodi utilizzati per valutare le posizioni di negoziazione per ogni tipo di strumento.
14 Tabella LI1: Riconciliazione tra i valori contabili e i valori prudenziali
14.1 In generale
14.1.1 Scopo
Le colonne a e b servono a identificare le differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e il perimetro di consolidamento prudenziale. Le colonne c–g servono a ripartire i valori contabili in base alle categorie di rischio prudenziali. La base è costituita dai valori secondo i principi contabili applicati dalla banca.
14.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
14.1.2.1 Commento minimo richiesto
Se un elemento è soggetto a un’esigenza in materia di fondi propri contemporaneamente in due o più categorie, occorre fornire una spiegazione.
14.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Questa tabella può essere combinata con la tabella CC2. Tutte le informazioni da pubblicare in conformità a entrambe le tabelle non possono essere modificate.
b. Se una determinata posizione è soggetta a un’esigenza in materia di fondi propri in più di una categoria (colonne c–g), tale posizione deve essere compilata in ogni colonna attinente. Pertanto, la somma degli importi riportati nelle colonne c–g può essere maggiore rispetto al valore della colonna b.
c. La presentazione deve essere conforme alla struttura del bilancio della banca. Le banche che utilizzano una norma contabile internazionale riconosciuta devono adeguare la struttura di conseguenza.
d. Colonne a e b: se il perimetro di consolidamento contabile e quello prudenziale coincidono, le colonne a e b possono essere accorpate.
e. Colonna c: il valore indicato deve corrispondere al valore contabile delle posizioni, escluse le posizioni fuori bilancio, che sono esposte al rischio di credito e che devono essere pubblicate nelle tabelle CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 e CR6–CR10.
f. Colonna d: il valore indicato deve corrispondere al valore contabile delle posizioni, escluse le posizioni fuori bilancio, che sono esposte al rischio di credito della controparte e che devono essere pubblicate nelle tabelle CR1–CR8.
g. Colonna e: il valore indicato deve corrispondere al valore contabile delle posizioni, escluse le posizioni fuori bilancio, concernenti posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca che devono essere pubblicate nelle tabelle SEC1, SEC3 e SEC4.
h. Colonna f: il valore indicato deve corrispondere al valore contabile delle posizioni, escluse le posizioni fuori bilancio, che sono esposte al rischio di mercato e che devono essere pubblicate nelle tabelle MR1–MR3.
14.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valori contabili | Valori contabili | Valori contabili | |||||
In conformità | In conformità | In conformità | In conformità | Senza esigenze in materia | |||
Attivi | |||||||
Liquidità | |||||||
Crediti nei confronti di banche | |||||||
Crediti risultanti da operazioni di finanziamento in titoli | |||||||
Crediti nei confronti della clientela | |||||||
Crediti ipotecari | |||||||
Attività di negoziazione | |||||||
Valori di rimpiazzo positivi di strumenti finanziari derivati | |||||||
Altri strumenti finanziari con valutazione al «fair value» | |||||||
Immobilizzazioni finanziarie | |||||||
Ratei e risconti attivi | |||||||
Partecipazioni | |||||||
Immobilizzazioni materiali | |||||||
Valori immateriali | |||||||
Altri attivi | |||||||
Capitale sociale non versato | |||||||
Totale attivi | |||||||
Impegni | |||||||
Impegni nei confronti di banche | |||||||
Impegni risultanti da operazioni di finanziamento in titoli | |||||||
Impegni risultanti da depositi della clientela | |||||||
Impegni risultanti da attività di negoziazione | |||||||
Valori di rimpiazzo negativi di strumenti finanziari derivati | |||||||
Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione al «fair value» | |||||||
Obbligazioni di cassa | |||||||
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti | |||||||
Ratei e risconti passivi | |||||||
Altri passivi | |||||||
Accantonamenti | |||||||
Totale impegni |
15 Tabella LI2: Presentazione delle differenze fra i valori prudenziali e i valori contabili sulla base del conto annuale e del conto di gruppo
15.1 In generale
15.1.1 Scopo
Informazioni sulle principali cause delle differenze tra i valori contabili in conformità alla presentazione dei conti e i valori delle posizioni impiegati a fini regolamentari, ad eccezione delle differenze nel perimetro di consolidamento che sono presentate nella tabella LI1. La base è costituita dai valori contabili in conformità al perimetro di consolidamento prudenziale (righe 1–3). I valori delle posizioni utilizzati a scopo prudenziale risultano dall’adeguamento (riga 10).
15.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
15.1.2.1 Commento minimo richiesto
I commenti richiesti sono riportati nella tabella LIA.
15.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le etichette di riga sono fornite a titolo illustrativo e devono essere adeguate da parte della banca in modo da poter descrivere in maniera esauriente le cause delle differenze fra i valori contabili in conformità alla presentazione dei conti e i valori delle posizioni impiegati a scopi prudenziali.
b. Le colonne devono fare riferimento ad altre tabelle nel modo indicato di seguito:
la colonna b si riferisce alle tabelle CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 e CR6–CR10;
la colonna c si riferisce alle tabelle SEC1, SEC3 e SEC4;
la colonna d si riferisce alle tabelle CCR1–CCR8;
la colonna e si riferisce alle tabelle MR1–MR3.
c. I valori delle righe 1 e 2 delle colonne b–e devono corrispondere ai valori nelle colonne c–f della tabella LI1.
d. Riga 4: il valore nominale deve essere indicato nella colonna a, mentre i valori convertiti in equivalenti di credito mediante fattori di conversione del credito nelle colonne b–e.
e. Riga 10: le indicazioni devono corrispondere alla somma dei valori sulla base dei quali vengono determinate le RWA calcolate per categoria di rischio. Per i rischi di credito e i rischi di credito della controparte esso deve corrispondere ai valori che vengono ponderati in funzione del rischio secondo l’AS‑BRI o l’IRB. Per le cartolarizzazioni, i valori devono essere determinati in base alle disposizioni per le cartolarizzazioni (art. 59b OFoP). Per i rischi di mercato ciò deve corrispondere ai valori ai quali si applicano le prescrizioni in materia di rischio di mercato.
15.2 Tabella
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Posizioni in conformità alle: | |||||
prescrizioni | prescrizioni | prescrizioni | prescrizioni | |||
1 | Valori contabili degli attivi a livello del perimetro di consolidamento prudenziale secondo la tabella LI1 | |||||
2 | Valori contabili degli impegni a livello del perimetro di consolidamento prudenziale secondo la tabella LI1 | |||||
3 | Importo netto a livello del perimetro di consolidamento prudenziale | |||||
4 | Posizioni fuori bilancio | |||||
5 | Differenze a livello della valutazione | |||||
6 | Differenze dovute a regole di compensazione differenti, diverse da quelle già riportate alla riga 2 | |||||
7 | Differenze nella considerazione di rettifiche di valore e accantonamenti | |||||
8 | Differenze risultanti da filtri prudenziali | |||||
9 | … | |||||
10 | Posizioni risultanti da disposizioni prudenziali |
16 Tabella PV1: Valutazione prudente
16.1 In generale
16.1.1 Scopo
Visione d’insieme dei vari tipi di valutazioni prudenti secondo gli articoli 16–24 OPFP-FINMA26.
16.1.2 Commento minimo richiesto
a. Le variazioni significative avvenute nel periodo di rendiconto devono essere spiegate. Queste informazioni devono riguardare in particolare i valori della riga 11 «Altro», se sono materiali o degni di nota per altri motivi, e descrivere con precisione gli adeguamenti. Occorre inoltre indicare quali strumenti finanziari hanno subito i maggiori adeguamenti.
b. Nelle righe che non sono applicabili per la banca, occorre indicare il valore zero. Se, nel suo rapporto di gestione, la banca utilizza un’altra convenzione per presentare le celle di una tabella che non sono applicabili, al posto dello zero può utilizzare tale convenzione. Il motivo della non applicabilità deve essere spiegato.
c. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al numero 30 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
16.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | g | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumenti | Strumenti | Strumenti | Strumenti | Strumenti | Totale | Di cui nel portafoglio | Di cui nel portafoglio | ||
1 | Incertezza concernente la chiusura, risultante da: | ||||||||
2 |
| ||||||||
3 |
| ||||||||
4 |
| ||||||||
5 | Risoluzione anticipata del contratto | ||||||||
6 | Rischi di modello | ||||||||
7 | Rischi operativi | ||||||||
8 | Costi d’investimento e di rifinanziamento | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
9 | Rischi di spread creditizio da considerare in un momento successivo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
10 | Costi amministrativi futuri | ||||||||
11 | Altro | ||||||||
12 | Totale degli adeguamenti di valore |
17 Tabella ENC: Valori patrimoniali gravati e non gravati
17.1 In generale
17.1.1 Scopo
Trasparenza sui valori patrimoniali gravati e non gravati iscritti a bilancio. Le basi sono costituite dai valori alla fine del periodo.
17.1.2 Commento minimo richiesto
a. Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati. In particolare occorre indicare:
le variazioni significative a livello dei valori patrimoniali gravati e non gravati rispetto al periodo precedente;
all’occorrenza, una spiegazione concernente l’ammontare dei valori patrimoniali gravati e non gravati, ripartiti in base al tipo di transazione/categoria;
altre informazioni pertinenti che sono necessarie per comprendere il contesto delle informazioni fornite.
b. Poiché per le linee di credito di una banca centrale viene utilizzata una colonna separata, le banche devono indicare il tipo di valori patrimoniali e di linee di credito elencate in questa colonna.
c. Colonna a: devono essere indicati i valori patrimoniali che la banca non può liquidare, vendere, trasferire o cedere, o può farlo solo in misura limitata, a causa di restrizioni legali, normative, contrattuali o di altro tipo.
d. Nelle righe, la banca opera una ripartizione o un raggruppamento ragionevole delle posizioni iscritte a bilancio.
17.2 Tabella
a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
Valori patrimoniali gravati, | Linee di credito di una banca centrale | Valori patrimoniali non gravati, | Totale | |
Attivi di tipo 1 | ||||
Attivi di tipo 2 | ||||
… | ||||
Altri attivi |
18 Tabella REMA: Remunerazioni: politica
18.1 Scopo
Descrizione della politica di remunerazione della banca come pure degli elementi chiave del sistema di remunerazione, al fine di consentire una valutazione esauriente della prassi di remunerazione.
18.2 Commento minimo richiesto
La banca deve descrivere gli elementi principali del suo sistema di remunerazione e in che modo lo sviluppa. In particolare devono essere descritti i seguenti elementi, se rilevanti:
a. informazioni concernenti i comitati preposti alla sorveglianza delle remunerazioni, in particolare:
nome, composizione e mandato dei comitati principali che sorvegliano la remunerazione,
i consulenti esterni della cui consulenza la banca si è avvalsa, l’organo che li ha incaricati e gli ambiti del processo di remunerazione in cui hanno operato,
descrizione dell’estensione della politica di remunerazione della banca, per esempio per regioni o ambiti di attività, compresa la misura in cui tale politica si applica alle filiali e alle succursali estere,
descrizione delle tipologie di dipendenti che la banca definisce come soggetti abilitati ad assumere rischi significativi e dirigenti di alto livello («senior manager»);
b. informazioni sull’assetto e sulla struttura del processo di remunerazione, in particolare:
visione d’insieme delle caratteristiche essenziali e degli obiettivi della politica di remunerazione,
indicare se, durante l’esercizio precedente, il comitato per le remunerazioni ha esaminato la politica di remunerazione della banca; in caso affermativo, riportare una visione d’insieme delle modifiche apportate, dei motivi ad esse soggiacenti e il relativo impatto sulle remunerazioni,
indicazioni concernenti il modo in cui la banca assicura che i collaboratori competenti per il rischio e la compliance siano remunerati indipendentemente dagli affari di cui effettuano la supervisione;
c. descrizione del modo in cui i rischi attuali e futuri vengono considerati nel processo di remunerazione e visione d’insieme dei principali rischi, della loro misurazione e di come tale misurazione influisca sulle remunerazioni;
d. descrizione del modo in cui la banca pone in relazione l’ammontare delle remunerazioni con il risultato in un dato periodo di valutazione, in particolare:
visione d’insieme dei principali indicatori di performance della banca, dei principali ambiti di attività e dei collaboratori,
indicazioni concernenti il modo cui l’ammontare delle remunerazioni individuali è legato al risultato globale della banca e a quello individuale,
indicazioni concernenti le misure attuate dalla banca in generale per adeguare le remunerazioni nel caso in cui gli indicatori di performance non siano buoni, inclusi i criteri che la banca utilizza per definire quando i valori degli indicatori di performance non sono considerati buoni;
e. descrizione del modo in cui la banca intende adeguare la remunerazione in funzione della performance a lungo termine, in particolare:
indicazioni concernenti la politica adottata dalla banca in materia di differimento e maturazione delle remunerazioni variabili e, se la quota della retribuzione variabile differisce a seconda dei dipendenti o dei gruppi di dipendenti, descrizione dei fattori che determinano le quote e l’importanza relativa di tali fattori,
indicazioni sulla politica seguita e sui criteri adottati dalla banca per adeguare le remunerazioni differite prima della loro maturazione e, laddove consentito dalla legislazione nazionale, per il loro recupero mediante clausole di recupero («clawback arrangements») dopo la maturazione;
f. descrizione delle varie forme di remunerazione variabile che la banca impiega e motivazione alla base di tale varietà, in particolare:
visione d’insieme delle varie forme di remunerazioni variabili offerte, in particolare distribuzione in contanti, distribuzione sotto forma di azioni o di strumenti collegati alle azioni,
descrizione dell’impiego delle varie forme di remunerazione variabile e, se la loro combinazione differisce a seconda dei dipendenti o dei gruppi di dipendenti, descrizione dei fattori che determinano la combinazione e l’importanza relativa di tali fattori.
