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AS 2024 154

Ordinanza del DEFR
concernente i limiti di reddito e di sostanza relativi al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
del 25 marzo 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visti gli articoli 11 capoverso 4 e 12 capoverso 4 dell’ordinanza del 17 aprile 19911 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna,

ordina:

Art. 1 Limiti di reddito

Il sussidio è accordato soltanto per abitazioni i cui abitanti hanno un reddito imponibile inferiore a 51 800 franchi giusta la legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta.

Il limite è aumentato di 2700 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.

Art. 2 Limiti di sostanza

Il sussidio è accordato per abitazioni i cui abitanti hanno una sostanza non superiore a 154 500 franchi.

Il limite è aumentato di 18 200 franchi per ogni figlio minorenne o non ancora professionalmente formato, al cui sostentamento provvede la famiglia o una persona sola.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 24 settembre 19933 concernente i limiti di reddito e di sostanza relativi al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

25 marzo 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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