19 Tabella REM1: Remunerazioni: distribuzioni
19.1 In generale
19.1.1 Scopo
Informazioni quantitative concernenti le remunerazioni distribuite nel periodo di rendiconto.
19.1.2 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative avvenute nel periodo di rendiconto e i relativi motivi principali devono essere spiegati.
19.2 Tabella
a | b | |||
|---|---|---|---|---|
Importo della remunerazione | Dirigenti di alto livello | Altri soggetti rilevanti abilitati | ||
1 | Remunerazioni fisse | Numero di collaboratori | ||
2 | Totale delle remunerazioni fisse (3 + 5 + 7) | |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
6 |
| |||
7 |
| |||
8 |
| |||
9 | Remunerazioni variabili | Numero di collaboratori | ||
10 | Totale delle remunerazioni variabili (11 + 13 + 15) | |||
11 |
| |||
12 |
| |||
13 |
| |||
14 |
| |||
15 |
| |||
16 |
| |||
17 | Totale remunerazioni (2 + 10) |
20 Tabella REM2: Remunerazioni: pagamenti speciali
20.1 In generale
20.1.1 Scopo
Indicazioni quantitative sui pagamenti speciali effettuati nel periodo di rendiconto.
20.1.2 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative avvenute nel periodo di rendiconto e i relativi motivi principali devono essere spiegati.
20.2 Tabella
Pagamenti speciali | Bonus garantiti | Bonus di inizio | Bonus di fine rapporto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di collaboratori | Importo complessivo | Numero di collaboratori | Importo complessivo | Numero di collaboratori | Importo complessivo | |
Dirigenti di alto livello («senior management») | ||||||
Altri soggetti rilevanti abilitati ad assumere rischi |
21 Tabella REM3: Remunerazioni: distribuzioni di vario tipo
21.1 In generale
21.1.1 Scopo
Indicazioni quantitative concernenti le remunerazioni differite o trattenute.
21.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
21.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative avvenute nel periodo di rendiconto e i relativi motivi principali devono essere spiegati.
21.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Nelle colonne a e b devono essere indicati gli importi al giorno di riferimento, cumulati sull’arco degli ultimi anni.
b. Nelle colonne c ed e devono essere indicate le variazioni durante l’esercizio in rassegna.
c. Nelle colonne c ed e devono essere indicate le variazioni che si riferiscono alla colonna b.
d. Nella colonna e devono essere indicate le distribuzioni che hanno un impatto sulla colonna a.
21.2 Tabella
a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|
Remunerazioni differite | Importo complessivo | Di cui: importo complessivo | Importo complessivo | Importo complessivo | Importo complessivo |
Dirigenti di alto livello («senior management») | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Altri soggetti rilevanti abilitati ad assumere rischi | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Totale |
22 Tabella CRA: Rischio di credito: indicazioni generali
22.1 Scopo
Descrizione delle caratteristiche principali e delle componenti della gestione del rischio di credito, in particolare modello operativo e profilo del rischio di credito, organizzazione della gestione del rischio di credito e funzioni coinvolte nonché rendiconto in materia di rischio.
22.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
22.2.1 Commento minimo richiesto
La banca deve descrivere i propri obiettivi e le proprie norme interne per la gestione del rischio di credito, indicando segnatamente:
a. il modo in cui il modello operativo influenza la composizione del profilo del rischio di credito;
b. i criteri e gli approcci impiegati per determinare le disposizione interne di gestione del rischio di credito e i limiti del rischio di credito;
c. la struttura e l’organizzazione della funzione di gestione e controllo del rischio di credito;
d. l’interazione tra la funzione di gestione del rischio di credito e di controllo del rischio di credito e le funzioni competenti per la compliance e la revisione interna;
e. la portata e il contenuto del rendiconto concernente le esposizioni al rischio di credito come pure la gestione del rischio di credito all’attenzione dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
22.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Un rimando parziale o integrale all’allegato della relazione annuale è consentito se contiene integralmente o parzialmente le informazioni necessarie.
23 Tabella CR1: Rischio di credito: qualità creditizia degli attivi
23.1 In generale
23.1.1 Scopo
Informazioni esaustive sulla qualità creditizia delle posizioni attive iscritte a bilancio e fuori bilancio. La base è costituita dai valori contabili, in conformità al perimetro di consolidamento prudenziale.
23.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
23.1.2.1 Commento minimo richiesto
Indicare e spiegare la definizione interna di «stato di default».
23.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Colonne a e b: le informazioni devono corrispondere ai valori a bilancio e fuori bilancio esposti a un rischio di credito in conformità alle prescrizioni in materia di fondi propri, escluso il rischio di credito della controparte.
b. Colonna c: le informazioni devono corrispondere alla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza parziali eliminazioni contabili e indipendentemente dal fatto che le correzioni coprano posizioni in sofferenza o non in sofferenza.
c. Le colonne d, e e f possono essere utilizzate solamente dalle banche che allestiscono i conti secondo l’approccio «Expected Credit Loss» (ECL).
d. Le posizioni iscritte a bilancio devono comprendere i prestiti e i titoli di debito.
e. Le posizioni fuori bilancio devono essere calcolate mediante i seguenti criteri:
garanzie concesse: importo massimo che la banca è tenuta a pagare, in caso di escussione della garanzia, come valore lordo;
impegni di credito irrevocabili: importo totale che la banca si è impegnata a prestare come valore lordo.
f. Il valore lordo deve corrispondere al valore prima dell’applicazione dei fattori di conversione del credito e delle tecniche di riduzione del rischio di credito, prima che vengano considerati eventuali rettifiche di valore e accantonamenti, ma al netto di un’eventuale parziale eliminazione contabile.
23.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valori contabili lordi delle | Rettifiche di valore / | Di cui rettifiche | Di cui rettifiche | Valori netti | ||||
Posizioni | Posizioni | Attribuite | Attribuite | |||||
1 | Crediti, esclusi titoli di debito | |||||||
2 | Titoli di debito | |||||||
3 | Posizioni fuori bilancio | |||||||
4 | Totale |
24 Tabella CR2: Rischio di credito: variazioni nei portafogli creditizi e dei titoli di debito in stato di default
24.1 In generale
24.1.1 Scopo
Presentazione delle variazioni degli stock di crediti e titoli di debito in stato di default di una banca, dei passaggi tra le categorie di crediti e titoli di debito in stato di default e non in stato di default nonché riduzione di crediti e titoli di debito in stato di default in seguito ad eliminazione contabile. La base è costituita dai valori contabili.
24.1.2 Commento minimo richiesto
Deve essere spiegata ogni variazione significativa delle posizioni in stato di default dalla fine del periodo precedente come pure ogni variazione significativa tra le posizioni in stato di default e quelle non in stato di default. Le posizioni in stato di default devono essere indicate dopo le parziali eliminazioni contabili, ma prima delle rettifiche di valore.
24.2 Tabella
a | ||
|---|---|---|
1 | Crediti e titoli di debito in stato di default alla fine del periodo precedente | |
2 | Crediti e titoli di debito in stato di default dalla fine del periodo precedente | |
3 | Posizioni che non figurano più in stato di default | |
4 | Importi eliminati parzialmente o integralmente a livello contabile | |
5 | Altre variazioni (+/–) | |
6 | Crediti e titoli di debito in stato di default alla fine del periodo di rendiconto (1 + 2 – 3 – 4 + 5) |
25 Tabella CRB: Rischio di credito: informazioni supplementari sulla qualità creditizia degli attivi
25.1 Scopo
Informazioni supplementari sulle tabelle corredate da informazioni quantitative sulla qualità creditizia degli attivi di una banca.
25.2 Commento minimo richiesto
25.2.1 Informazioni qualitative
Devono essere fornite le seguenti informazioni qualitative:
a. portata e definizione di «in sofferenza» e «compromessi» utilizzate a fini contabili, differenze rispetto ai concetti di «in sofferenza» e «in stato di default» ai sensi del diritto in materia di vigilanza;
b. entità delle posizioni in sofferenza con una mora superiore a 90 giorni che tuttavia non sono compromesse, con relativa motivazione;
c. descrizione del metodo per identificare i crediti compromessi; le banche che allestiscono i conti secondo l’ECL devono motivare in via aggiuntiva la categorizzazione degli accantonamenti ECL nelle categorie «speciale» e «generale» per le posizioni secondo l’AS‑BRI;
d. definizione interna alla banca di «posizioni ristrutturate».
25.2.2 Informazioni qualitative
Devono essere fornite le seguenti informazioni quantitative:
a. Esposizione sinottica delle posizioni in base a:
aree geografiche, nella misura in cui la banca svolge attività internazionali significative; le regioni devono essere suddivise in «Svizzera» e regioni estere opportunamente selezionate,
settori,
durate residue;
b. valori delle posizioni compromesse in base alla definizione utilizzata dalla banca a scopi contabili, nonché rettifiche di valore e ammortamenti corrispondenti, suddivisi in base ad aree geografiche e ambiti di attività;
c. analisi della scala di anzianità delle posizioni in sofferenza in conformità alla presentazione dei conti;
d. esposizione sinottica delle posizioni ristrutturate, operando una distinzione fra posizioni compromesse e non compromesse.
26 Tabella CRC: Rischio di credito: informazioni sulle tecniche di riduzione del rischio
26.1 Scopo
Informazioni qualitative concernenti la riduzione del rischio di credito.
26.2 Commento minimo richiesto
Occorre indicare almeno le seguenti informazioni:
a. le caratteristiche fondamentali delle disposizioni e dei processi interni relativi al «netting» applicato a bilancio e fuori bilancio, indicandone l’entità;
b. le caratteristiche fondamentali delle disposizioni e dei processi interni per la valutazione e la gestione delle garanzie;
c. le informazioni concernenti le concentrazioni del rischio di mercato o del rischio di credito, a seguito delle misure di riduzione del rischio, in funzione di tipo di garante, delle garanzie e del fornitore della protezione per i derivati di credito.
27 Tabella CR3: Rischio di credito: visione d’insieme delle tecniche di riduzione del rischio
27.1 In generale
27.1.1 Scopo
Pubblicazione concernente la portata dell’impiego delle tecniche di riduzione del rischio di credito e pubblicazione di tutte le posizioni garantite, indipendentemente dal fatto che venga applicato l’approccio AS‑BRI o l’approccio IRB per calcolare le RWA. La base è costituita dai valori contabili.
27.1.2 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
27.2 Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale
27.2.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Se la banca non è in grado di indicare le posizioni «crediti» e «titoli di debito» separatamente in funzione della riduzione del rischio sotto forma di garanzie reali, garanzie e derivati di credito, può accorpare le celle corrispondenti oppure ripartire proporzionalmente in maniera ponderata sulle corrispondenti celle gli importi in base agli importi lordi pro-rata. La banca deve indicare quale procedura ha utilizzato.
b. Colonna a: devono essere indicate le posizioni al netto delle rettifiche di valore che non beneficiano di alcuna riduzione del rischio di credito.
c. Colonna b: devono essere indicate le posizioni al netto delle rettifiche di valore che sono garantite integralmente o in parte, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
d. Colonna c: deve essere indicata la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie reali. Se il valore della garanzia reale che si può ottenere supera il valore della posizione, deve essere indicato il valore della posizione.
e. Colonna d: deve essere indicata la quota della posizione effettivamente garantita da garanzie finanziarie. Se il valore delle garanzie che si può ottenere supera il valore della posizione, deve essere indicato il valore della posizione.
f. Colonna e: deve essere indicata la quota della posizione effettivamente garantita da derivati di credito. Se il valore dei derivati di credito che si può ottenere supera il valore della posizione, deve essere indicato il valore della posizione.
27.2.2 Tabella
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Posizioni non garantite | Posizioni garantite | Di cui: posizioni garantite | Di cui: posizioni garantite | Di cui: posizioni garantite | ||
1 | Prestiti, esclusi titoli di debito | |||||
2 | Titoli di debito | |||||
3 | Totale | |||||
4 |
|
27.3 Tabella per le banche sottoposte all’obbligo di pubblicazione parziale
27.3.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Se la banca non è in grado di indicare le posizioni «crediti» e «titoli di debito» separatamente in funzione della riduzione del rischio sotto forma di garanzie reali, garanzie e derivati di credito può accorpare le celle corrispondenti oppure ripartire proporzionalmente in maniera ponderata sulle corrispondenti celle gli importi in base agli importi lordi pro-rata. La banca deve indicare quale procedura ha utilizzato.
b. Colonna a: devono essere indicate le posizioni al netto delle rettifiche di valore che non beneficiano di alcuna riduzione del rischio di credito.
c. Colonna c: devono essere indicate le posizioni al netto delle rettifiche di valore che sono garantite integralmente o in parte da garanzie reali, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
d. Colonne d ed e: devono essere indicate le posizioni al netto delle rettifiche di valore che sono garantite integralmente o in parte da garanzie, indipendentemente dalla quota della posizione originaria garantita.
27.3.2 Tabella
a | c | d ed e | ||
|---|---|---|---|---|
Posizioni non garantite ai valori contabili | Posizioni garantite mediante garanzie reali, | Posizioni garantite mediante garanzie finanziarie | ||
1 | Crediti, inclusi titoli di debito | |||
2 | Operazioni fuori bilancio | |||
3 | Totale | |||
4 |
|
28 Tabella CRD: Rischio di credito: informazioni sull’applicazione di rating esterni secondo l’AS‑BRI
28.1 Scopo
Informazioni qualitative supplementari concernenti l’applicazione di rating esterni secondo l’AS‑BRI.
28.2 Commento minimo richiesto
a. Devono essere indicati i nomi delle agenzie di rating (ECAI) e delle agenzie per il credito all’esportazione (ECA) che vengono impiegate e spiegati i motivi che comportano eventuali variazioni durante il periodo di rendiconto.
b. Occorre indicare per quali classi di posizioni ci si avvale di ECAI o ECA.
c. Deve essere descritta la procedura per applicare i rating relativi all’emittente o ai rating specifici dell’emissione a ulteriori posizioni comparabili nel portafoglio della banca.
29 Tabella CR4: Rischio di credito: posizioni ed effetti della riduzione del rischio di credito secondo l’AS‑BRI
29.1 In generale
29.1.1 Scopo
Illustrare gli effetti della riduzione del rischio di credito secondo l’approccio completo e l’approccio semplice sulle esigenze in materia di fondi propri secondo l’AS‑BRI. Presentare la densità delle posizioni ponderate in funzione del rischio (densità delle RWA) come misura sintetica del rischio di un portafoglio.
29.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
29.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
29.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Colonne a e b: le informazioni devono corrispondere alle posizioni prudenziali del perimetro di consolidamento prudenziale dopo aver considerato le rettifiche di valore e gli ammortamenti, senza considerare la riduzione del rischio. Le posizioni fuori bilancio devono essere considerate prima dell’applicazione dei fattori di conversione del credito.
b. Colonne c e d: le informazioni devono corrispondere ai valori determinanti per il calcolo dei fondi propri minimi.
c. Colonna f: l’informazione deve corrispondere alle RWA divise per il totale dei valori iscritti a bilancio e dei valori fuori bilancio dopo l’applicazione dei fattori di conversione del credito e dopo la riduzione del rischio, espressi in termini percentuali (f = (e/(c + d)*100 %).
d. Riga 11: in questa riga devono essere indicate le altre posizioni secondo l’allegato 3 numero 6 OFoP.
29.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizioni prima dell’applicazione | Posizioni dopo l’applicazione | RWA | Densità delle RWA | ||||
Classe di posizione | Valori iscritti a bilancio | Valori fuori bilancio | Valori iscritti a bilancio | Valori fuori bilancio | |||
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali | ||||||
2 | Enti di diritto pubblico | ||||||
3 | Banche multilaterali di sviluppo | ||||||
4 | Banche | ||||||
| |||||||
5 | Titoli di credito coperti | ||||||
| |||||||
6 | Imprese | ||||||
| |||||||
| |||||||
7 | Obbligazioni postergate e strumenti con carattere di partecipazione | ||||||
8 | Retail | ||||||
9 | Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
10 | Posizioni in stato di default | ||||||
11 | Altre posizioni | ||||||
12 | Totale |
30 Tabella CR5: Rischio di credito: posizioni ripartite per classi di posizioni e ponderazione del rischio secondo l’AS-BRI
30.1 In generale
30.1.1 Scopo
Ripartizione delle posizioni esposte al rischio di credito per classe di posizione e ponderazione del rischio secondo l’AS‑BRI.
30.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
30.1.2.1 Tabella da utilizzare
a. La tabella secondo il numero 30.2.1 deve essere utilizzata dalle banche delle categorie 1 e 2, incluse le banche di rilevanza sistemica.
b. La tabella secondo il numero 30.2.2 deve essere utilizzata dalle banche delle categorie 3–5, incluse le banche di rilevanza sistemica.
c. La tabella secondo il numero 30.3 deve essere utilizzata dalle banche delle categorie 1–3, incluse le banche di rilevanza sistemica.
30.1.2.2 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
30.1.2.3 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le banche delle categorie 3–5 che in larga misura non determinano i fondi propri minimi per il rischio di credito secondo l’AS‑BRI possono rinunciare alla pubblicazione della tabella dettagliata CR5 secondo il numero 30.2.2 lettera b nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
b. Numero 30.2.1 riga 7 e numero 30.2.2 riga 7: se i termini transitori di cui all’articolo 148o OFoP sono applicabili, le ponderazioni effettive dei rischi durante tali termini transitori devono essere pubblicate nella tabella o in una nota a piè di pagina.
c. Numero 30.2.1 riga 11 e numero 30.2.2 riga 11: in questa riga devono essere considerate le altre posizioni secondo l’allegato 3 numero 6 OFoP.
d. Numero 30.3 colonna c: la ponderazione deve basarsi sulla posizione fuori bilancio prima dell’applicazione del fattore di conversione del credito.
e. Numero 30.2.1 righe 8 e 9, 30.2.2 righe 8 e 9 e numero 30.3: devono essere indicate le posizioni prima di un eventuale incremento della ponderazione del rischio secondo gli articoli 66a capoverso 1 e 72c capoverso 6 OFoP.
f. La riga «Immobili d’abitazione a uso proprio» (art. 72 cpv. 3 OFoP) deve comprendere anche i crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione a uso proprio secondo l’articolo 72e capoverso 2 OFoP.
g. La riga «Immobili commerciali a uso proprio» (art. 72 cpv. 5 OFoP) deve comprendere anche i crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili commerciali a uso proprio secondo l’articolo 72e capoverso 4 OFoP.
h. La riga «Crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili» (art. 72e cpv. 1 OFoP) deve comprendere i crediti per immobili d’abitazione non a uso proprio secondo l’articolo 72e capoversi 3 e 5 OFoP.
30.2 Presentazione dettagliata delle posizioni in base alla ponderazione del rischio e alle classi di posizioni
30.2.1 Tabella per le banche delle categorie 1–2
a | b | c | d | e | f | g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali |
a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 20 % | 50 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
2 | Enti di diritto pubblico |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 0 % | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
3 | Banche multilaterali di sviluppo |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
4 | Banche | |||||||||
|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 35 % | 50 % | 100 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
5 | Titoli di credito coperti | |||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 20 % | 50 % | 65 % | 75 % | 80 % | 85 % | 100 % | 130 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
6 | Imprese | n.a. | ||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. |
a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 100 % | 150 % | 250 % | 400 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
7 | Obbligazioni postergate e strumenti con carattere di partecipazione | n.a. |
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 45 % | 75 % | 100 % | Altro | Totale delle posizioni esposte | |
8 | Retail |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 150 | Andere | Totale delle posizioni esposte | |
9 | Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 50 % | 100 % | 150 % | Altro | Totale delle posizioni esposte al rischio di credito | |
10 | Posizioni in stato di default | n.a. |
a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 0 % | 20 % | 100 % | 1250 % | Altro | Totale delle posizioni esposte al rischio di credito | |
11 | Altre posizioni | n.a. |
30.2.2 Tabella per le banche delle categorie 3–5
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponderazione del rischio (%) → | 0, 10, 15 | 20, 25 | 30, 35 | 40, 45, | 60, 70, | 90, 100, | 130, 150, | 400 | 1250 | Totale delle posizioni esposte | |
Classe di posizione ↓ | |||||||||||
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
2 | Enti di diritto pubblico | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
3 | Banche multilaterali di sviluppo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
4 | Banche | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | ||||||||
5 | Titoli di credito coperti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
6 | Imprese | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
7 | Obbligazioni postergate e strumenti con carattere di partecipazione | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
8 | Retail | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
9 | Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare | n.a. | n.a. | ||||||||
| n.a. | n.a. | |||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||||
| n.a. | n.a. | |||||||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
10 | Posizioni in stato di default | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
11 | Altre posizioni | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
12 | Totale |
30.3 Presentazione delle posizioni e dei fattori di conversione del credito dopo la ponderazione del rischio: tabella per le banche delle categorie 1–3
a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ponderazione del rischio | Posizioni iscritte a bilancio | Posizioni fuori bilancio | Fattore medio ponderato | Totale delle posizioni esposte | |
1 | Inferiore al 40 % | ||||
2 | 40–70 % | ||||
3 | 75 % | ||||
4 | 85 % | ||||
5 | 90–100 % | ||||
6 | 105–130 % | ||||
7 | 150 % | ||||
8 | 250 % | ||||
9 | 400 % | ||||
10 | 1250 % | ||||
11 | Totale |
31 Tabella CRE: IRB: informazioni relative ai modelli
31.1 Scopo
Informazioni sui modelli IRB utilizzati per il calcolo delle RWA.
31.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
32 Tabella CR6: IRB: posizioni per classi di posizioni e probabilità di default
32.1 Scopo
Indicazione dei principali indicatori che vengono utilizzati per il calcolo delle esigenze in materia di capitale proprio per i modelli IRB.
32.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
a. Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
b. La definizione di «portafoglio X» secondo l’IRB semplificato («Foundation IRB», F‑IRB) rispettivamente l’IRB avanzato («Advanced IRB», A‑IRB) si basa sulle informazioni della riga corrispondente definite per la tabella CR7.
c. Un incremento delle RWA volto al rispetto dell’esigenza di cui all’articolo 77 capoverso 2 OFoP non deve essere considerato in questa tabella.
33 Tabella CR7: IRB: effetto di riduzione del rischio dei derivati di credito sulle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA)
33.1 Scopo, tipo e formato
Informazioni sull’impatto dei derivati di credito sui fondi propri minimi secondo l’IRB.
33.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
a. Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP; le righe sono definite nel modo seguente:
Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali, secondo il «Foundation IRB» (F‑IRB),
Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali, secondo l’«Advanced IRB» (A‑IRB),
Banche, secondo il F-IRB,
Enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo, secondo il F‑IRB,
Imprese: finanziamenti speciali, secondo il F-IRB,
Imprese: finanziamenti speciali, secondo l’A-IRB,
Imprese: altri finanziamenti, secondo il F-IRB,
Imprese: altri finanziamenti, secondo l’A-IRB),
Retail: posizioni garantite da pegno immobiliare,
Retail: posizioni rotative qualificate («qualifying revolving retail exposures»),
Retail: altre posizioni;
b. Un incremento delle RWA volto al rispetto dell’esigenza di cui all’articolo 77 capoverso 2 OFoP non deve essere considerato in questa tabella.
34 Tabella CR8: IRB: Variazione delle posizioni esposte al rischio di credito ponderate in funzione del rischio
34.1 Scopo
Informazioni sulla variazione delle posizioni esposte al rischio di credito ponderate in funzione del rischio secondo l’IRB.
34.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
a. Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
b. Un incremento delle RWA volto al rispetto dell’esigenza di cui all’articolo 77 capoverso 2 OFoP non deve essere considerato in questa tabella.
35 Tabella CR9: IRB: valutazione delle stime di probabilità di default in base alle classi di posizioni
35.1 Scopo
Informazioni sui dati di «backtesting» per convalidare l’affidabilità delle stime della probabilità di default.
35.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
a. Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
b. La definizione di «portafoglio X» secondo il F-IRB rispettivamente l’A‑IRB si basa sulle informazioni della riga corrispondente definite per la tabella CR7.
36 Tabella CR10: IRB: finanziamenti speciali secondo l’approccio «supervisory slotting»
36.1 Scopo
Informazioni sui finanziamenti speciali secondo l’approccio «supervisory slotting».
36.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 40 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
37 Tabella CCRA: rischio di credito della controparte: indicazioni generali
37.1 Scopo
Descrizione delle caratteristiche principali della gestione del rischio relativo al rischio di credito della controparte, per esempio dei limiti operativi, del ricorso a garanzie e ad altre tecniche di riduzione del rischio di credito e degli effetti del deterioramento della propria solvibilità.
37.2 Commento minimo richiesto
La banca deve descrivere i propri obiettivi e le proprie norme interne concernenti la gestione del rischio di credito della controparte, indicando segnatamente:
a. il metodo impiegato per stabilire i limiti operativi in funzione del capitale allocato internamente alla banca per il rischio di credito della controparte e delle posizioni nei confronti di controparti centrali (CCP);
b. le disposizioni interne concernenti le garanzie e altre tecniche di riduzione del rischio, come pure la valutazione del rischio di credito della controparte, comprese le posizioni nei confronti di CCP;
c. le disposizioni interne concernenti le posizioni «wrong way risk»;
d. l’impatto sulla banca, qualora si verifichi un deterioramento del rating e occorra fornire ulteriori garanzie.
38 Tabella CCR1: Rischio di credito della controparte: analisi mediante approcci
38.1 In generale
38.1.1 Scopo
Presentazione esaustiva degli approcci impiegati per calcolare i fondi propri per il rischio di credito della controparte, indicando gli indicatori fondamentali impiegati per ogni approccio. La base è costituita dai valori prudenziali, dalle RWA e dagli indicatori utilizzati per il calcolo delle RWA per tutte le posizioni con rischio di credito della controparte, eccetto i fondi propri minimi per il rischio CVA e le posizioni compensate per il tramite di una CCP.
38.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
38.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
38.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Colonna a: per le transazioni soggette a esigenze relative ai margini, i costi di rimpiazzo devono corrispondere alla perdita immediata in caso di default della controparte e alla chiusura immediata di tutte le relative posizioni. Per le transazioni soggette a esigenze relative ai margini, il margine rappresenta la perdita in caso di default immediato o futuro della controparte, presupponendo che la transazione in questione venga immediatamente conclusa e sostituita. I costi di rimpiazzo secondo l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati («Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA‑CCR) si basano sull’allegato 1 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 202427 sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OCre-FINMA).
b. Colonna b: Il potenziale incremento di valore corrisponde al possibile incremento della posizione a partire dalla chiusura fino alla fine del periodo di rischio e si fonda sull’articolo 10 OCre-FINMA.
c. Colonna c: si applica il numero 53.13 sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE) nella versione secondo l’allegato 1 OFoP.
d. Colonna e: l’equivalente di credito («Exposure at Default», EAD) dopo l’applicazione della riduzione del rischio (CRM) corrisponde all’importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, gli adeguamenti della valutazione del credito in relazione ai derivati e alle operazioni di finanziamento in titoli («Credit Valuation Adjustments», CVA) e gli adeguamenti per il «wrong way risk» specifico.
38.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costi di rimpiazzo | Potenziale incremento | EPE effettivo | Valore alfa utilizzato | EAD dopo CRM | RWA | ||
1 | Approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati (SA‑CCR) | n.a. | 1,4 | ||||
2 | Approccio modello «Expected-Positive-Exposure» per i derivati e le operazioni di finanziamento in titoli (SFT) | n.a. | n.a. | ||||
3 | Approccio semplice per le SFT | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
4 | Approccio completo per le SFT | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
5 | Approccio del modello «value at risk» (VaR) (per le SFT) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
6 | Totale | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
39 Tabella CCR3: Rischio di credito della controparte: posizioni ripartite per classi di posizioni e ponderazione del rischio secondo l’AS‑BRI
39.1 In generale
39.1.1 Scopo
Ripartizione degli equivalenti di credito delle posizioni esposte al rischio di credito della controparte calcolate secondo l’SA‑CCR, l’approccio standard semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato, per classi di posizioni e ponderazione in funzione del rischio secondo l’approccio AS‑BRI.
39.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
39.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
39.1.2.2 Tabella da utilizzare
a. La tabella secondo il numero 39.2 deve essere utilizzata dalle banche delle categorie 1 e 2, incluse le banche di rilevanza sistemica.
b. La tabella secondo il numero 39.3 deve essere utilizzata dalle banche delle categorie 3–5.
39.1.2.3 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Numero 39.2 colonna r e numero 39.3 colonna h: il totale degli equivalenti di credito rilevanti per la determinazione dei fondi propri minimi deve essere indicato, dopo aver tenuto conto dell’attenuazione del rischio di credito.
b. Numero 39.2 riga 7 e numero 39.3 riga 7: in queste righe sono escluse le posizioni nei confronti di CCP.
39.2 Tabella per le banche delle categorie 1–2
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 130 | 150 | Totale delle posizioni esposte | |
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali | ||||||||||||||||||
2 | Enti di diritto pubblico | ||||||||||||||||||
3 | Banche multilaterali di sviluppo | ||||||||||||||||||
4 | Banche | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5 | Imprese | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | Posizioni retail | ||||||||||||||||||
7 | Altre posizioni | ||||||||||||||||||
8 | Totale |
39.3 Tabella per le banche delle categorie 3–5
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di posizione / ponderazione del rischio (%) | 0 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 | 130 | Totale delle posizioni | |
1 | Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali | ||||||||
2 | Enti di diritto pubblico | ||||||||
3 | Banche multilaterali di sviluppo | ||||||||
4 | Banche | ||||||||
| |||||||||
5 | Imprese | ||||||||
| |||||||||
6 | Posizioni retail | ||||||||
7 | Altre posizioni | ||||||||
8 | Totale |
40 Tabella CCR4: IRB: rischio di credito della controparte per classi di posizioni e probabilità di default
40.1 Scopo
Informazioni sugli indicatori rilevanti per il calcolo dei fondi propri minimi per posizioni con rischio di credito della controparte secondo l’IRB
40.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
a. Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 42 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
b. La definizione di «portafoglio X» secondo il F‑IRB e l’A‑IRB si basa sulle informazioni della riga corrispondente definite per la tabella CR7.
41 Tabella CCR5: Rischio di credito della controparte: composizione delle garanzie per le posizioni esposte al rischio di credito della controparte
41.1 In generale
41.1.1 Scopo
Ripartizione di tutte le tipologie di garanzie sui margini fornite e ricevute in relazione al rischio di credito della controparte di operazioni in derivati e operazioni di finanziamento in titoli (SFT), comprese le transazioni che vengono compensate per il tramite di una CCP. La base è costituita dal «fair value» delle garanzie utilizzate in operazioni in derivati o SFT, indipendentemente dal fatto che tali transazioni siano compensate o meno per il tramite di una CCP e che le garanzie vengano fornite o meno a una CCP.
41.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
41.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
41.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Possono essere adeguate solo le righe, non le colonne.
b. Colonne a e c: devono essere riportate solo le garanzie detenute in modo tale da non confluire in una massa fallimentare («bankruptcy-remote»). Le altre garanzie devono essere riportate nelle colonne b e d.
41.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Garanzie utilizzate per operazioni in derivati | Garanzie utilizzate per SFT | |||||
«Fair value» delle garanzie ottenute | «Fair value» delle garanzie fornite | «Fair value» delle garanzie ottenute | «Fair value» delle garanzie fornite | |||
Segregato | Non segregato | Segregato | Non segregato | |||
Liquidità in CHF | ||||||
Liquidità in valuta estera | ||||||
Crediti nei confronti della Confederazione | ||||||
Crediti nei confronti di Stati esteri | ||||||
Crediti nei confronti di enti statali | ||||||
Obbligazioni societarie | ||||||
Strumenti con carattere di partecipazione | ||||||
Altre garanzie | ||||||
Totale |
42 Tabella CCR6: Rischio di credito della controparte: posizioni su derivati di credito
42.1 In generale
42.1.1 Scopo
Illustrazione dell’entità delle posizioni su derivati di credito, suddivise per derivati venduti e acquistati. La base sono i valori nominali dei derivati prima di eventuali «netting» e dei «fair value».
42.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
42.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
42.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Possono essere adeguate solo le righe, non le colonne.
42.2 Tabella
a | b | |
|---|---|---|
Protezione acquistata | Protezione venduta | |
Importi nominali | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Totale importi nominali | ||
«Fair value» | ||
| ||
|
43 Tabella CCR7: Rischio di credito della controparte: Variazione delle posizioni esposte al rischio di credito della controparte ponderate in funzione del rischio secondo l’approccio modello EPE
43.1 In generale
43.1.1 Scopo
Rendiconto dei flussi che illustra le variazioni relative alle RWA calcolate in base all’approccio modello «Expected Positive Exposure» (approccio modello EPE) per il rischio di credito della controparte delle operazioni in derivati e delle SFT. La base è costituita dalle RWA in relazione al rischio di credito della controparte, a esclusione del rischio di credito secondo la tabella CR8.
43.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
43.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
43.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le variazioni a livello delle RWA nel corso del periodo di rendiconto devono essere fondate su una stima ragionevole per ognuna delle cause indicate.
b. Le colonne e le righe 1–9 sono fisse. La banca può aggiungere righe supplementari fra le righe 7 e 8 per riportare ulteriori cause delle variazioni a livello delle RWA.
c. Riga 2: devono essere indicate le variazioni dell’effettivo dovute a cambiamenti a livello del volume o della struttura dei portafogli, compresi i nuovi affari e le posizioni correnti, ma senza tenere conto degli effetti susseguenti all’acquisizione o alla vendita di imprese.
d. Riga 3: devono essere indicate le variazioni dovute a un’altra valutazione della qualità della controparte della banca in conformità alle prescrizioni regolamentari, indipendentemente dall’approccio che la banca impiega a tale scopo. Devono essere riportate anche eventuali variazioni in relazione a modelli dell’IRB.
e. Riga 4: devono essere indicate le variazioni dovute all’applicazione di modelli, i cambiamenti nell’ambito di applicazione dei modelli nonché tutti i cambiamenti legati alla rimozione delle lacune nei modelli. Questa riga si riferisce solo all’approccio modello EPE.
f. Riga 6: devono essere indicate le variazioni a livello dei volumi dovuti all’acquisizione o alla vendita di imprese.
g. Riga 7: variazioni dovute a modifiche dei corsi di cambio.
43.2 Tabella
a | ||
|---|---|---|
Importi | ||
1 | RWA alla fine del periodo di rendiconto precedente | |
2 | Variazioni degli attivi | |
3 | Variazioni della qualità creditizia delle controparti | |
4 | Variazioni dei modelli | |
5 | Variazioni nella metodologia o nelle prescrizioni concernenti l’approccio modello EPE | |
6 | Acquisizioni o vendite di imprese | |
7 | Variazioni dei corsi di cambio | |
8 | Altro | |
9 | RWA alla fine del periodo di rendiconto |
44 Tabella CCR8: Rischio di credito della controparte: posizioni nei confronti di controparti centrali (CCP)
44.1 In generale
44.1.1 Scopo
Presentazione esaustiva delle posizioni della banca nei confronti di CCP. La tabella comprende tutti i tipi di posizioni, in particolare in seguito a transazioni, margini e contributi al fondo di garanzia, e le RWA corrispondenti. La base è costituita dai valori delle EAD e dalle RWA per le posizioni nei confronti di CCP.
44.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
44.1.2.1 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
44.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le banche devono effettuare una ripartizione delle proprie posizioni nei confronti di controparti qualificate (QCCP)e CCP non qualificate. Devono essere considerate tutte le transazioni che dal punto di vista economico sono equivalenti alle transazioni con una CCP, per esempio le transazioni con un «clearing member» diretto, che funge da commissionario o da mandante nel quadro di una transazione per un cliente.
b. Colonna a: deve essere riportato l’importo determinante per il calcolo dei fondi propri minimi, dopo aver considerato le tecniche di riduzione del rischio, i CVA) e gli adeguamenti per il «wrong way risk» specifico.
c. Riga 1: devono essere indicate le posizioni nei confronti di imprese che possono operare come QCCP in virtù dell’apposita autorizzazione concessa dall’autorità di vigilanza competente.
d. Righe 7 e 17: devono essere riportati i margini iniziali («initial margin») che un «clearing member» o un cliente ha fornito come garanzie alla CCP per ridurre la posizione di rischio futura della CCP e che sono detenuti in modo tale da non confluire in una massa fallimentare. Non devono essere riportati i margini iniziali secondo l’articolo 139 capoverso 3 OCre-FINMA28.
e. Righe 9 e 19: devono essere riportati gli effettivi contributi prefinanziati o la partecipazione a tali contributi nel quadro di meccanismi di ripartizione delle perdite.
f. Righe 10 e 20: devono essere riportati i contributi in conformità alla riga 9 rispettivamente alla riga 19, con la differenza che non vengono versati prima che si verifichi un evento di perdita.
44.2 Tabella
a | b | ||
|---|---|---|---|
EAD (dopo CRM) | RWA | ||
1 | Posizioni nei confronti di QCCP: totale | n.a. | |
2 | Posizioni in seguito a transazioni con QCCP, esclusi margini iniziali e contributi al fondo di garanzia | ||
3 |
| ||
4 |
| ||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 | Margini iniziali segregati | n.a. | |
8 | Margini iniziali non segregati | ||
9 | Importi prefinanziati al fondo di garanzia | ||
10 | Importi non prefinanziati al fondo di garanzia | ||
11 | Posizioni nei confronti di non QCCP: totale | n.a. | |
12 | Posizioni in seguito a transazioni con non QCCP, esclusi margini iniziali e contributi al fondo di garanzia | ||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 | Margini iniziali segregati | n.a. | |
18 | Margini iniziali non segregati | ||
19 | Importi prefinanziati al fondo di garanzia | ||
20 | Importi non prefinanziati al fondo di garanzia |
45 Tabella SECA: Cartolarizzazioni: indicazioni generali sulle posizioni in operazioni di cartolarizzazione
45.1 Scopo
Informazioni sulla strategia e la gestione dei rischi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.
45.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 43 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
46 Tabella SEC1: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca
46.1 Scopo
Presentazione delle posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca.
46.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 43 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
47 Tabella SEC2: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio di negoziazione
47.1 Scopo
Presentazione delle posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
47.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 43 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
48 Tabella SEC3: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti fondi propri minimi presso le banche che fungono da «originator» o «sponsor»
48.1 Scopo
Presentazione delle posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca e dei corrispondenti fondi propri minimi, se la banca funge da «originator» o da «sponsor».
48.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 43 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
49 Tabella SEC4: Cartolarizzazioni: posizioni nel portafoglio della banca e corrispondenti fondi propri minimi presso le banche che fungono da «investor»
49.1 Scopo
Presentazione delle posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio della banca e dei corrispondenti fondi propri minimi, se la banca funge da «investor».
49.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 43 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
50 Tabella MRA: Rischi di mercato: indicazioni generali
50.1 Scopo
Descrizione degli obiettivi e delle disposizioni interne alla banca per la gestione del rischio di mercato
50.2 Commento minimo richiesto
a. La banca deve descrivere i suoi obiettivi e le disposizioni interne in materia di gestione del rischio di mercato, precisando in particolare le strategie e i processi della banca, incluse le spiegazioni e le descrizioni dei seguenti punti:
gli obiettivi strategici della banca nello svolgimento delle attività di negoziazione, nonché i processi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi di mercato della banca, comprese le direttive per la copertura dei rischi nonché le strategie e i processi per il monitoraggio dell’efficacia duratura della copertura;
le direttive per determinare se una posizione è considerata o meno una posizione di negoziazione, compresa la definizione di posizioni detenute troppo a lungo («stale positions») e le linee guida relative al monitoraggio di tali posizioni;
i casi in cui le posizioni sono assegnate al portafoglio di negoziazione o al portafoglio della banca, in contrasto con le regole generali, compreso il valore di mercato e il «fair value» lordo corrispondenti, come pure i casi in cui gli strumenti sono stati riclassificati da un portafoglio all’altro dall’ultimo periodo di rendiconto, compreso il «fair value» lordo corrispondente e il motivo della riclassificazione;
le attività in relazione con il trasferimento interno dei rischi, inclusi i tipi di unità di negoziazione per il trasferimento interno dei rischi.
b. Devono essere descritte la struttura e l’organizzazione della funzione preposta alla gestione del rischio, compresa la struttura di gestione del rischio di mercato allestita per l’implementazione delle strategie e dei processi della banca di cui alla lettera a.
c. Devono essere descritte l’estensione e la tipologia del rendiconto e dei sistemi di misurazione del rischio.
50.3 Regole per la presentazione
Il grado di dettaglio delle spiegazioni deve essere adeguato alla divulgazione delle informazioni rilevanti per il pubblico.
51 Tabella MR1: Rischi di mercato: fondi propri minimi secondo l’approccio standard
51.1 Scopo
Indicazione delle componenti dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard per i rischi di mercato.
51.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 50 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
52 Tabella MRB: Rischi di mercato: informazioni in caso di applicazione dell’approccio modello
52.1 Scopo
Indicazioni sull’ambito di applicazione, sulle caratteristiche principali e sulle principali decisioni di modellazione relative all’approccio modello dei rischi di mercato.
52.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 50 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
53 Tabella MR2: Rischi di mercato: fondi propri minimi secondo l’approccio modello
53.1 Scopo
Indicazioni sulle componenti dei fondi propri minimi secondo l’ approccio modello dei rischi di mercato.
53.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 50 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
54 Tabella MR3: Rischi di mercato: fondi propri minimi secondo l’approccio standard semplice
54.1 In generale
54.1.1 Scopo
Indicazione delle componenti dei fondi propri minimi secondo l’approccio standard per i rischi di mercato. Indicazione delle esigenze in materia di fondi propri dopo l’applicazione dei fattori scalari secondo l’articolo 83a capoverso 3 OFoP.
54.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Si applicano le disposizioni di cui al numero 50 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
54.2 Tabella
a | b | b | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
Prodotti «outright» | Opzioni | ||||
Procedura semplificata | Procedura | Analisi | |||
1 | Rischio di tasso d’interesse | ||||
2 | Rischio azionario | ||||
3 | Rischio di materie prime | ||||
4 | Rischio di cambio e rischio di prezzo dell’oro | ||||
5 | Cartolarizzazioni | n.a. | n.a. | n.a. | |
6 | Totale |
55 Tabella CVAA: Rischio CVA: informazioni qualitative generali sulla gestione del rischio CVA
55.1 Scopo
Descrizione degli obiettivi e delle direttive in materia di gestione del rischio derivante dal rischio CVA.
55.2 Commento minimo richiesto
Gli obiettivi e le direttive concernenti il rischio derivante dal rischio CVA devono essere descritti nel modo seguente:
a. spiegare e descrivere i processi d’identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio CVA della banca, comprese le direttive relative alla copertura del rischio CVA e i processi di monitoraggio dell’efficacia duratura delle misure di copertura;
b. spiegare se la banca è autorizzata e se ha deciso di coprire il proprio rischio CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi che sono necessari per la copertura del rischio di credito della controparte associato ai derivati e alle operazioni di finanziamento di titoli (art. 77i OFoP).
56 Tabella CVA1: Rischio CVA: approccio base ridotto (BA‑CVA)
56.1 In generale
56.1.1 Scopo
Presentazione delle componenti utilizzate per il calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio base ridotto per il rischio CVA (BA‑CVA).
56.1.2 Commento minimo richiesto
a. Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
b. Occorre inoltre descrivere i tipi di copertura («hedging»), anche se non sono applicati secondo il BA‑CVA ridotto.
56.2 Tabella
a | b | ||
|---|---|---|---|
Componenti | Fondi propri minimi secondo l’approccio BA‑CVA | ||
1 | Aggregazione delle componenti sistematiche del rischio CVA | n.a. | |
2 | Aggregazione delle componenti specifiche del rischio CVA | n.a. | |
3 | Totale | n.a. |
57 Tabella CVA2: Rischio CVA: approccio base integrale (BA‑CVA)
57.1 In generale
57.1.1 Scopo
Presentazione delle componenti utilizzate per il calcolo dei fondi propri minimi per il rischio CVA secondo l’approccio BA‑CVA integrale.
57.1.2 Commento minimo richiesto
Tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i relativi motivi devono essere spiegati.
57.2 Tabella
a | ||
|---|---|---|
Fondi propri minimi secondo | ||
1 | KReduced | |
2 | KHedged | |
3 | Totale |
58 Tabella CVAB: Rischio CVA: indicazioni qualitative in caso di applicazione dell’approccio CVA avanzato (A‑CVA)
58.1 Scopo
Descrizione delle disposizioni concernenti la gestione del rischio CVA secondo l’approccio avanzato per il rischio CVA (F‑CVA).
58.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 51 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
59 Tabella CVA3: Rischio CVA: informazioni quantitative in caso di applicazione dell’approccio avanzato (F‑CVA)
59.1 Scopo
Indicazione delle componenti per il calcolo dei fondi propri minimi per il rischio CVA secondo il F‑CVA.
59.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 51 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
60 Tabella CVA4: Rischio CVA: variazioni delle posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) secondo l’approccio avanzato (F‑CVA)
60.1 Scopo
Presentazione delle variazioni delle RWA secondo il F-CVA.
60.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 51 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
61 Tabella ORA: Rischi operativi: informazioni qualitative sulla gestione dei rischi operativi
61.1 Scopo
Descrizione delle caratteristiche principali e degli elementi costitutivi della gestione dei rischi operativi.
61.2 Commento minimo richiesto
Devono essere descritti almeno i seguenti aspetti:
a. il dispositivo normativo, le condizioni quadro e le linee guida per la gestione dei rischi operativi;
b. la struttura e l’organizzazione della funzione preposta alla gestione dei rischi e al controllo per i rischi operativi;
c. il sistema di misurazione del rischio operativo, in particolare i sistemi e i dati per la misurazione del rischio operativo che consentono di stimare i fondi propri minimi per i rischi operativi;
d. l’estensione e il programma principale della rendicontazione sul rischio operativo all’attenzione dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
e. i rischi inerenti considerati essenziali a cui la banca è esposta, con indicazione delle informazioni qualitative e quantitative sugli eventi di perdita che la banca considera significativi;
f. la diminuzione e il trasferimento del rischio che vengono effettuati nella gestione dei rischi operativi, come:
l’attenuazione del rischio tramite disposizioni sulla politica del rischio, sulla tolleranza del rischio e sull’esternalizzazione, attraverso i controlli o lo scorporo di attività commerciali a rischio elevato, e
il trasferimento del rischio mediante le assicurazioni.
62 Tabella OR1: Rischi operativi: cronologia delle perdite
62.1 In generale
62.1.1 Scopo
Indicazione delle perdite aggregate dovute a rischi operativi registrate nel corso degli ultimi 10 o 5 anni (art. 93 cpv. 1 lett. b OFoP) utilizzate per il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi, sulla base della data di contabilizzazione delle perdite registrate.
62.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
62.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. I motivi soggiacenti alle nuove perdite escluse dall’ultima pubblicazione devono essere spiegati in maniera esauriente.
b. Devono essere pubblicate integralmente tutte le altre informazioni significative che contribuiscono a informare il pubblico sulle perdite registrate nel passato o il loro recupero. Sono escluse le informazioni confidenziali e interne alla banca, comprese le informazioni sulle riserve legali.
62.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
L’articolo 17 non è applicabile. A partire dalla data di applicazione della presente tabella è necessario effettuare la pubblicazione per tutti gli esercizi precedenti, eccetto se la FINMA ha acconsentito temporaneamente, in casi motivati, all’utilizzo di un numero di esercizi inferiore.
62.2 Tabella
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | T–1 | T–2 | T–3 | T–4 | T–5 | T–6 | T–7 | T–8 | T–9 | Media annuale sull’arco | ||
Valore soglia di 25 000 franchi | ||||||||||||
1 | Importo totale delle perdite dovute a rischi operativi, al netto degli importi recuperati, senza esclusioni | |||||||||||
2 | Numero di perdite dovute a rischi operativi | |||||||||||
3 | Importo totale delle perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
4 | Numero di perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
5 | Importo totale delle perdite dovute a rischi operativi, al netto degli importi recuperati e al netto delle perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
Valore soglia di 125 000 franchi | ||||||||||||
6 | Importo totale delle perdite dovute a rischi operativi, al netto degli importi recuperati, senza esclusioni | |||||||||||
7 | Numero di perdite dovute a rischi operativi | |||||||||||
8 | Importo totale delle perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
9 | Numero di perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
10 | Importo totale delle perdite dovute a rischi operativi, al netto degli importi recuperati e al netto delle perdite escluse dovute a rischi operativi | |||||||||||
Dettagli sul calcolo dei fondi propri minimi in relazione ai rischi operativi | ||||||||||||
11 | Vengono utilizzati dati sulle perdite per calcolare il moltiplicatore interno delle perdite (sì/no)? | |||||||||||
12 | In caso di risposta negativa alla riga 11, l’esclusione di dati interni di perdita è dovuta al mancato rispetto degli standard minimi relativi ai dati di perdita (sì/no)? | |||||||||||
13 | Informazioni sugli eventi di perdita che la banca considera significativi durante l’anno T |
63 Tabella OR2: Rischi operativi: indicatore commerciale e sottocomponenti
63.1 In generale
63.1.1 Scopo
Indicazione dell’indicatore commerciale e delle sue sottocomponenti che confluiscono nel calcolo dei fondi propri minimi per il rischio operativo.
63.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
63.1.2.1 Commento minimo richiesto
Le variazioni significative durante il periodo di rendiconto e i loro principali motivi devono essere spiegati. Sono necessari commenti supplementari per le banche autorizzate a escludere le attività non mantenute dal calcolo dell’indicatore commerciale.
63.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
L’articolo 17 non è applicabile.
63.2 Tabella
a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
Indicatore commerciale e sottocomponenti | T | T–1 | T–2 | |
1 | Componente di interessi e dividendi («Interest, Leases and Dividend Component», ILDC) | n.a. | n.a. | |
1a |
| |||
1b |
| |||
1c |
| |||
1d |
| |||
2 | Componente dei servizi («Services Component», SC) | n.a. | n.a. | |
2a |
| |||
2b |
| |||
2c |
| |||
2d |
| |||
3 | Componente finanziaria («Financial Component», FC) | n.a. | n.a. | |
3a |
| |||
3b |
| |||
4 | Indicatore commerciale («Business Indicator», BI) | n.a. | n.a. | |
5 | Componente indicatore commerciale («Business Indicator Component», BIC) | n.a. | n.a. |
Pubblicazione sull’indicatore commerciale | a | |
|---|---|---|
6a | BI previa esclusione delle attività non mantenute | |
6b | Riduzione del BI dovuta all’esclusione delle attività non mantenute |
64 Tabella OR3: Rischi operativi: fondi propri minimi
64.1 Scopo
Pubblicazione dei fondi propri minimi per il rischio operativo.
64.2 Tabella
a | ||
|---|---|---|
1 | Componente dell’indicatore commerciale («Business Indicator Component», BIC) | |
2 | Moltiplicatore delle perdite interne («Internal Loss Multiplier», ILM) | |
3 | Pubblicazione dei fondi propri minimi per il rischio operativo | |
4 | Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) dovute a rischi operativi |
65 Tabella IRRBBA: Rischi di tasso d’interesse: obiettivi e direttive per la gestione del rischio di tasso d’interesse del portafoglio della banca
65.1 In generale
65.1.1 Scopo
Descrizione degli obiettivi e delle strategie per la gestione del rischio di tasso d’interesse del portafoglio della banca (IRRBB).
65.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
65.1.2.1 Commento minimo richiesto
Devono essere descritti almeno i seguenti aspetti:
a. definizione dell’IRRBB per la gestione e la misurazione dei rischi;
b. le strategie sovraordinate della banca per la gestione e la riduzione dell’IRRBB, in particolare mediante i seguenti elementi:
monitoraggio del «Value of Equity» (EVE) e del «Net Interest Income» (NII) in relazione ai limiti fissati,
pratiche di copertura,
svolgimento di prove di stress,
valutazione dei risultati,
ruolo della revisione interna, se non descritto in modo centrale per i rischi,
ruolo e pratiche dell’«Asset Liability Committee» (ALCO),
garanzia di una convalida adeguata del modello,
adeguamento tempestivo alle condizioni di mercato mutevoli;
c. periodicità del calcolo degli indicatori IRRBB della banca e descrizione degli indicatori specifici che la banca utilizza per valutare la propria sensibilità all’IRRBB;
d. gli scenari di shock di tasso d’interesse e di stress utilizzati dalla banca per valutare le variazioni a livello del valore economico e dei redditi;
e. se le ipotesi di modellizzazione utilizzate nel sistema interno di misurazione del rischio di tasso d’interesse della banca divergono in maniera significativa dalle ipotesi di modellizzazione per il calcolo ∆EVE previste per la pubblicazione nella tabella IRRBB1: descrizione di tali ipotesi e della direzione in cui esse esercitano un impatto, nonché le motivazioni per cui tali ipotesi sono state formulate, come dati storici, analisi pubblicate, giudizi del management e analisi;
f. tipologia della garanzia dell’IRRBB e trattamento correlato in conformità alla presentazione dei conti;
g. le principali ipotesi di modellizzazione e gli indicatori utilizzati per il calcolo di ∆EVE e ∆NII nella tabella IRRBBB1, con riferimento alle posizioni e alle valute di cui alla tabella IRRBBA1 secondo la ripartizione di cui alla tabella secondo il numero 65.2.
La banca può pubblicare ulteriori informazioni per spiegare la significatività e la sensibilità degli indicatori dell’IRRBB pubblicati o per spiegare le oscillazioni dell’IRRBB pubblicato rispetto alle informazioni precedenti.
65.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le banche che effettuano lo sconto con un tasso d’interesse «risk free», ma che nei flussi di pagamenti prendono in considerazione i pagamenti dei margini e altre componenti dei differenziali («spread») legate al merito del credito devono menzionare tale incongruenza nella tabella secondo il numero 65.2 riga 3.
65.2 Tabella
1 | Variazione del valore attuale dei fondi propri (∆EVE) | Determinazione dei flussi di pagamento: considerazione dei margini di tassi d’interesse e di altre componenti |
2 | Procedura di mappatura («mapping»): descrizione delle procedure di mappatura dei pagamenti adottate | |
3 | Tassi di sconto: descrizione dei tassi di sconto specifici ai prodotti o delle ipotesi di interpolazione | |
4 | Variazione dei redditi attesi (∆NII) | Descrizione della procedura e delle ipotesi centrali del modello adottate per determinare la modifica a livello dei redditi attesi |
5 | Posizioni variabili | Descrizione della procedura, inclusi le ipotesi centrali e gli indicatori, adottata per determinare la data di revisione dei tassi d’interesse e dei flussi di pagamento delle posizioni variabili |
6 | Posizioni con opzione di rimborso anticipato | Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto delle opzioni di rimborso anticipato dipendenti dal comportamento |
7 | Depositi a termine | Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto delle opzioni di deduzione anticipata dipendenti dal comportamento |
8 | Opzioni automatiche su tassi d’interesse | Descrizione delle ipotesi e delle procedure adottate per tenere conto delle opzioni automatiche su tassi d’interesse indipendenti dal comportamento |
9 | Posizioni in derivati | Descrizione di scopo, ipotesi e procedure di derivati su tassi d’interesse lineari e non lineari |
10 | Ipotesi di altro tipo | Descrizione di ipotesi e procedure di altro tipo con un impatto sul calcolo dei valori di cui alle tabelle IRRBBA1 e IRRBB1, per esempio l’aggregazione tra le valute e le ipotesi di correlazione dei tassi d’interesse |
66 Tabella IRRBBA1: Rischio di tasso d’interesse: informazioni quantitative sulla struttura delle posizioni e sulla ridefinizione dei tassi d’interesse
66.1 In generale
66.1.1 Scopo
Informazioni quantitative sull’entità e sulla natura delle posizioni sensibili ai tassi d’interesse, suddivise per valuta nonché periodi di ridefinizione dei tassi d’interesse delle posizioni sensibili ai tassi d’interesse.
66.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
66.1.2.1 Commento minimo richiesto
Per i crediti e gli impegni risultanti da derivati su tassi d’interesse occorre aggiungere una nota a piè di pagina in cui si indica che, per motivi tecnici, il volume dei derivati figura sia nei crediti che negli impegni.
66.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le informazioni qualitative devono basarsi sulle medie giornaliere o mensili sull’arco dell’anno o sui dati al giorno di riferimento.
66.2 Tabella
Volume in mio. CHF | Periodo medio | Termine massimo per la ridefinizione dei tassi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Di cui CHF | Di cui altre valute significative | Totale | Di cui CHF | Totale | Di cui CHF | ||
Data di ridefinizione dei tassi d’interesse determinata | Crediti nei confronti di banche | n.a. | n.a. | |||||
Crediti nei confronti della clientela | n.a. | n.a. | ||||||
Ipoteche del mercato monetario | n.a. | n.a. | ||||||
Ipoteche a tasso fisso | n.a. | n.a. | ||||||
Immobilizzazioni finanziarie | n.a. | n.a. | ||||||
Altri crediti | n.a. | n.a. | ||||||
Crediti da derivati su tassi d’interesse | n.a. | n.a. | ||||||
Impegni nei confronti di banche | n.a. | n.a. | ||||||
Impegni risultanti da depositi della clientela | n.a. | n.a. | ||||||
Obbligazioni di cassa | n.a. | n.a. | ||||||
Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti | n.a. | n.a. | ||||||
Altri impegni | n.a. | n.a. | ||||||
Impegni risultanti da derivati su tassi d’interesse | n.a. | n.a. | ||||||
Data di ridefinizione dei tassi d’interesse non determinata | Crediti nei confronti di banche | n.a. | n.a. | |||||
Crediti nei confronti della clientela | n.a. | n.a. | ||||||
Crediti ipotecari a tasso variabile | n.a. | n.a. | ||||||
Altri crediti | n.a. | n.a. | ||||||
Impegni a vista in conti privati e conti correnti | n.a. | n.a. | ||||||
Altri impegni | n.a. | n.a. | ||||||
Impegni da depositi della clientela, revocabili ma non trasferibili (averi di risparmio) | n.a. | n.a. | ||||||
Totale |
67 Tabella IRRBB1: Rischio di tasso d’interesse: informazioni quantitative sul valore attuale e sui ricavi a titolo di interessi
67.1 In generale
67.1.1 Scopo
Descrivere le variazioni del valore attuale e del valore economico della banca in ciascuno degli scenari di shock di tasso d’interesse stabiliti.
67.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
67.1.2.1 Commento minimo richiesto
Commento sull’importanza dei valori riportati. La significatività dei valori pubblicati e tutte le variazioni significative durante il periodo di rendiconto precedente devono essere spiegate.
67.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Il calcolo di ΔEVE viene effettuato nel modo seguente:
a. i fondi propri di base secondo l’articolo 18 capoverso 2 OFoP non devono essere considerati;
b. devono essere considerati i flussi di pagamento delle attività, delle passività, compresi tutti i depositi a titolo gratuito, e delle posizioni fuori bilancio nel portafoglio della banca sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse;
c. devono essere considerate le attività, escluse le seguenti posizioni:
gli attivi fissi sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse, in particolare immobili e beni patrimoniali immateriali,
gli strumenti con carattere di partecipazione nel portafoglio della banca,
le posizioni dedotte secondo l’articolo 32 OFoP;
d. i flussi di pagamento devono essere attualizzati nel modo seguente, laddove i fattori di sconto devono corrispondere a un tasso d’interesse zero-coupon privo di rischio:
se non contengono pagamenti dei margini e altre componenti dei differenziali («spread») legate al merito del credito: con un tasso d’interesse «task free»,
se contengono pagamenti dei margini e altre componenti dei differenziali («spread») legate al merito del credito:
– con un tasso d’interesse «risk free» maggiorato dei margini ricevuti e di altre componenti dei differenziali («spread»), o
– con un tasso d’interesse «risk free», tuttavia tale divergenza deve essere pubblicata nella tabella IRRBBA, riga 3;
e. ∆EVE deve essere calcolato partendo dall’ipotesi che le attuali posizioni nel portafoglio della banca siano ammortizzate e non vengano sostituite da una nuova operazione su interessi;
f. il calcolo avviene sulla base del sistema interno di misurazione del rischio di tasso d’interesse e ipotizzando degli shock istantanei di tasso d’interesse o sulla base del risultato della strategia quadro standardizzata in conformità al numero 31 dello standard minimo di Basilea per il processo di verifica prudenziale (SRP) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP, nella misura in cui la banca impieghi tale strategia quadro.
Il calcolo di ΔNII viene effettuato nel modo seguente:
a. devono essere considerati i flussi di pagamento attesi, compresi i pagamenti dei margini e le altre componenti dei differenziali legate al merito del credito derivanti da tutte le attività, dai passivi e dalle posizioni fuori bilancio nel portafoglio della banca sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse;
b. ∆NII deve essere calcolato partendo dall’ipotesi di un bilancio costante, in cui i flussi di pagamento dovuti o da rivalutare vengono sostituiti da flussi di pagamento derivanti da nuove operazioni su tassi d’interesse con caratteristiche identiche in termini di volume, data di revisione dei tassi d’interesse e componenti dei differenziali legate al merito del credito. Se le componenti dei differenziali legate al merito del credito non sono note, è possibile utilizzare il valore corrente anziché i valori originari. L’ipotesi di un bilancio costante può essere mantenuta sulla base di portafogli medi se l’attuazione su base individuale è eccessivamente dispendiosa. Se dall’ipotesi di un bilancio costante non risultano simulazioni reddituali plausibili dal punto di vista economico, è consentito discostarsi dall’ipotesi di un bilancio costante per le posizioni corrispondenti, con una contestuale spiegazione nella tabella IRRBBA, riga 4;
c. ΔNII deve essere calcolato e pubblicato come la variazione dei ricavi a titolo di interessi attesi su un periodo scalare di dodici mesi rispetto alle migliori stime interne sull’arco di dodici mesi, ipotizzando un bilancio costante e shock istantanei dei tassi d’interesse.
67.2 Tabella
in CHF | Variazione del valore attuale | Variazione dei redditi attesi | ||
|---|---|---|---|---|
Periodo | T | T–1 | T | T–1 |
Spostamento parallelo verso l’alto | ||||
Spostamento parallelo verso il basso | ||||
Diminuzione dei tassi d’interesse a breve termine in combinazione con l’aumento dei tassi d’interesse a lungo termine («steepener shock») | n.a. | n.a. | ||
Aumento dei tassi d’interesse a breve termine in combinazione con la diminuzione dei tassi d’interesse a lungo termine («flattener shock») | n.a. | n.a. | ||
Aumento dei tassi d’interesse a breve termine | n.a. | n.a. | ||
Diminuzione dei tassi d’interesse a breve termine | n.a. | n.a. | ||
Massimo | ||||
Giorno di riferimento | T | T–1 | ||
Fondi propri di base (Tier 1); le banche di rilevanza sistemica che utilizzano i fondi propri di base per adempiere le esigenze «gone concern» devono indicare in via aggiuntiva la corrispondente riduzione dei fondi propri di base in conformità all’allegato 3 |
68 Tabella GSIB1: Indicatori per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (G‑SIB)
68.1 Scopo
Informazioni sugli indicatori per la valutazione della rilevanza sistemica delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale.
68.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 75 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
69 Tabella CCyB1: Ripartizione geografica delle posizioni per il cuscinetto anticiclico esteso secondo gli standard minimi di Basilea
69.1 Scopo
Visione d’insieme della ripartizione geografica delle posizioni rilevanti per il cuscinetto anticiclico esteso secondo il numero 30.12 secondo lo standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoPgli standard minimi di Basilea.
69.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
Deve essere utilizzata la tabella secondo il numero 75 DIS nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
70 Tabella LR1: «Leverage ratio»: riconciliazione fra gli attivi di bilancio e l’esposizione totale
70.1 In generale
70.1.1 Scopo
Riconciliazione fra il totale degli attivi pubblicati in conformità alla presentazione dei conti e l’esposizione totale.
70.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
70.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. I motivi che comportano divergenze significative tra il totale degli attivi pubblicati in conformità alla presentazione dei conti e l’esposizione totale per il «leverage ratio» devono essere spiegati.
b. La base di calcolo per tali valori deve essere precisata. Se la banca ha ottenuto il consenso della FINMA per calcolare l’esposizione totale sulla base dei valori medi secondo l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 202429 sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA), deve riportare un commento sul calcolo.
70.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. La riga 1a deve essere compilata solamente dalle banche che, a livello di singolo istituto, per il calcolo delle esigenze prudenziali utilizzano una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA, mentre la chiusura individuale deve essere pubblicata pubblicata in conformità alle disposizioni sulla presentazione dei conti ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
b. Le differenze tra gli attivi in conformità alla contabilità pubblicata (riga 1) e gli attivi secondo la norma contabile internazionale riconosciuta a cui si riferiscono gli adeguamenti secondo le righe 2–7 devono essere riportate nella riga 1a.
70.2 Tabella
a | ||
|---|---|---|
Oggetto | CHF | |
1 | Totale degli attivi in conformità alla contabilità pubblicata | |
1a | Differenze fra la contabilità pubblicata e la base contabile per il calcolo dell’esposizione totale | |
2 | Adeguamenti in relazione a investimenti in società bancarie, finanziarie, assicurative e in società non attive nel settore finanziario consolidate sotto il profilo contabile, ma non nel perimetro di consolidamento prudenziale, come pure adeguamenti in relazione ai valori patrimoniali che vengono dedotti dai fondi propri di base | |
3 | Adeguamenti in relazione a posizioni di cartolarizzazione che adempiono le esigenze operative in materia di trasferimento del rischio | |
4 | Adeguamenti in relazione a un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, se pertinente | |
5 | Adeguamenti in relazione alle attività fiduciarie che sono iscritte a bilancio in base alle norme sulla presentazione dei conti, ma che non devono essere tenute in considerazione ai fini del «leverage ratio». | |
6 | Adeguamenti in relazione alle operazioni ordinarie non regolate secondo il principio della data di conclusione | |
7 | Adeguamenti in relazione alle transazioni riconosciute di «cash pooling» | |
8 | Adeguamenti in relazione ai derivati | |
9 | Adeguamenti in relazione a operazioni di finanziamento in titoli (SFT) | |
10 | Adeguamenti in relazione alle operazioni fuori bilancio in seguito alla conversione delle operazioni fuori bilancio in equivalenti di credito | |
11 | Adeguamenti in relazione a valutazioni prudenti, rettifiche di valore specifiche e rettifiche di altro tipo che riducono i fondi propri di base | |
12 | Altri adeguamenti | |
13 | Esposizione totale per il «leverage ratio» (somma delle righe 1–12) |
71 Tabella LR2: «Leverage ratio»: presentazione dettagliata
71.1 In generale
71.1.1 Scopo
Ripartizione dettagliata dell’esposizione totale.
71.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
71.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. La banca deve descrivere i fattori principali che hanno un impatto materiale sul «leverage ratio» al giorno di riferimento rispetto al giorno di riferimento del periodo precedente. La base di calcolo per tali valori deve essere precisata.
b. La banca deve descrivere i fattori chiave che spiegano le differenze significative tra i valori per le operazioni di finanziamento in titoli (SFT) contenuti nell’esposizione totale e i valori medi delle SFT pubblicati alla riga 28. La base di calcolo per tali valori deve essere precisata. Se la banca ha ottenuto il consenso della FINMA per calcolare l’esposizione totale sulla base dei valori medi (art. 4 cpv. 3 OLRO-FINMA30), deve riportare un commento sul calcolo.
71.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Riga 1: Non devono essere considerate le garanzie reali e le garanzie ricevute né le possibilità di compensazione («netting») con i passivi, bensì la compensazione con le corrispondenti rettifiche di valore.
b. Righe 28–31a: Tale obbligo di pubblicazione si applica solo alle banche di rilevanza sistemica; il valore medio deve essere calcolato sulla base dei valori giornalieri registrati durante il trimestre. Previo consenso della FINMA, le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale possono calcolare il valore medio sulla base dei valori con periodicità diversa da quella giornaliera. Le banche soggette all’obbligo di pubblicazione semestrale devono pubblicare il valore medio del secondo e del quarto trimestre.
71.2 Tabella
a | b | ||
|---|---|---|---|
Oggetto | T | T–1 | |
Posizioni iscritte a bilancio | |||
1 | Posizioni iscritte a bilancio, senza derivati e operazioni di finanziamento in titoli (SFT), ma comprensive delle garanzie | ||
2 | Garanzie fornite per i derivati iscritte a bilancio, nella misura in cui siano detratte dagli attivi di bilancio in conformità alle norme contabili | ||
3 | Deduzioni dei crediti per le garanzie in contanti depositate per il margine di variazione («variation margin») nelle operazioni in derivati | ||
4 | Adeguamento per i titoli che la banca ha ricevuto nel quadro di SFT e registrato come valori patrimoniali | ||
5 | Rettifiche di valore dedotte dai fondi propri di base (Tier 1) in relazione a posizioni iscritte a bilancio | ||
6 | Valori patrimoniali dedotti durante il calcolo del Tier 1 e adeguamenti prudenziali | ||
7 | Totale delle posizioni iscritte a bilancio nel quadro del «leverage ratio» senza derivati e SFT (somma delle righe 1–6) | ||
Derivati | |||
8 | Valori di sostituzione positivi in relazione a tutte le operazioni in derivati, incluse quelle nei confronti di controparti centrali, tenendo conto dei pagamenti dei margini ricevuti e degli accordi di compensazione | ||
9 | Supplementi di garanzia («add-on») per tutti i derivati | ||
10 | Deduzione in relazione all’impegno nei confronti di controparti centrali qualificate (QCCPs), se in caso di default della QCCP non sussiste alcun obbligo nei confronti dei clienti | ||
11 | Valori nominali effettivi dei derivati di credito emessi, previa deduzione dei valori di rimpiazzo negativi | ||
12 | Compensazione con i valori nominali effettivi dei derivati di credito di segno opposto e deduzione dei supplementi di garanzia per i derivati di credito emessi | ||
13 | Totale degli impegni da derivati (somma delle righe 8–12) | ||
SFT | |||
14 | Attivi lordi in relazione con SFT senza compensazione, salvo in caso di novazione con una QCCP, rettificati per le transazioni contabilizzate come vendita | ||
15 | Compensazione di impegni e crediti a pronti in relazione a SFT | ||
16 | Impegni in relazione al rischio di credito della controparte SFT | ||
17 | Impegni in relazione al rischio di credito della controparte SFT in cui la banca funge da commissionario | ||
18 | Totale degli impegni in relazione a SFT | ||
Altre posizioni fuori bilancio | |||
19 | Operazioni fuori bilancio ai valori nominali lordi prima dell’applicazione dei fattori di conversione del credito | ||
20 | Adeguamenti in relazione alla conversione in equivalenti di credito | ||
21 | Riserve specifiche e generali in relazione con le posizioni di rischio fuori bilancio detratte nel calcolo dei Tier 1 | ||
22 | Totale delle posizioni fuori bilancio (somma delle righe 19–21) | ||
Fondi propri computabili ed esposizione totale | |||
23 | Tier 1 | ||
24 | Esposizione totale (somma delle righe 7, 13, 18 e 22) | ||
«Leverage ratio» | |||
25 | «Leverage ratio», compreso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali (%) | ||
25a | «Leverage ratio», escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali (%) | ||
26 | Esigenze minime in materia di «leverage ratio» (%) | ||
27 | Esigenze concernenti il cuscinetto per il «leverage ratio» (%) | ||
Pubblicazione dei valori medi | |||
28 | Valore medio dei valori patrimoniali SFT lordi giornalieri dopo la rettifica delle transazioni contabilizzate come vendite e gli importi compensati di impegni e crediti a pronti | ||
29 | Valori patrimoniali SFT lordi alla fine del trimestre dopo la rettifica delle transazioni contabilizzate come vendite e gli importi compensati di impegni e crediti a pronti | ||
30 | Esposizione totale, compreso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, in considerazione dei valori medi di cui alla riga 28 | ||
30a | Esposizione totale, escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, in considerazione dei valori medi di cui alla riga 28 | ||
31 | «Leverage ratio», compreso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, in considerazione dei valori medi di cui alla riga 28 | ||
31a | «Leverage ratio», escluso l’impatto di un’eccezione temporanea degli averi delle banche centrali, in considerazione dei valori medi di cui alla riga 28 |
72 Tabella LIQA: Liquidità: Gestione dei rischi di liquidità
72.1 Scopo
Base d’informazione che consenta di effettuare un’analisi fondata della gestione del rischio di liquidità nonché delle riserve di liquidità da parte della banca.
72.2 Prescrizioni per la pubblicazione
72.2.1 Commento minimo richiesto
A seconda della rilevanza, devono essere pubblicati almeno gli aspetti seguenti:
a. indicazioni qualitative:
controllo della gestione dei rischi di liquidità, compresi la tolleranza al rischio, la struttura e le competenze preposte alla gestione del rischio di liquidità, la rendicontazione interna sulla liquidità e la comunicazione della strategia in materia di rischio di liquidità, le direttive e le pratiche adottate nei vari ambiti di attività e a livello dell’organo preposto all’alta direzione,
strategia di rifinanziamento, comprese le direttive concernenti la diversificazione delle fonti e la durata del rifinanziamento; occorre altresì indicare se la strategia di rifinanziamento viene gestita in modo centralizzato o decentralizzato,
metodi per ridurre i rischi di liquidità,
spiegazioni concernenti l’impiego di prove di stress,
visione d’insieme dei piani d’emergenza della banca in materia di rifinanziamento;
b. indicazioni quantitative:
sistema di misurazione o indicatori messi a punto ad hoc che tengono conto della struttura di bilancio della banca o consentono di effettuare una proiezione dei «cash flow» e della situazione futura di liquidità, tenendo conto dei rischi fuori bilancio specifici della banca,
limiti di concentrazione in relazione a «pool» di garanzie e fonti di rifinanziamento a livello dei prodotti e delle controparti,
la liquidità e il fabbisogno di rifinanziamento a livello delle singole unità giuridiche, delle succursali e delle filiali estere, tenendo conto delle restrizioni legali, prudenziali e operative per quanto concerne la trasferibilità della liquidità,
ripartizione delle posizioni iscritte a bilancio e fuori bilancio a seconda delle fasce di scadenza e della mancanza di liquidità che ne risulta.
72.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le informazioni devono essere pubblicate a seconda del modello operativo e dei rischi di liquidità, come pure delle unità coinvolte nella gestione dei rischi di liquidità e della conseguente organizzazione generale.
73 Tabella LIQ1: Liquidità: Quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR)
73.1 In generale
73.1.1 Scopo
Ripartizione degli afflussi e dei deflussi della banca come pure delle attività liquide di elevata qualità (HQLA), secondo le misurazioni e le definizioni in conformità alle disposizioni concernenti la LCR.
73.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
73.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. Le banche devono indicare la quantità di dati che hanno utilizzato nel calcolo dei valori medi nella tabella.
b. Le banche devono fornire in spiegazioni supplementari dati significativi concernenti il calcolo della LCR. Tali dati possono contenere in particolare le seguenti informazioni:
principali fattori che influenzano la LCR ed evoluzione dei valori inclusi nel calcolo LCR concernenti le HQLA e/o i deflussi e gli afflussi nel corso del tempo;
variazioni significative nel periodo di rendiconto e variazioni significative negli ultimi trimestri;
composizione delle HQLA;
concentrazioni delle fonti finanziarie;
posizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie;
indicazioni sui disallineamenti valutari nella LCR;
indicazioni sugli altri afflussi e deflussi che possono influenzare l’ammontare della LCR non riportati nella presente tabella, se la banca li ritiene rilevanti per la stima del proprio profilo del rischio di liquidità.
73.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le banche soggette all’obbligo di pubblicazione semestrale devono indicare le medie di ciascuno degli ultimi due trimestri. Le banche soggette all’obbligo di pubblicazione annuale devono indicare le medie di ciascuno degli ultimi quattro trimestri.
b. La LCR medio di un trimestre è definito come il rapporto tra la media trimestrale delle HQLA (numeratore) e la media trimestrale degli afflussi netti (denominatore).
c. Tutti i valori di questa tabella devono essere riportati dalle banche prive di rilevanza sistemica come medie mensili semplici del trimestre oggetto di rendiconto. La base per il calcolo dei valori medi è costituita dai valori riportati nella documentazione mensile sulla liquidità.
d. Le banche di rilevanza sistemica devono indicare tutti i valori in questa tabella come media semplice dei valori a fine giornata di tutti i giorni feriali del trimestre oggetto di rendiconto.
e. Per determinare quali componenti per il calcolo delle medie giornaliere devono essere aggiornate con frequenza giornaliera e quali con frequenza settimanale, la banca può applicare un approccio orientato al rischio con il quale tiene conto della volatilità e della materialità delle posizioni corrispondenti.
f. L’ultima colonna non deve essere pubblicata. Essa serve a garantire che la tabella venga compilata in modo coerente.
g. Colonne b e c (ponderazione delle posizioni da pubblicare):
il valore ponderato delle HQLA nella riga 1 deve essere calcolato dopo l’applicazione delle rispettive riduzioni del valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq), ma prima dell’applicazione degli eventuali limiti massimi per gli attivi delle categorie 2a e 2b (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiq).
Righe 1 e 21: Non devono essere considerate le HQLA che non adempiono le esigenze stabilite dalla FINMA secondo l’articolo 15d OLiq.
Gli afflussi e deflussi devono essere riportati come valori ponderati e, conformemente alle disposizioni della tabella, come valori non ponderati.
Il valore ponderato degli afflussi e dei deflussi di fondi (colonna b) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi dopo l’applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
Il valore non ponderato degli afflussi e dei deflussi di fondi (colonna a) è dato dalla somma delle categorie di afflussi e deflussi prima dell’applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso.
Il valore rettificato delle HQLA nella riga 21 deve essere calcolato dopo l’applicazione delle rispettive riduzioni del valore (art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq) e dopo l’applicazione degli eventuali limiti massimi per gli attivi della categoria 2 (art. 15c cpv. 2 e 5 OLiq).
Il valore rettificato del deflusso netto di fondi deve essere calcolato dopo l’applicazione dei tassi di afflusso e di deflusso e dopo l’applicazione del limite massimo per gli afflussi di fondi (art. 16 cpv. 2 OLiq).
73.2 Tabella
Importi in CHF | Valori non ponderati | Valori ponderati | Riferimento nell’OLiq | |
|---|---|---|---|---|
Attività liquide di elevata qualità (HQLA) | ||||
1 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) | n.a. | Articoli 15a e 15b | |
Deflussi di fondi | ||||
2 | Depositi di clienti privati | Allegato 2, n. 1 e 2.1 | ||
3 |
| Allegato 2, n. 1.1.1 e 2.1.12 | ||
4 |
| Allegato 2, n. 1.1.2, 1.2 e 2.1.2 | ||
5 | Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti | Allegato 2, n. 2, escluso il n. 2.1 | ||
6 |
| Allegato 2, n. 2.2 e 2.3 | ||
7 |
| Allegato 2, n. 2.4 e 2.5 | ||
8 |
| Allegato 2, n. 2.6 | ||
9 | Operazioni di finanziamento garantite da clienti commerciali o da grandi clienti e «collateral swap» | n.a. | Allegato 2, n. 3 e 4 | |
10 | Altri deflussi di fondi | Allegato 2, n. 5, 6, 7 e 8.1 | ||
11 |
| Allegato 2, n. 5 | ||
12 |
| Allegato 2, n. 6 e 7 | ||
13 |
| Allegato 2, n. 8.1 | ||
14 | Altri impegni contrattuali volti allo stanziamento di fondi | Allegato 2, n. 13 e 14 | ||
15 | Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi | Allegato 2, n. 9, 10 e 11 | ||
16 | Totale dei deflussi di fondi | n.a. | Totale delle righe 2–15 | |
Afflussi di fondi | ||||
17 | Operazioni di finanziamento garantite, come operazioni pronti contro termine attive («reverse repo») | Allegato 3, n. 1 e 2 | ||
18 | Afflussi da crediti pienamente in bonis | Allegato 3, n. 4 e 5 | ||
19 | Altri afflussi di fondi | Allegato 3, n. 6 | ||
20 | Totale degli afflussi di fondi | Totale delle righe 17–19 | ||
Valori rettificati | ||||
21 | Totale delle HQLA | n.a. | Art. 15c cpv. 1 | |
22 | Totale del deflusso netto di fondi | n.a. | Art. 16c cpv. 1 | |
23 | Quota di liquidità a breve termine (LCR) (%) | n.a. | Art. 13 |
74 Tabella LIQ2: Liquidità: informazioni sulla quota di finanziamento («Net Stable Funding Ratio», NSFR)
74.1 In generale
74.1.1 Scopo
Rendiconto dettagliato sulla NSFR e su determinate sottocomponenti della NSFR.
74.1.2 Prescrizioni per l’utilizzo della tabella
74.1.2.1 Commento minimo richiesto
a. Devono essere fornite informazioni qualitative sufficienti in materia di NSFR, per agevolare la comprensione della NSFR e dei relativi dati.
b. Occorre segnatamente indicare, se essenziali al fine della NSFR:
i fattori che determinano la NSFR e i motivi soggiacenti alle variazioni tra i periodi di rendiconto e nel corso del tempo in generale, ad esempio a causa di cambiamenti nelle strategie, nelle strutture di finanziamento, ecc.,
la composizione degli impegni e degli attivi e passivi interdipendenti della banca (art. 17p OLiq) e in che misura tali transazioni sono interdipendenti.
74.1.2.2 Regole per il calcolo e la presentazione
Le informazioni devono riferirsi alla fine dell’ultimo e del penultimo trimestre ed essere espresse in CHF.
74.2 Tabella
a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Valori non ponderati | Valori | |||||
(Importi in CHF) | Senza scadenza | < 6 mesi | ≥ 6 mesi a < 1 anno | ≥ 1 anno | ||
Informazioni concernenti la provvista stabile disponibile («Available Stable Funding», ASF) | ||||||
1 | Strumenti di capitale proprio | |||||
2 |
| |||||
3 |
| |||||
4 | Depositi di clienti privati e di piccole imprese | |||||
5 |
| |||||
6 |
| |||||
7 | Mezzi finanziari messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti, senza piccole imprese («wholesale») | |||||
8 |
| |||||
9 |
| |||||
10 | Passivi che dipendono da attivi | |||||
11 | Altri impegni | |||||
12 |
| n.a. | n.a. | |||
13 |
| |||||
14 | Totale dell’ASF | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Informazioni concernenti la provvista stabile necessaria («Required Stable Funding», RSF) | ||||||
15 | Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
16 | Depositi operativi della banca presso altri istituti finanziari | |||||
17 | Crediti e titoli non in sofferenza | |||||
18 |
| |||||
19 |
| |||||
20 |
| |||||
21 |
| |||||
22 |
| |||||
23 |
| |||||
24 |
| |||||
25 | Attivi che dipendono da passivi | |||||
26 | Altri attivi | |||||
27 |
| n.a. | n.a. | n.a. | ||
28 |
| n.a. | ||||
29 |
| n.a. | ||||
30 |
| n.a. | ||||
31 |
| |||||
32 | Posizioni fuori bilancio | n.a. | ||||
33 | Totale dell’ammontare della RSF | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
34 | Quota di finanziamento (NSFR) (%) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
(art. 4 cpv. 2 a 4, 13 cpv. 2, 3 e 5, 17 cpv. 1 nonché all. 1 n. 3.2)
Pubblicazione supplementare concernente i fondi propri per le banche di rilevanza sistemica
1 Tabella: Esigenze di fondi propri basate sul rischio in funzione delle quote di capitale
1.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le banche che applicano la disposizione transitoria di cui all’articolo 148d OFoP devono completare in modo adeguato la tabella indicando i valori come risulterebbero dopo la scadenza del periodo transitorio.
b. In linea di principio le informazioni riportate devono essere calcolate senza riclassificazione dei fondi propri che, al momento della riclassificazione, generano una riduzione delle esigenze relativi ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (esigenze «gone concern») secondo l’articolo 132 capoverso 4 OFoP. Se una banca decide di effettuare tale riclassificazione, deve spiegarlo in modo esauriente in una nota a piè di pagina.
c. Riga 11: Non devono essere considerati i fondi propri utilizzati per adempiere le esigenze «gone concern».
d. Riga 12: Non devono essere considerati i fondi propri di base di qualità primaria utilizzati per l’adempimento delle esigenze «gone concern».
e. Riga 14: Se in essere prima del 1° luglio 2016, questo capitale convertibile secondo la disposizione transitoria secondo l’articolo 148b OFoP è computato come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di AT1 fino al momento della prima chiamata di capitale.
f. Riga 15: le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono pubblicare, anziché le righe 15–19, le seguenti informazioni a livello di singolo istituto: valore superiore delle esigenze «gone concern» in RWA e LRD dopo la riduzione eventuale secondo l’articolo 132 capoverso 4 OFoP.
g. La riga 17 deve essere compilata solo se questi fondi sono richiesti dalla FINMA ai sensi dell’articolo 65b capoverso 1 lettera a OBCR in caso di impedimenti alla capacità di risanamento e di liquidazione. In tutti gli altri casi, questa riga deve essere tralasciata.
h. La riga 29 si applica unicamente alle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale.
1.2 Tabella
1 | Base di calcolo | CHF | |
2 | Posizioni ponderate in funzione del rischio (RWA) | ||
3 | Esigenze di fondi propri basate sul rischio in funzione delle quote di capitale, «going concern» | CHF | % RWA |
4 | Totale | ||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
| ||
8 |
| ||
9 |
| ||
10 | Fondi propri computabili, «going concern» | CHF | % RWA |
11 | Fondi propri di base (Tier 1) e capitale convertibile computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di AT1 | ||
12 |
| ||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 | Esigenze basate sul rischio a livello dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite in funzione delle quote di capitale, «gone concern» | CHF | % RWA |
16 | Totale in base alle dimensioni e alla quota di mercato | ||
17 | Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 133 OFoP | ||
18 | Riduzione dovuta alla detenzione di fondi supplementari sotto forma di CET1 o di capitale convertibile secondo l’articolo 132 capoverso 4 OFoP | ||
19 | Totale (netto) | ||
20 | Fondi supplementari computabili in grado di assorbire le perdite, «gone concern» | CHF | % RWA |
21 | Totale | ||
22 |
| ||
23 |
| ||
24 |
| ||
25 |
| ||
26 |
| ||
27 |
| ||
28 |
| ||
29 |
|
2 Tabella: Esigenze di fondi propri non ponderate in funzione del «leverage ratio»
2.1 Regole per il calcolo e la presentazione
a. Le banche che applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 148d OFoP devono completare in modo adeguato la tabella indicando i valori in seguito alla scadenza delle disposizioni transitorie.
b. In linea di principio le informazioni riportate devono essere calcolate senza riclassificazione dei fondi propri che, al momento della riclassificazione, generano una riduzione delle esigenze «gone concern» secondo l’art. 132 cpv. 4 OFoP. Se un istituto decide di effettuare tale riclassificazione, deve spiegarlo in modo esauriente in una nota a piè di pagina.
c. Riga 9: Non devono essere considerati i fondi propri utilizzati per adempiere le esigenze «gone concern».
d. Riga 10: Non devono essere considerati i fondi propri di base di qualità primaria utilizzati per l’adempimento delle esigenze «gone concern».
e. Riga 12: Se in essere prima del 1° luglio 2016, in conformità alle norme transitorie svizzere in materia di too big to fail secondo l’articolo 148b OFoP questo capitale convertibile è computato come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di capitale Additional Tier 1 fino al momento della prima chiamata di capitale.
f. Riga 13: le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono pubblicare, anziché questa sezione, le seguenti informazioni a livello di singolo istituto: valore superiore delle esigenze «gone concern» in RWA e LRD dopo la riduzione eventuale secondo l’articolo 132 capoverso 4 OFoP.
g. La riga 15 deve essere compilata solo se questi fondi sono richiesti dalla FINMA ai sensi dell’articolo 65b capoverso 1 lettera a OBCR in caso di impedimenti alla capacità di risanamento e di liquidazione. In tutti gli altri casi, questa riga deve essere tralasciata.
h. La riga 27 si applica unicamente alle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale.
2.2 Tabella
1 | Base di calcolo | CHF | |
2 | Esposizione totale (denominatore del leverage ratio, LRD) | ||
3 | Esigenze di fondi propri non ponderate in funzione del «leverage ratio», «gone concern» | CHF | % LRD |
4 | Totale | ||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
| ||
8 | Fondi propri computabili, «going concern» | CHF | % LRD |
9 | Fondi propri di base (Tier1) e capitale convertibile computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di capitale Additional Tier 1 | ||
10 |
| ||
11 |
| ||
12 |
| ||
13 | Esigenze non ponderate a livello dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite in funzione del «leverage ratio», «gone concern» | CHF | % LRD |
14 | Totale in base alle dimensioni e alla quota di mercato | ||
15 | Fondi supplementari integrativi in grado di assorbire le perdite per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 133 OFoP | ||
16 | Riduzione dovuta alla detenzione di fondi supplementari sotto forma di CET1 o di capitale convertibile secondo l’articolo 132 capoverso 4 OFoP | ||
17 | Totale (netto) | ||
18 | Fondi supplementari computabili in grado di assorbire le perdite, «gone concern» | CHF | % LRD |
19 | Totale | ||
20 |
| ||
21 |
| ||
22 |
| ||
23 |
| ||
24 |
| ||
25 |
| ||
26 |
| ||
27 |
|
(art. 4 cpv. 2, 4 lett. a e 6, 11 cpv. 2 lett. b, 13 cpv. 6 nonché all. 1 n. 3.2)
Pubblicazione concernente il governo d’impresa
La gestione, i controlli e la gestione del rischio operati dalla banca devono essere pubblicati e spiegati.
Devono essere pubblicate in particolare le seguenti informazioni:
2.1 la composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri dell’organo preposto all’alta direzione. I membri indipendenti devono essere indicati;
2.2 l’organizzazione dell’organo preposto all’alta direzione, in particolare la composizione della presidenza e l’eventuale costituzione e composizione dei comitati;
2.3 la composizione nonché la carriera pregressa e la formazione dei singoli membri della direzione;
2.4 l’orientamento strategico al rischio e il profilo di rischio dell’istituto come pure la valutazione della situazione di rischio da parte della direzione delle banche di rilevanza sistemica.
Le banche delle categorie 1–3 devono pubblicare in via aggiuntiva le seguenti informazioni secondo l’allegato della direttiva di SIX Exchange Regulation SA del 29 giugno 202231 concernente le informazioni sulla «corporate governance» (Direttiva SIX):
3.1 la struttura del gruppo finanziario come pure degli azionisti importanti e di eventuali partecipazioni reciproche (punto 1 della Direttiva SIX);
3.2 le ulteriori attività e relazioni d’interesse dei membri dell’organo preposto all’alta direzione (punto 3.2 della Direttiva SIX);
3.3 l’organizzazione interna e la ripartizione delle competenze dell’organo preposto all’alta direzione come pure gli strumenti di informazione e controllo nei confronti della direzione (punti 3.5–3.7 della Direttiva SIX);
3.4 le ulteriori attività e relazioni d’interesse dei membri della direzione (punto 3.2 della Direttiva SIX);
3.5 i principi e gli elementi delle remunerazioni e dei programmi di partecipazione per i membri dell’organo preposto all’alta direzione e della direzione come pure le competenze e la procedura per la relativa determinazione (punto 5.1 della Direttiva SIX);
3.6 per quanto concerne l’ufficio di revisione e la società di audit prudenziale, la durata del mandato di revisione o di audit, la durata dell’incarico impartito al revisore responsabile e all’auditor responsabile, l’onorario per la revisione e l’audit relativi all’esercizio concluso, gli onorari supplementari come pure gli strumenti d’informazione della società di revisione nei confronti dell’organo preposto all’alta direzione (punti 8.1–8.4 della Direttiva SIX).
(art. 4 cpv. 2, 4 lett. b e 6, 13 cpv. 6 ed all. 1 n. 3.2)
Pubblicazione concernente i rischi finanziari legati al clima
Le banche delle categorie di vigilanza 1 e 2 secondo l’allegato 2 OBCR pubblicano ogni anno, nel quadro della rendicontazione annuale, informazioni concernenti la gestione dei rischi finanziari legati al clima.
La pubblicazione comprende almeno le seguenti informazioni:
2.1. caratteristiche principali della struttura di governance di cui la banca dispone per identificare, valutare, gestire e monitorare i rischi finanziari come pure per effettuare il rendiconto in materia;
2.2. descrizione dei rischi finanziari legati al clima a breve, medio e lungo termine, del loro influsso sulla strategia commerciale e di rischio, come pure delle loro ripercussioni sulle attuali categorie di rischio;
2.3. strutture e processi di gestione del rischio per identificare, valutare e gestire i rischi finanziari legati al clima;
2.4. informazioni quantitative sotto forma di indicatori e obiettivi concernenti i rischi finanziari legati al clima così come la metodologia utilizzata.
Le banche pubblicano i criteri e i metodi di valutazione con cui esse valutano l’essenzialità dei rischi finanziari legati al clima.